OGGETTO: criteri interpretativi sulla fattispecie di cui all’art. 4, n. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (“pena pecuniaria”) comminata nell’ipotesi di violazione dell’art.12, n.3 del D.P.R. 20 ottobre 1985, n. 782 (“non contrarre debiti senza onorarli”).

Come noto è stato costituito un gruppo di lavoro per la revisione dei vigenti testi normativi in materia di stato giuridico, con particolare riguardo al regolamento di servizio, al regolamento di disciplina e all’ordinamento del personale. Nelle more della realizzazione del progetto appare, tuttavia, necessario fornire taluni indirizzi interpretativi su specifici istituti giuridici che appaiono particolarmente distonici con l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

Cì sì riferisce in primo luogo alla infrazione disciplinare prevista dall’art. 4, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (“pena pecuniaria”) comminata nell’ipotesi di violazione dell’art.12, n.3 del D.P.R. 20 ottobre 1985, n. 782 (“non contrarre debiti senza onorarli”).

Tale norma è, in tutta evidenza, orientata a evitare che il dipendente non onorando un debito, contratto con persone conoscenti, o con colleghi o addirittura con persone che non godono di pubblica estimazione, possa esporre se stesso e, quindi, l’Amministrazione tutta, a pubblico biasimo, tanto da mettere in discussione l’imparzialità e la terzietà del proprio operato e arrecare così evidente disdoro all’immagine che la collettività ha della Polizia di Stato.

Nondimeno, sovente le esposizioni debitorie rimaste insolute sono da ricondursi a situazioni non prevedibili né programmabili che il dipendente si trova, suo malgrado, a dover improvvisamente fronteggiare, senza però una effettiva coscienza e volontà di non onorarle.

Si pensi, in particolare, a quei debiti che, seppur contratti (come ad esempio i mutui per l’acquisto dell’abitazione familiare) e a maggior ragione per quelli che non hanno natura contrattualistica (cartelle esattoriali, assegni di mantenimento), sono nella generalità dei casi originati da difficoltà finanziarie (laddove accertate), legate anche e soprattutto a problematiche situazioni di natura familiare (come ad esempio Separazioni o divorzi).

In questi casi l’animus del dipendente non è sovrapponibile all’elemento psicologico della condotta di chi contragga un debito con la prospettiva di non onorarlo, perché fin dal suo insorgere si prospetti di difficile se non impossibile solvenza¹

Nell’ambito di un’attività istruttoria completa, pertanto, l’ Amministrazione dovrà svolgere tutti gli accertamenti del caso, in presenza di controdeduzioni dell’incolpato, che possano far emergere, ad esempio, una situazione di difficoltà a causa di grave malattia di un familiare o di un parente a carico, o di altra causa giustificata, per vagliarne la veridicitಔ.

Sul punto, anche la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che “… l’elemento volontaristico (“contrarre debiti senza onorarli ‘) deve connotare,…, indefettibilmente, 1 ipotesi di condotta, disciplinarmente rilevante, presa in considerazione dall’Amministrazione procedente
(T.A.R. Campania n.02059/2014).

La funzione rieducativa potrà, dunque, ritenersi pienamente soddisfatta soltanto ove il dipendente percepisca la sanzione irrogata come il risultato di un procedimento che acclari in modo incontrovertibile il disvalore della condotta realmente assunta.

In relazione alle considerazioni che precedono, i titolari della potestà disciplinare vogliano, per il futuro, valutare con particolare equilibrio e sensibilità le varie situazioni debitorie che interessano i propri dipendenti, in modo da approfondire, caso per caso, la problematica sottostante e Individuare con attenzione l’iniziativa amministrativa più idonea, eventualmente da intraprendere.

Sarà, pertanto, necessario svolgere, in primo luogo, un’attenta analisi volta a stabilire se
ricorrano i presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare. In secondo luogo, nell’ipotesi in
cui sì ritenga di pervenire alla contestazione degli addebiti, nel corso del procedimento dovrà porsi
particolare attenzione alla completezza dell’istruttoria, al fine di esaminare ogni elemento utile a
graduare gli eventuali profili di responsabilità dell’incolpato in ragione dell’effettivo disvalore della
condotta, apprezzato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, evitando l’applicazione della pena pecuniaria allorquando questa risulti solo afflittiva e destinata a produrre un ulteriore danno al dipendente .

Confidando nella consueta collaborazione, attesa la particolare rilevanza dell’argomento, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto della presente circolare e sulle indicazioni con la medesima fornite.

1. A tale riguardo, è possibile rinvenire nelle statuizioni del giudice amministrativo un principio interpretativo di portatagenerale che in questa sede s ritiene dî dover richiamare, quello, cioè, secondo il quale l’apparente riconducibilità della condotta concreta alla fattispecie astratta non conduce ad un automatismo sanzionatorio (C. di S., VI, 22 ottobre 2009,
2. In un caso simile il giudice amministrativo ha, infatti, censurato i provvedimenti sanzionatori del Ministero
dell interno rilevando che “l’amministrazione avrebbe, invece, dovuto valutare tali controdeduzioni al fine di compiere tutti gli accertamenti istruttori del caso per vagliarne la veridicità. Sotto tale profilo andava compiuta una istruttoria volta ad acclarare l’utilizzo effettivo della somma oggetto del debito contratto, e l’utilizzo delle somme oggetto dei debiti contratti in passato e già ‘oggetto di procedimento disciplinare. Tanto, al fine di verificare se la contrazione di debiti dove dovuta a contingenti e stringenti difficoltà economiche dovute a grave malattia di un familiare, ovvero ad una libera scelta da parte dell’incolpato, di un tenore di vita non sostenibile con il reddito ordinario.

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