OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza n. 16305 del 3
novembre 2023. — Annullamento del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, 17 ottobre 2017, n. 206 (c.d. decreto
Madia), nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di
reperibilità dei dipendenti pubblici e privati entro le quali devono essere
effettuate le visite di controllo per l’accertamento delle assenze per malattia.
— Disposizioni conseguenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 16305 del 3
novembre 2023, ha accolto il ricorso presentato da UIL Pubblica Amministrazione Polizia
Penitenziaria avverso il Decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206 — concernente il
Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per
l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle
fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” — annullandolo nella parte in cui non armonizza la
disciplina delle fasce orarie di reperibilità previste per i dipendenti pubblici e
privati.

Infatti, con riferimento alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, l’art. 3 del decreto citato fissava le correlate fasce di
reperibilità dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi quelli
non lavorativi e festivi. Diversamente, per i dipendenti privati, l’obbligo di reperibilità è
concentrato nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ciascun giorno.

Nella pronuncia sopra richiamata, è stato evidenziato, in particolare, come il
disposto normativo di cui all’art. 3 si porrebbe in contrasto non solo con il principio di
uguaglianza dei lavoratori, ma anche con quello di buon andamento e imparzialità della
pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché in
difformità con il criterio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato
contenuto nell’art. 55-septies, comma 5-bis1 , del d.lgs. n. 165 del 2001, che avrebbe
dovuto ispirare il decreto citato.

A seguito dell’annullamento e nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto
ministeriale o dell’eventuale riforma della sentenza del TAR Lazio, è intervenuta la
circolare dell’Istituto nazionale della previdenza sociale n. 4640 del 22 dicembre 2023,
con la quale è stato stabilito, previa consultazione del Dipartimento della funzione
pubblica, che “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale {0
dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), (…) le visite
mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove
disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.

Pertanto, nella sopra richiamata fase transitoria e, comunque, sino a nuove
disposizioni, anche per i dipendenti della Polizia di Stato assenti per malattia, le fasce
di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si
richiama l’attenzione in ordine alla necessità che tutto il personale sia tempestivamente
reso edotto del contenuto della stessa.

 

[^1]: Secondo cui ‘“4/ fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro € delle politiche
sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di
controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta.