OGGETTO: Comunicazione di avvio delle procedure, ai sensi dell’art. 7 della legge
7.8.1990 n. 241, per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” al
personale che riveste la qualifica di Sovrintendente Capo e Assistente Capo
della Polizia di Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 95 del 29.5.2017,
inerente alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, modificato dall’art. 36,
del d.lgs. nr. 172/2019 (secondo correttivo), che ha introdotto le lettere g-quater), 0-bis) e
p-bis), questa Direzione centrale deve procedere all’attribuzione della denominazione di
“coordinatore” per l’anno 2020, nei confronti del personale che riveste la qualifica di
Sovrintendente Capo e Assistente Capo della Polizia di Stato.

Si riportano, di seguito, le specifiche procedure di attribuzione che vengono avviate:

  •  attribuzione della denominazione di “coordinatore” per i Sovrintendenti Capo che
    abbiano maturato l’anzianità prevista, ai sensi dell’art. 2, lettera n), tabella A) del d.lgs.
    n. 95/2017, modificato dall’art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019, che ha introdotto le lettere
    g-quater) e p-bis). Nello specifico la procedura è riferita ai Sovrintendenti Capo che
    rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica dal 1°.1.2016 al 1°.1.2017; per 1
    Sovrintendenti Capo promossi con decorrenza 1°.1.2017 la procedura è riferita solo a
    coloro i quali risultino essere stati promossi alla precedente qualifica di Sovrintendente
    con decorrenza giuridica dal 1°.1.2009 al 31.12.2012;
  •  attribuzione della denominazione di “coordinatore” per gli Assistenti Capo che abbiano
    maturato l’anzianità prevista, ai sensi dell’art. 2, lettera n), tabella A) del d.lgs. nr.
    95/2017, modificato dall’art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019, che ha introdotto la lettera o-
    bis). Nello specifico la procedura è riferita agli Assistenti Capo che rivestono tale
    qualifica con decorrenza giuridica dal 1°.1.2013 al 31.12.2015.

Attesa la complessità delle varie fasi in cui si articolano i procedimenti, nonché
l’elevato numero dei soggetti interessati, sono stati predisposti degli elenchi in formato
EXCEL contenenti i dati dei dipendenti interessati ai suddetti scrutini in possesso
dell’anzianità prevista.

Tali elenchi saranno trasmessi, separatamente, dopo l’inoltro della presente
circolare, agli Enti matricolari competenti.

Gli Enti matricolari dovranno confrontare e aggiornare tali dati, segnalando in
particolare:

  •  sei dipendenti presenti risultano in possesso dei requisiti previsti;
  • eventuali dipendenti mancanti;
  • sei dipendenti sono in servizio o cessati (specificandone in tal caso data o motivo della cessazione).

L’elenco inviato, dovrà essere restituito nel medesimo formato a questo Ufficio,
inserendo esclusivamente il segno SI/NO nella casella “Requisiti” con_ l’esplicita
attestazione e la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’Ufficio del personale del
possesso dei requisiti necessari per conseguire l’attribuzione della denominazione di
“coordinatore”.

Per il solo personale non in possesso dei requisiti previsti dalle normative di
riferimento, sarà necessario compilare anche la scheda notizie allegata alla presente (All. l
e 2) indicando i motivi ostativi all’attribuzione della denominazione, di seguito elencati:

  • dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio (il personale riammesso in servizio è
    comunque escluso fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a
    tutti gli effetti del provvedimento di sospensione);
  • dipendenti che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione
    disciplinare più grave della pena pecuniaria (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
    2019);
  •  rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero
    sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave
    della pena pecuniaria;
  • non aver maturato l’anzianità nella qualifica prevista a causa di assenze dal servizio,
    senza assegni, che abbiano determinato la detrazione di anzianità;
  • dipendenti che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a
    distinto;

     

     

Tali schede dovranno essere visionate e sottoscritte dal personale interessato e
timbrate e firmate dal Dirigente dell’Ufficio del personale.

Si soggiunge, inoltre, che in caso di sospensione dal servizio, cautelare e/o
disciplinare, (comprese le eventuali revoche) e di rinvio a giudizio dovranno essere allegati
i relativi provvedimenti.

Si ritiene opportuno sensibilizzare tutti gli Uffici/Istituti/Reparti di appartenenza, in
particolar modo gli Enti matricolari, affinché venga prestata la massima cura nella
compilazione delle schede notizie, secondo i modelli allegati alla presente circolare, che
dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 26.01.2021.

Si sottolinea, altresì, la necessità che vengano tempestivamente comunicate le
notizie relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal
servizio, nonché eventuali procedimenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria, dopo
l’invio di detta documentazione.

AI fine di evitare ritardi nello svolgimento della procedura in argomento, si invitano
gli uffici in indirizzo a sollecitare i dipendenti a sottoscrivere le schede con puntualità e
celerità. Nel caso in cui alcuni fossero impossibilitati, non reperibili, o si rifiutassero di
sottoscrivere le schede informative, queste dovranno essere comunque trasmesse,
specificando le cause della mancata sottoscrizione, circostanza, quest’ultima, che non
assume, in ogni caso, efficacia invalidante l’ifter procedimentale.

Si confida nella consueta collaborazione, significando che il mancato rispetto dei
termini sopra indicati, nonché imprecisioni od omissioni nel riscontro dei dati e delle
notizie necessarie per gli adempimenti amministrativi in oggetto, si ripercuoteranno
inevitabilmente sulla tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. nr. 172
del 27.12.2019.

Gli elenchi in formato EXCEL nonché le relative schede notizie di coloro che non
sono in possesso dei requisiti, dovranno pervenire al Servizio sovrintendenti, assistenti ed
agenti – Divisione I – Sezione progressione di carriera, a mezzo posta elettronica certificata
al seguente indirizzo PEC: dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.interno.it.

Si precisa che l’ufficio che cura la fase istruttoria di tali procedure è la Divisione
1 del Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti di questa Direzione centrale ed il
responsabile del procedimento è il Direttore dell’anzidetta Divisione.
Per eventuali delucidazioni, potrà essere contattato l’ufficio alle seguenti utenze
telefoniche, 06-46575294- 46575134.
La presente circolare è consultabile sul portale della Polizia di Stato.

La circolare