OGGETTO: Modello ML/C – Nuove procedure di trattazione.
Art. 44 del D. Lgs. 5 ottobre 2000, nr. 334, modificato dall’art. 7, comma |, lettera U),
del Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, nr. 172.

Il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, pubblicato sul suppl. ord. n. 8/L della G.U. S.G. n. 29 del 05/02/2020, ha modificato l’art. 44 del D.P.R. 334/00 introducendo, al comma 1, la lettera “f-bis”, che così dispone: «Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all’articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199».

Tale modifica consente ai Primi Dirigenti Medici, direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato, o ad un funzionario medico da essi incaricato, la trattazione medico-legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato, equiparandone le funzioni a quelle dei direttori delle infermerie presidiarie militari di cui all’art. 199 del d.lgs. n. 66 del 2010° – Codice dell’Ordinamento Militare (in prosieguo, COM).

Al fine di omogeneizzare le procedure riferibili a tale nuovo assetto organizzativo con la prassi precedente, si forniscono le direttive di seguito riportate.

Giova rammentare, in premessa e per chiarezza espositiva, che l’iter amministrativo previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione è finalizzato alla statuizione formale dell’esistenza di un collegamento causale tra un fatto di servizio e la lesione di cui si richiede la dipendenza da causa di servizio secondo i consueti canoni medico-legali.

La modalità ordinaria prevede l’attivazione del procedimento su impulso del dipendente a mezzo di istanza scritta all’ Amministrazione di appartenenza, cui segue procedura istruttoria e trasmissione del fascicolo istruito alla Commissione Medica Ospedaliera interforze (CMO) competente per territorio o alla Commissione Medica di Verifica (C.M.V.) di Napoli o Firenze, per i territori di pertinenza.

Per il giudizio definitivo sul nesso causale, il fascicolo viene successivamente inviato al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia c Finanze.

Nel caso di lesioni traumatiche occorse in servizio, tuttavia, l’ordinamento prevede tradizionalmente una procedura più rapida e semplificata, che si perfeziona all’interno di un unico documento definito Modello ML/C (allegato A).

La maggiore celerità di tale procedura rispetto a quella ordinaria, è rinvenibile nell’evidenza del fatto di servizio come antecedente causale della lesione traumatica verificatasi ed ha lo scopo di garantire all’interessato l’immediato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Premesso quanto sopra, si indicano di seguito lc procedure da seguire per la corretta istruzione del Modello ML/C.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il Primo Dirigente Medico, direttore di un Ufficio Sanitario Provinciale, è responsabile della trattazione dei modelli ML/C relativi al personale degli Uffici/Enti/Reparti situati nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio da Iui diretto, individuato nella tabella 1, compresi quelli relativi al personale ad essi aggregato.

In attesa del completamento del processo di riorganizzazione degli uffici territoriali dell’Amministrazione, che eleverà al rango divisionale gli Uffici Sanitari Provinciali di Trieste, L’Aquila c Cagliari, la regione Sardegna continuerà a fare riferimento alla CMO di Cagliari.

È facoltà del direttore dell’Ufficio Sanitario Provinciale di incaricare funzionari medici della Polizia di Stato alla trattazione dei modelli ML/C.

TABELLA I

∗La regione Sardegna continuerà a fare riferimento alla CMO di Cagliari fino all’avvenuta riorganizzazione degli
Uffici territoriali dell’ Amministrazione.

PROCEDURE OPERATIVE 

La novità operativa, consistente nella trattazione dei modelli ML/C da parte dei direttori degli Uffici Sanitari Provinciali o dei funzionari medici incaricati, comporta la necessità di integrare quanto previsto nelle circolari n. 850/A.A8 — 10047 del 20/12/2016 e n. 850/A.8 -1941 del 05/03/2018 di questa Direzione che, ad ogni buon fine, si allegano in copia. Spetta al direttore dei succitati uffici la trattazione del modello ML/C e significativamente il
giudizio sul nesso causale tra fatto di servizio e lesione nonché la trasmissione del modello ML/C, così perfezionato, all’Ufficio/Istituto/Reparto/Centro di appartenenza del dipendente per le ulteriori incombenze.

1. Procedura con ricovero ospedaliero iniziale

a) Se a seguito di lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, sempre che le stesse siano
immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa
violenta, SI renda necessario il ricovero iniziale del soggetto,
l’Ufficio/Istituto/Reparto/Centro dal quale l’interessato dipende o presso il quale è
aggregato provvede a istruire e compilare, per la parte di competenza, il modello ML/C
(conforme al modello in allegato A) ed a farlo pervenire, in duplice esemplare, anche a
mezzo PEC, all’Ufficio Sanitario Provinciale competente per territorio nel più breve tempo
possibile ovvero entro cinque giorni dall’avvenuto ricovero e comunque entro la data di
dimissione dell’interessato. In questo caso, il modello ML/C, completato dalla
Dichiarazione di Lesione Traumatica (DLT), redatta eventualmente utilizzando le risultanze
del referto di pronto soccorso, e dalla relazione del direttore
dell’Ufficio/Istituto/Reparto/Centro, sarà preso in carico dal direttore dell’Ufficio Sanitario.
L’ulteriore trattazione avverrà alla presenza dell’interessato, inviato presso l’Ufficio
Sanitario Provinciale procedente immediatamente dopo la sua dimissione dal ricovero. Il
direttore dell’Ufficio/Istituto/Reparto/Centro di appartenenza, previ accordi con l’Ufficio
Sanitario Provinciale competente per territorio, seguirà il decorso clinico del ricoverato ed il
suo successivo invio presso la predetta struttura sanitaria, ai fini della definizione del
modello ML/C.
In caso di mancato invio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale, occorrerà definire la
procedura in argomento secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

b) Ai fini della presente procedura si considera “iniziale” il ricovero avvenuto entro 10 giorni
dalla data dell’evento traumatico.

c) La dichiarazione di lesione traumatica (DLT), compilata dal funzionario medico dell’Ufficio/Istituto/Reparto/Centro cui il dipendente appartiene o è temporaneamente
aggregato, deve specificare: le circostanze di modo, tempo e luogo in cui il fatto traumatico
si è verificato durante il servizio, i sintomi subiettivi ed obiettivi constatati, le prime cure  prestate, la diagnosi c la prognosi, il parere sul rapporto di causalità tra gli eventi di servizio e la lesione traumatica accertata.

d) La relazione del direttore dell’Ufficio/Istituto/Reparto/Centro deve precisare, oltre al tempo
ed al luogo del fatto, anche le modalità dell’evento traumatico, la tipologia del servizio
prestato dall’infortunato al momento dell’incidente, le generalità dei presenti all’accaduto;
detta dichiarazione, ove possibile, deve essere corredata da prove testimoniali.

e) Le notizie richieste dal modello ML/C devono essere rilevate e trascritte con procedura
d’urgenza (Parte I) ed il modello, così compilato e completato delle generalità, deve essere
subito direttamente trasmesso all’Ufficio Sanitario Provinciale territorialmente competente
alla trattazione. Quando si tratti di infortuni verificatisi durante il periodo di aggregazione
del dipendente presso Uffici/Istituti/Reparti/Centri diversi da quello di appartenenza,
compete a questi ultimi lo svolgimento della procedura in questione, poiché i necessari
elementi di giudizio possono essere raccolti e trascritti soltanto dalle autorità sanitarie ed
amministrative che hanno potuto rilevare e constatare l’infortunio stesso.

f) Il direttore dell’Ufficio Sanitario Provinciale, ricevuto ed esaminato il suddetto modello,
sulla base dei rilievi clinici eseguiti sul dipendente nella struttura sanitaria stessa, degli
eventuali approfondimenti sanitari già effettuati o attraverso altre indagini diagnostiche
ritenute necessarie per la definizione nosologica della eventuale lesione riportata, eseguite preferibilmente presso strutture pubbliche, definisce la procedura compilando:

  • il Modello ML/C, nella parte di competenza, con il giudizio diagnostico dettagliato delle
    lesioni riportate, il giudizio sulla procedibilità per la definizione con Modello ML/C e
    sulla dipendenza o meno da causa di servizio delle lesioni traumatiche o di eventuali
    complicazioni, ivi compreso il decesso;
  • il Modello 850/B o il certificato di malattia attraverso il GUS-N con il giudizio medico-
    legale adottato.

Le complicazioni o il decesso, sopraggiunti durante il ricovero, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore dell’Ufficio Sanitario, con l’apertura di un secondo modello ML/C.  I predetti giudizi devono essere partecipati all’interessato che sottoscrive per l’accettazione.
In caso di non accettazione, può essere eseguita, a domanda dell’interessato, la normale procedura di richiesta di dipendenza causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Il modello ML/C, compilato in duplice esemplare, deve avere numero progressivo annuale. Una copia del Modello ML/C viene trasmessa al reparto di appartenenza del dipendente (non di eventuale aggregazione), con procedura d’urgenza, per i successivi
I provvedimenti e per la conservazione nel fascicolo personale dell’interessato, l’altra sarà
conservata agli atti dell’Ufficio Sanitario competente alla trattazione.

g) Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, la classificazione tabellare prevista dal d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, è devoluta alle Commissioni Mediche Ospedaliere interforze di cui all’art. 193 del COM; la concessione degli eventuali corrispondenti benefici, a domanda dell’interessato, deve essere richiesta nci i termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti per ciascun istituto
normativo.

h) NelPeventualità in cui il dipendente che ha subito la lesione oggetto di procedura del Modello ML/C sia dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio d’istituto, egli dovrà essere sottoposto a visita di idoneità prima della riammissione in servizio. Salvo per i casi in cui la normativa vigente preveda una visita collegiale in CMO, tale valutazione potrà essere espletata da un funzionario medico della Polizia di Stato in seduta monocratica,
analogamente alle consuete procedure previste per il giudizio di idoneità.

2. Procedura senza ricovero ospedaliero iniziale

a) Tenuto conto che, allo stato, è possibile esprimere il parere sulla dipendenza da causa di servizio anche per lesioni traumatiche da causa violenta certificate sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da una struttura sanitaria della Polizia di Stato, da una struttura pubblica del S.S.N., da una struttura militare o da una struttura estera, ne consegue che il modello ML/C relativo alla lesione traumatica può essere compilato anche senza che sia intervenuto il ricovero ospedaliero iniziale.

b) In considerazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1880 del COM, risulta comunque necessario che il giudizio medico-legale di dipendenza da causa di servizio debba essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo.
Pertanto, al fine di poter verificare e soddisfare la rigorosa criteriologia medico-legale imposta per il riconoscimento delle lesioni traumatiche in argomento, risulta comunque necessario che, in tale fattispecie (assenza di ricovero iniziale), sia chiaramente documentato il criterio di continuità fenomenica tra l’evento lesivo e la necessaria
valutazione effettuata presso I’Ufficio Sanitario Provinciale procedente, al termine del periodo di malattia originato dalla lesione. Pertanto il modello ML/C, compilato nella Parte I, dovrà necessariamente pervenire al direttore dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato competente alla trattazione, al termine del periodo di temporanea non idoneità al servizio del dipendente e comunque assolutamente in epoca antecedente alla eventuale ripresa del servizio. Il direttore della predetta struttura sanitaria definisce la procedura compilando e completando il modello ML/C secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.

3. Procedura con ricovero iniziale in strutture sanitarie all’estero

a) Nel caso in cui il dipendente abbia riportato una lesione da causa violenta durante il servizio
all’estero, con necessità di ricovero, il reparto da cui dipende si farà carico della redazione
dei Modello ML/C, acquisendo ogni utile notizia sui fatti di servizio e tutte le certificazioni
mediche (anche ospedaliere) relative all’evento. Seguirà, quindi, l’iter medico-legale
previsto al paragrafo 1. Nell’impossibilità di disporre della DLT, il direttore del reparto da
cuì l’interessato dipende riporterà il referto di pronto succorso nella parte del Modello
ML/C riservata alla DLT.

b) In caso di mancato ricovero presso strutture sanitarie estere, la procedura del Modello ML/C
potrà comunque essere attivata, secondo le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 1 0 2
rispettivamente nel caso di ricovero del dipendente in ospedale al rientro in Patria (par. 1)
ovvero nel caso in cui il ricovero non fosse ritenuto necessario (par. 2).

La circolare