Oggetto: inserimento in PS personale delle assenze dovute al Covid-19 avvenute dopo l’ 1/4/2022. – Sollecito inserimento differenziato ai fini del Fesi 2022.
Signora Direttore,
come noto, a partire dal 1° aprile scorso, non sono più vigenti gli istituti
previsti dall’articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come
peraltro evidenziato dal Sig. capo della Polizia con la circolare n. 333-A/1550 del 28 marzo 2022.
Trattandosi di disposizioni di carattere generale, rivolte a tutti 1 lavoratori di tutti 1 comparti,
pubblici e privati, nulla poteva fare codesta Amministrazione per evitare gli effetti negativi della
relativa mancata proroga, ivi compreso il fatto che – a differenza di quanto avveniva fino al 31
marzo scorso – dette assenze andranno ad incidere sul totale dei giorni di congedo straordinario per
gravi motivi annualmente disponibili per ciascun appartenente alla Polizia di Stato.
Analoghe cause di forza maggiore sono intervenute determinando la nota impossibilità di
prorogare, dopo la scadenza avvenuta solo pochi giorni dopo quel 1° aprile, la polizza assicurativa
che garantiva un indennizzo a tutto il personale costretto ad assentarsi dal servizio causa Covid-19,
anche senza ricovero in ospedale, cui meritoriamente codesta Amministrazione da quella data
sopperisce a proprie spese ma, per motivi di bilancio, solo per 1 casi di ricovero in ospedale.
Con riferimento a tali assenze c’è tuttavia una forma di parziale indennizzo che potrà e per
nol dovrà senz’altro essere mantenuta, vale a dire le «assenze derivanti dal congedo straordinario
speciale per temporanea dispensa dal servizio» e quelle «derivanti dal congedo straordinario per
malattia o quarantena per sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva», al sensi del commi 6 e 7 del richiamato art. 87, decreto-legge 18/2020.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. g) e h) dell’accordo per il Fesi 2021, tali assenze sono
state considerate come presenze ai fini della corresponsione della “produttività collettiva” per
l’anno 2021 e riteniamo di poter dare per scontato che codesta Amministrazione, come tutte le altre
organizzazioni sindacali, concorderanno sull’opportunità di calcolare come presenze anche per 1l
2022 – al fini Fesi – le giornate di assenza dovute agli stessi motivi previsti dall’accordo per il 2021.
Siamo pertanto a chiedere che vengano al più presto possibile adottate tutte le misure
organizzative necessarie a contabilizzare separatamente le assenze comunque connesse al Covid-19
avvenute dopo il 31 marzo, al fine di rendere possibili tutti gli adempimenti necessari alla relativa
remunerazione come presenze al fini della “produttività collettiva” una volta che verrà sottoscritto
l’accordo relativo all’anno in corso, evitando così prevedibili lungaggini e disguidi.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, inviamo cordiali saluti.
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