OGGETTO: Concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti per vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno n. 1/31 bis del 3 novembre 2017. QUESITO.

Com’è noto, con decreto n. 333-B/12P.2.17 datato 30 maggio 2019, il Direttore Centrale per le Risorse Umane ha approvato la graduatoria di merito del concorso di cui all’oggetto, dichiarando i vincitori anche dell’aliquota di 1421 posti, riservati al personale del ruolo dei sovrintendenti.

Tale graduatoria è stata elaborata dalla competente Commissione esaminatrice sulla base dei criteri di valutazione dei titoli pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno – supplemento straordinario n. 1/20 del 4 aprile 2018, precedentemente approvati, tra i quali è espressamente indicato che l’anzianità nella qualifica di sovrintendente capo (decurtata da eventuali periodi di sospensione dal servizio) ammessa a valutazione è quella alla data del 4 dicembre 2017, prevedendo che il punteggio attribuibile era fino a punti 11.

Tanto premesso, riteniamo necessario evidenziare che, a nostro avviso, sussiste una disparità di trattamento nella misura in cui l’anzianità nella qualifica di Sovrintendente Capo è stata determinata tenuto conto dei tempi di permanenza nelle qualifiche previste dal riordino delle carriere.

In particolare, tale criterio di calcolo maggiormente favorevole ci risulta essere stato applicato solo nei confronti dei vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente che, pertanto, a decorrere dal 4 dicembre 2017, sono inquadrati nella qualifica, mentre, a tutto il restante personale che pure ha maturato l’anzianità per essere inquadrato, anche retroattivamente, nella stessa qualifica apicale e che, per meri ritardi nelle notificazioni non è stato ancora attribuito il grado di sovrintendente capo, non sono stati riconosciuti i relativi punteggi in fase di scrutinio.

Conseguentemente, a causa di questo scollamento tra commissione esaminatrice ed enti matricolari, solo i primi colleghi hanno potuto indicare nella domanda di partecipazione al concorso interno in parola l’anzianità nella qualifica di Sovrintendente Capo con gli effetti delle riduzioni previsti dal riordino delle carriere, mentre agli altri non sarebbe stato concesso.

Ne discende che la graduatoria di merito così formata risulta, a nostro avviso, viziata.

Pertanto, al fine di evitare la presentazione di svariati gravami giurisdizionali ed amministrativi da parte dei colleghi interessati che potrebbero comportare la soccombenza dell’Amministrazione in giudizio, si chiede un tempestivo intervento che, in regime di autotutela amministrativa, elimini la disparità di trattamento testè evidenziata e regolarizzi la procedura concorsuale. In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Il quesito