OGGETTO: Comunicazione, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio delle procedure per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale che riveste la qualifica di Sovrintendente capo tecnico e Assistente capo tecnico della Polizia di Stato rispettivamente entro il 31.12.2015 e 11 31.12.2012.

In attuazione delle disposizioni del citato d.lgs. n. 95/2017, inerente alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, questa Direzione Centrale deve provvedere all’attribuzione, con riferimento al 3I dicembre 2019, della denominazione di “coordinatore” nei confronti del personale che riveste la qualifica di Sovrintendente capo tecnico e Assistente capo tecnico della Polizia di Stato.

Ciò premesso, si dispone che per tutti i destinatari degli scrutini (anche per quelli che rientrano in una o più cause di esclusione) sia fatta pervenire la scheda riassuntiva delle notizie desunte dal foglio matricolare e dal fascicolo personale, visionate e firmate dall’interessato (art. 10 della citata 1. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo) ed il cui contenuto dovrà essere confermato con firma autografa dal funzionario responsabile.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente le schede riassuntive allegate che dovranno
essere tassativamente compilate in ogni loro parte, significando che l’utilizzo di un modello
diverso o incompleto comporterà la restituzione della scheda al reparto di appartenenza con il
conseguente ritardo delle operazioni di scrutinio.

Sì raccomanda, altresì, di riportare le notizie richieste in modo chiaro con caratteri a stampatello, senza cancellature e/o correzioni, ponendo particolare attenzione nel barrare le caselle per ogni singola voce, in particolare nella parte relativa ai procedimenti penali e disciplinari.

Si rammenta, inoltre, che le cause di esclusione dall’attribuzione della denominazione di ‘coordinatore’ sono regolate dall’art. 4, comma 4-ter, e dall’art. 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

In particolare, è escluso dall’attribuzione della denominazione di “coordinatore” il personale:

  1. che nel triennio precedente (dal /° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018) abbia riportato un
    giudizio inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente (dal /° gennaio 2015 al 31
    dicembre 2019) abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
  2. sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti
    non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
    più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei
    relativi procedimenti.

Le citate schede dovranno essere redatte anche nei confronti degli interessati che, pur possedendo l’anzianità nella qualifica prevista, abbiano avuto interruzioni dovute ad assenze dal servizio, senza assegni, che abbiano determinato una detrazione di anzianità.

Le schede dovranno essere visionate e sottoscritte dal personale interessato, timbrate e firmate dal dirigente dell’Ufficio del personale.

Relativamente alle cessazioni dal servizio intervenute entro la data del 31 dicembre 2019, si prega di voler allegare il provvedimento di cessazione.

Si ritiene opportuno sensibilizzare tutti gli Uffici e reparti, in particolar modo gli Enti Matricolari, affinché venga prestata la massima cura nella compilazione delle schede notizie, secondo i modelli allegati alla presente circolare, che dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30.11.2019.

Si soggiunge, inoltre, che in caso di sospensione dal servizio, cautelare e/o disciplinare, (comprese le eventuali revoche) e di rinvio a giudizio dovranno essere allegati i relativi provvedimenti.

Si sottolinea, altresì, la necessità che vengano tempestivamente comunicate le notizie relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio, nonche eventuali procedimenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria, intervenuti dopo l’invio di detta documentazione.

Si riportano, di seguito, le specifiche procedure di scrutinio che vengono avviate:

  • Attribuzione della denominazione di “coordinatore” ai Sovrintendenti Capo Tecnici che, ai
    sensi dell’art. 2, lettera vv), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica al
    31.12.2015.
  • Attribuzione della denominazione di “coordinatore” agli Assistenti Capo Tecnici che, ai
    sensi dell art 2, lettera vv), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica al 31/12/2012.

Le schede dovranno pervenire a quest’Ufficio —Divisione 24 — Sez. 1° – Avanzamento e Nomina, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo dipps.333e.servtecnscienteprofrm@pecps.interno.it.

Le stesse dovranno essere predisposte in formato digitale, nel rispetto dei parametri specificati nella circolare n. 333-E/0.21.13/1 — Prot. n. 7526/2018 del 30 marzo 2018, significando che per ogni singolo dipendente dovrà essere ascrivibile un singolo documento, riportando nell’oggetto il cognome interamente in maiuscolo, il nome con la prima lettera maluscola e le altre in minuscolo, la data di nascita nel formato “GG.MM.AAAA”, la qualifica per esteso, il codice PERID e, dopo un carattere”-“ (meno o trattino), scrutinio anno 2019, significando che, in caso contrario, il documento non potrà  essere preso  in considerazione ai fini della procedura di promozione.

Si precisa che l’ufficio che cura la fase istruttoria di tali procedure è la Divisione 24 del Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale di questa Direzione Centrale ed il responsabile del procedimento è il dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Francesco Famiglietti,

Per ogni ulteriore delucidazione potrà essere contattato l’ufficio alle seguenti utenze telefoniche 06-46573526, 06-46573779.

La presente circolare è consultabile sul portale della Polizia di Stato DOPPIAVELA, il Direttore Centrale Scandone.

La circolare