OGGETTO: “Concorso 501 vice ispettori, sentenza Tar Lazio. Sollecito promuovimento, idonee iniziative legislative”.

Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente la problematica in oggetto, la
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato ha partecipato i seguenti elementi informativi.

Nelle more dello svolgimento del concorso in parola, è stato rilevato che l’art. 9,
comma 2, del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza – del 20 settembre 2017, recante “Modalità attuative per l’accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi
interni ai sensi dell’art. 2, comma 1), lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95”, includeva tra i titoli ammessi a valutazione nei concorsi interni per titoli
ed esami anche 1 titoli di cultura, nonostante ciò fosse precluso dal combinato disposto
dell’art. 2, comma I, lettera c) del citato d.lgs n. 95/2017 e dell’art. 27, comma |, lettera
b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; in particolare
quest’ultima disposizione, nel testo allora vigente, prevedeva che la valutazione dei
titoli dovesse essere circoscritta ai soli titoli di servizio.

Pertanto, con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza del 5 marzo 2019, è stato provveduto alla rettifica del citato decreto del 20
settembre 2017, escludendo la possibilità di valutare i titoli culturali; in ossequio alla
modifica apportata, la Commissione esaminatrice, con verbale n. 78 del 18 settembre
2019, ha adottato una nuova specificazione del punteggio per la valutazione dei titoli.

É stato riferito che avverso la graduatoria del concorso in argomento ed il citato
verbale della Commissione esaminatrice che ha preso atto della rettifica medio tempore
intervenuta, sono stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica.

Allo stato è intervenuta un’unica sentenza di merito del T.A.R. per il Lazio
(n.6850/2020), che, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento degli atti
che hanno determinato la valutazione dei titoli in senso difforme da quanto
originariamente stabilito dal bando.
Con tale pronuncia, tuttavia, lo stesso T.A.R. ha riconosciuto la correttezza della
rettifica nel suo contenuto, censurando esclusivamente la sua concreta applicazione a
una procedura concorsuale già avviata.
Infine, è stato comunicato che, a seguito di appello proposto innanzi al Consiglio
di Stato, il Supremo Consesso, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha sospeso
l’esecutività di detta pronuncia, rilevando che tutte le censure poste a sostegno del
gravame dovessero essere approfondite nella fase di merito.

La risposta

Il nostro quesito