OGGETTO: Attuazione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e 11 Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14.
Avvio deli connessi servizi. — Individuazione del personale.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 1

Come noto, il Protocollo internazionale in oggetto indicato, ratificato e reso esecutivo dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra l’Italia e l’Albania in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo, prevede in particolare che l’Italia utilizzi due Aree nel territorio albanese — equiparate a zone di frontiera o di transito a norma dell’art. 3, comma 3, della predetta legge n. 14 del 2024 — site rispettivamente:

  • a Shengjin, per la realizzazione di strutture per le procedure di ingresso (con attività
    connesse alla gestione delle operazioni di sbarco, pre-identificazione, registrazione della
    domanda di protezione internazionale);
  • a Gjader, per la realizzazione di strutture per l’accertamento dei presupposti per il
    riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi
    diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio (nel dettaglio, nell’ Area in questione vi
    saranno un Centro di trattenimento per le procedure di frontiera e un Centro di permanenza
    per 1 rimpatri).

Come meglio specificato nella legge di ratifica, cui s1 rimanda integralmente, al fini dell’esecuzione del Protocollo, sono individuati come competenti una serie di Autorità/Uffici/Strutture, tra cul, per quel che qui interessa:

  •  il Prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del Prefetto;
  • il Questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del Questore;
  •  la Questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate
    al sensi del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
  •  un Nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, la cui
    organizzazione e 1 cul compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia-Direttore
    generale della pubblica sicurezza, sentiti 1 Comandanti generali dell’ Arma dei Carabinieri e
    del Corpo della Guardia di Finanza e il Capo del Dipartimento dell’amministrazione
    penitenziaria;
  •  un Nucleo di polizia giudiziaria.

SI evidenzia, inoltre, che al Nucleo di coordinamento sarà preposto un Dirigente superiore della Polizia di Stato e che, presso ciascuna delle due Aree, opereranno appositi ‘“Distaccamenti” composti da personale delle Forze di polizia, ai quali saranno preposti funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con qualifica di Primo dirigente, che assicureranno, altresì, sempre per ciascuna delle due Aree, 1 compiti di ‘responsabile italiano” ai sensi dell’art. 5, comma 1, della citata legge n. 14 del 2024 (si aggiunge, inoltre, che a ciascuno dei predetti “distaccamenti” sarà assegnato un ulteriore Primo dirigente della Polizia di Stato, per l’espletamento dei compiti di “vicario” ai sensi del medesimo art. 5).

Ciò premesso, sl rappresenta che, al fine di assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno delle Aree, nonché lo svolgimento dei servizi relativi ai trasferimenti del migranti, sarà messo a disposizione del citato Nucleo di coordinamento e raccordo un “contingente interforze”, composto da personale della Polizia di Stato, dell’ Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in via di determinazione in relazione al completamento delle strutture previste nelle due Aree.

Proprio in relazione all’approssimarsi dell’operatività di tali strutture, evidenziandosi che già presso l’Area di Shengjin è attivo un contingente di personale della Polizia di Stato per compiti di vigilanza a detta Area, dal prossimo mese di agosto saranno poste in essere le misure di ordine e sicurezza pubblica, nonché le attività connesse al trasferimento dei migranti, con l’impiego di aliquote delle Forze di polizia nei vari segmenti di attività.

Per quanto concerne il personale della Polizia di Stato, si dovrà inviare un contingente dedicato, composto da risorse da impiegare negli specifici ambiti di attività, come indicato nella prima colonna del prospetto in allegato 2.

A tal proposito, nell’ottica di garantire la massima efficacia ed efficienza dei servizi da attuare già a decorrere dal prossimo mese di agosto, in un quadro che comunque contemperi le esigenze di servizio con quelle del personale, si ritiene opportuno
rappresentare le modalità con cui si procederà a individuare le unità di personale da impiegare in territorio albanese e gli Uffici da cui tali unità saranno tratte, precisandosi al riguardo quanto segue:

> periodo di impiego: sarà della durata di un mese (salvo naturalmente casi eccezionali);
per quanto concerne, in particolare, le turnazioni di impiego del personale e gli aspetti
connessi, si tiene a precisare che il relativo quadro regolatorio è costituito da quello
normativo ordinamentale italiano attualmente vigente, in virtù di quanto previsto dall’art.
7, comma 3, primo periodo, del menzionato Protocollo, che stabilisce che “/e condizioni di
lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana”;

> vitto e alloggio: saranno a carico dell’ Amministrazione, rimandando per tali aspetti e
per quelli connessi al trattamento economico spettante al personale all’apposita circolare
della Direzione centrale per 1 servizi di ragioneria del 1° luglio 2024;

> ambiti di attività e procedura di individuazione del personale da impiegare:

    • il personale sarà impiegato nelle attività di servizio che saranno assicurate dalla
      Polizia di Stato, come riportate nel prospetto di cui all’allegato 2 della presente
      circolare;
    •  questa Direzione centrale provvederà a individuare, mese per mese, le aliquote di
      personale da impiegare (specificando anche, se necessario, ruoli e qualifiche, in
      relazione alla tipologia di attività, secondo quanto indicato nell’allegato 2) e gli Uffici
      territoriali da cui il personale sarà tratto, tenendo conto anche dei carichi di
      lavoro delle singole articolazioni; si precisa che, in relazione a specifici segmenti di
      attività, l’individuazione da parte di questa Direzione centrale delle aliquote del
      personale e degli Uffici avverrà in base alle indicazioni delle competenti Direzioni
      centrali, come meglio evidenziato nel prospetto in allegato 2;
    • lavoro delle singole articolazioni; si precisa che, in relazione a specifici segmenti di
      attività, l’individuazione da parte di questa Direzione centrale delle aliquote del
      personale e degli Uffici avverrà in base alle indicazioni delle competenti Direzioni
      centrali, come meglio evidenziato nel prospetto in allegato 2;
    • gli Uffici territoriali così individuati dovranno a loro volta designare le singole unità
      da inviare in missione, evidenziandosi in particolare che:

      • nell’individuazione delle unità da destinare all’espletamento del servizi in
        argomento, gli Uffici stessi potranno tener conto dell’eventuale interesse a tale
        impiego volontariamente manifestato dai dipendenti, precisandosi che nella
        scelta del personale volontario si terrà conto del requisito della anzianità di
        servizio e dovrà, comunque, essere assicurata la rotazione del citato personale;
        ciò fermo restando che la volontà eventualmente espressa dagli interessati non
        potrà in alcun modo essere ritenuta vincolante nella scelta che gli Uffici
        dovranno effettuare, nella prioritaria considerazione di garantire le esigenze di
        servizio e di funzionalità degli Uffici interessati;
      • in riferimento alla designazione finalizzata all’invio in missione, i Dirigenti
        degli Uffici interessati sensibilizzeranno il personale sulla possibilità di
        segnalare all’Ufficio sanitario territorialmente competente, in relazione al
        periodo di permanenza all’estero, eventuali patologie o situazioni inerenti allo
        stato di salute personale
      • gli anzidetti Uffici territoriali individuati da questa Direzione centrale
        comunicheranno i nominativi dei propri dipendenti selezionati per l’impiego a
        questa stessa Direzione centrale e alle citate Articolazioni dipartimentali
        competenti in ordine alle specifiche attività da svolgere in territorio albanese,
        riportate, come detto, nel prospetto in allegato 2;
    • si rappresenta, altresi, che, in alcune tipologie di attività, ai fini degli adempimenti in
      materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, sarà indicata
      anche un’aliquota di personale che deve aver svolto il corso di formazione di base
      ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e che sia in possesso di abilitazione di addetto al
      “primo soccorso” e alla “lotta antincendio”

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In relazione a quanto sopra, si pregano tutti gli Uffici di voler dare la più ampia e immediata diffusione della presente circolare a tutto il personale dipendente, anche a quello assente a qualsiasi titolo.

La circolare