Si trasmette la circolare della Direzione Centrale per gli Affari
Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato,  qui
pervenuta in data odierna, concernente il decreto legislativo 30 giugno
2022, n. 105, recante _”Attuazione direttiva (UE) 2019-1158 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i
genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio”

OGGETTO: decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della
direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio”.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 176 del 29 luglio u.s.
è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che entrerà in vigore il
13 agosto p.v., recante disposizioni attuative della normativa europea finalizzate a
migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori
di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini
e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Ciò premesso — ferme restando le indicazioni di dettaglio che si riterrà di dover
fornire in merito a particolari aspetti del testo in argomento, in relazione a eventuali
questioni che dovessero emergere in sede di prima applicazione — si richiama, sin d’ora,
l’attenzione in merito agli articoli di principale interesse per le Forze di polizia contenuti
nella novella, con particolare riferimento alle modifiche apportate al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
nonché alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone con disabilità.

Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  • Introduzione del “Congedo di paternità obbligatorio” (articolo 27-bis).
    È previsto che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto
    ed entro i cinque mesi successivi, si astenga dal lavoro per un periodo di dieci giorni
    lavorativi (non devono, pertanto, essere computati i giorni festivi o non lavorativi),
    non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è
    fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
    In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
    Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre
    lavoratrice, si applica anche al padre adottivo o affidatario ed è riconosciuto anche
    al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 dello stesso
    decreto legislativo (ora ridefinito “congedo di paternità alternativo”).
    Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i
    giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque
    giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta
    del parto.
    L’articolo 29 prevede che per tale congedo è riconosciuta per tutto il periodo
    un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
    Si evidenzia, infine, che, allo scopo di assicurare una corretta contabilizzazione di
    tale nuova tipologia di congedo, è stata attivata all’interno del sistema
    “PSPersonale” una nuova voce di assenza denominata ‘congedo di paternità
    obbligatorio”, visibile con la generica dicitura “assenza” nelle stampe che vengono
    prodotte per uso d’ufficio.
  • Prolungamento del congedo parentale per l’unico genitore (articolo 32, comma
    1, lettera c)).
    Sì prevede il prolungamento da dieci a undici mesi del congedo parentale per un
    periodo continuativo o frazionato, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore
    nel confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater del codice
    civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde
    il diritto al congedo non ancora utilizzato1
  • Modifiche al trattamento economico e normativo del congedo parentale
    (articolo 34).
    È previsto che per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32:

> fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del figlio, a
ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili all’altro
genitore, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
> i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo
di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità
pari al 30 per cento della retribuzione (per un periodo massimo complessivo
indennizzabile tra i genitori di nove mesi e non più di sei mesi);
> nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per
cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato
disposto, ai sensi dell’art. 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo
del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la
fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia
genitoriale.

È, inoltre, previsto che per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all’articolo 33 dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001 (previsto per ogni minore con
disabilità in situazione di gravità accertata) è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori
un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
È stata, altresi, prolungata, dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino,
l’indennità, pari al 30 per cento della retribuzione, prevista dal comma 3 dello stesso
articolo 34, per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei casi di reddito
individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Infine, È stato precisato che i periodi di congedo parentale sono computati
nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima
mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza
in Servizio.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ai sensi del quale al personale della Polizia di
Stato, con figli minori di sei anni, che intende avvalersi del congedo parentale
previsto dall’articolo 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, è concesso il congedo
straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche
frazionati, nell’arco di sei anni.

  • Nel caso di adozione e di affidamento (articolo 36), è stata prolungata da sei a
    dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, la corresponsione dell’indennità di
    cui all’articolo 34 dello stesso decreto legislativo, per il periodo massimo
    complessivo ivi previsto.
  • Sostituzione del comma S dell’articolo 42, in materia di congedo biennale per
    assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.
    La norma, come da ultimo riformulata, prevede che:

> il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di accertata
gravità, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge
8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente
sono equiparati la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo |,
comma 36, della medesima legge;
> incasodi mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
> incaso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e
della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli
conviventi;
> in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi;
> in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o
l’affine entro il terzo grado convivente.

Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata
successivamente alla richiesta di congedo.

Art. 3. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  • Introduzione dell’articolo 2-bis, che sottolinea il divieto di discriminazione o di
    riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono
    di benefici legati alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene
    prestata assistenza e cura.
  • Riformulazione dell’articolo 33, comma 2, in base al quale la lavoratrice madre
    o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in
    situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono chiedere
    ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3
    anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo
    2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
    terzo anno di vita del bambino.
  • Sostituzione dell’articolo 33, comma 3.
    Nella norma, come da ultimo riformulata, si prevede che il lavoratore dipendente
    ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
    contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona
    con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto
    alla quale il lavoratore sia:

> coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della
legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma
36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado;
> in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di
un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti
da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il
diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con
disabilità in situazione di gravità.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso
individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto,
su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via
alternativa tra loro.
Inoltre, il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con
disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte
di un’unione civile o del convivente di fatto o di un parente o affine entro il primo
grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano
anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Apparato sanzionatorio.

Si rappresenta, infine, che la novella reca anche un sostanziale aggiornamento
dell’apparato sanzionatorio in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio dei
relativi diritti. Si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento al d.lgs.
n. 151 del 2001, la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il rifiuto,
l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio di
cui all’art. 27-bis, dell’arresto fino a sei mesi in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo
all’esercizio del diritto al congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 e di sanzioni
riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 42, 42-bis, 45 e 53.

ϖ ϖ ϖ

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si
richiama l’attenzione in ordine alla necessità che tutto il personale sia tempestivamente
reso edotto del contenuto della stessa.

La circolare

 


1. Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dal medesimo
articolo 32 per la fruizione del congedo parentale. In particolare, la madre può fruire di massimo 6 mesi di
congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di
adozione o affidamento). Il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga
per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (0
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Entrambi i genitori possono fruire
complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si
astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni
di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).