OGGETTO: Seguito circolare n. 333-ORD/5248 del 23 dicembre 2022 recante
“Chiarimenti in materia di congedo straordinario per gravi motivi:
commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario”.
Con la presente sì fa seguito, per ulteriori profili, alla circolare n. 333-ORD/5248
del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “chiarimenti in materia di congedo
straordinario per gravi motivi: commutazione del congedo ordinario in congedo
straordinario”, la quale, nel fornire indicazioni di ordine meramente procedurale, ha
chiarito che l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 95 del
2017 ha reso “desueta la prassi procedurale della previa richiesta del congedo ordinario
e della successiva eventuale conversione in congedo straordinario”. Pertanto, il
dipendente che “intenda ricorrere all’istituto del congedo straordinario per gravi
motivi è tenuto a preavvisare l’Ufficio di appartenenza, presentando apposita istanza di
concessione diretta dell’istituto in esame, adeguatamente motivata e corredata della
dovuta documentazione, ovvero contenente riserva di presentare idonea documentazione
al massimo al rientro in servizio”.
Con tale circolare, si è inteso, quindi, superare la prassi procedurale1 che
prevedeva — ex post — la conversione del congedo ordinario, preordinatamente richiesto
per attendere ai “gravi motivi” legittimanti il congedo straordinario.
Orbene, nel ribadire quanto riportato nella circolare in esame, in considerazione
degli ulteriori quesiti e delle richieste di chiarimenti pervenuti a questa Direzione centrale,
si precisa che, qualora in costanza di fruizione del congedo ordinario2 , dovessero,
medio tempore, sopravvenire motivi di assenza dal servizio riconducibili alla
fruizione dell’istituto del congedo straordinario, il dipendente, fermi restando i doveri
di tempestiva comunicazione all’Ufficio di appartenenza, potrà chiedere l’interruzione
del congedo ordinario3 nei casi sottoindicati:
- nelle ipotesi in cui sopraggiungano motivi legittimanti il congedo straordinario
c.d. di “diritto”, così come tassativamente indicati nella circolare n.333-
A/9817.b(4) del 15 aprile 19864 ; - nei casi di congedo straordinario per gravi motivi c.d. “discrezionale”, con
riferimento ai quali sempre la suddetta circolare dell’aprile del 1986, “a//o scopo
di evitare sperequazioni”, e dunque ai fini di un’omogenea applicazione su tutto
il territorio, stabilisce un numero massimo di giorni concedibili all’istante in
ragione degli specifici motivi sopravvenuti5 , rammentandosi che, in tali casi,
resta, comunque, ferma la valutazione discrezionale dell’ Amministrazione; - nei casi in cui, ai sensi dell’art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sopravvenga un ricovero ospedaliero, un
infortunio o una malattia del dipendente con prognosi, debitamente
documentata, superiore a tre giorni, nonché, ai sensi dell’art. 47, comma 4,
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei casi di malattia del bambino che
dia luogo a ricovero ospedaliero 6 .
Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si
confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di applicare le indicazioni rese
e di darne la massima diffusione tra il Personale dipendente.
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