OGGETTO: Assenze per malattia del personale della Polizia di Stato. Visite di controllo. Chiarimenti.

Sono pervenute a questa Direzione centrale numerose richieste di chiarimento da
parte di Uffici centrali e territoriali inerenti all’oggetto, con le quali si chiede di conoscere
se sia applicabile al personale appartenente alla Polizia di Stato il “Regolamento recante
modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal
servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi
dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, di
cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre
2017, n. 206.

Al riguardo, si evidenzia che il citato decreto n. 206/2017, attuativo delle
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha abrogato il
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 206/2009 (art.
10) e ha rivisitato la disciplina delle visite fiscali per tutti i dipendenti pubblici (art. 4).

Le nuove disposizioni, applicabili anche al personale della Polizia di Stato1 ,
riguardano, tra l’altro, le fasce orarie di reperibilità e le relative esenzioni.

Nello specifico, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 del citato d.m. n. 206/2017,
in caso di assenza per malattia le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00.

In tema di esenzioni, il medesimo decreto ministeriale prevede, inoltre,
l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità solo qualora l’assenza del
dipendente sia riconducibile a:

– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

– causa di servizio riconosciuta, che abbia dato luogo all’ascrivibilità della
menomazione alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 8342 , ovvero a patologie
rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

– stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta,
pari o superiore al 67%.

Si riporta un prospetto riepilogativo di raffronto tra il decreto abrogato e quello
vigente:

SI confida nella collaborazione delle SS.LL. nell’assicurare la massima diffusione
della presente circolare al personale tutto, nonché nel garantire l’osservanza delle
illustrate disposizioni.

1. In particolare, l’applicabilità di tali disposizioni al personale della Polizia di Stato è prevista dall’art. 16,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011.

2. Pertanto le menomazioni rientranti nelle restanti categorie della citata Tabella A non esentano
dall’obbligo di reperibilità, anche se dipendenti da causa di servizio; peraltro, quelle rientranti nelle prime
tre categorie comportano un giudizio di inidoneità assoluta al servizio, al sensi dell’art. 5, comma |, del
decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, e secondo le direttive della Direzione generale
della sanità militare (circolari n. 973-M26-23 del 27 settembre 1982 e n. 1511/ML-5/2 del 5 marzo 1984)

La circolare