OGGETTO: Applicazione indennità cambio turno e indennità di reperibilità a chiamata.

Si fa riferimento alla nota prot.n.991/2018 – Oss.Str. del 10 ottobre u.s., con la quale codesta 0.8. ha chiesto chiarimenti in merito ad una risposta di questo Ufficio ad uno specifico quesito circa l’applicabilità della reperibilità al personale turnista.

Al riguardo, si conferma quanto già riportato nella citata risposta, ovvero che in caso di servizi continuativi non ci si possa avvalere dell’istituto della reperibilità, anche laddove per esigenze temporali o locali i servizi siano organizzati escludendo uno dei quadranti, ciò in quanto l’art. 18 – comma 2“ – del vigente A.N.Q., prevede che non può
farsi ricorso alla reperibilità “per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l’intera giornata

D’altronde, anche la circolare n.557/RS/01/113/5895 del 19.02.2013, al punto II.3.2.- Casi di esclusione – nel ribadire che la reperibilità prevista dall’art. 18 non è utilizzabile “per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l’intera giornata”, precisa che “analogamente va escluso il ricorso
all’intervento di personale non reperibile nei confronti di operatori addetti ordinariamente ai servizi continuativi”.

Infine, l’ultima parte della nota di questo Ufficio, che si ricorda essere in risposta ad uno specifico quesito posto da un’articolazione territoriale e non una circolare, richiama il contenuto della direttive del 2013 in ordine all’intervento di personale non in reperibilità, con esclusivo riferimento ai punti II.3, Il.3.l, pag. 14, non includendo quindi il personale turnista.

La risposta

La lettera