MINISTERO DELL’INTERNO
CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari della
Polizia di Stato.

(GU n.98 del 11-12-2018)

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione Trentino‑Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva
di posti, nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di
Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico
degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri
del Corpo della Guardia di finanza nonche’ disposizioni relative alla
Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato» e, in particolare, l’art. 26, e successive
modificazioni, concernente le qualita’ morali e di condotta di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e successive modificazioni, ed, in particolare, l’art. 3, nel
quale e’ previsto che l’accesso alla qualifica di commissario avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita’ fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 25 novembre 2005, recante la «Definizione della classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, e successive
modificazioni, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la
partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo, nonche’ di esclusione dall’obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in
particolare l’art. 8, e successive modificazioni, concernente
l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di
partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia», e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 73, comma 14, e successive modificazioni,
per il quale il positivo superamento dello stage presso gli uffici
giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita’ di titoli e
di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del 18
dicembre 2014, con il quale sono individuate le classi di laurea
idonee per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia», e successive modificazioni;
Visto l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, che esclude limiti di eta’ nei concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni, salve le deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni;
Visto l’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, che esplicita tali deroghe per
le categorie di possibili candidati, tra cui non figurano quelli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipino, nella
fase transitoria, alla presente procedura concorsuale;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina
dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di Stato»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”» e, in particolare l’art. 15, comma
1, lettera a), che modifica l’art. 3, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 95/2017;
Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura, ai
sensi dell’art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018;
Considerata la necessita’ di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di ottanta commissari da immettere
nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di ottanta posti di commissario della carriera dei
funzionari della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in
possesso dei requisiti elencati al successivo art. 3.

Art. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell’ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art. 1,
ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche’ in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
A) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l’art. 1, legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l’art. 9,
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
B) due posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza
demerito la ferma biennale;
C) due posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in
possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, terzo
comma, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni;
D) quattro posti, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita’ presso il
Centro studi di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente,
qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno
assegnati, seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito agli
altri candidati idonei non vincitori.

Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita’ morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) di aver compiuto il 18º anno di eta’ e non aver compiuto il
30° anno di eta’. Quest’ultimo limite e’ elevato, fino a un massimo
di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato
dai candidati. Si prescinde dal limite di eta’ per il personale
appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione civile dell’Interno il limite d’eta’, per la
partecipazione al concorso, e’ di trentacinque anni;
e) essere in possesso dell’idoneita’ fisica, psichica e
attitudinale prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003,
n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
f) aver conseguito presso una Universita’ della Repubblica
italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il
titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle
seguenti classi:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia (LM-56);
classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62);
classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali (LM-77);
2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in
teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
(102/S).
Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Universita’
della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione
universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico
previgente alla riforma di cui all’art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma
deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o
magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009.
2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad
eccezione del titolo di studio richiesto per l’accesso che puo’
essere conseguito, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della
prima prova d’esame, o se sara’ disposta, della prova preselettiva
che la precedera’. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione
di quello relativo al limite di eta’, a pena di esclusione, sino al
termine della procedura concorsuale.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonche’ coloro che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che abbiano riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita’ morali e quello dell’efficienza
fisica, dell’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche’ le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego e la veridicita’ delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilita’ penale, il candidato
decadra’ dai benefici conseguiti in virtu’ di un provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, verra’ disposta in qualunque momento con decreto
motivato.

Art. 4

Domanda di partecipazione – modalita’ telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»- utilizzando esclusivamente la procedura
informatica disponibile all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra’ cliccare
sull’icona «Concorso pubblico»). A quest’ultima procedura
informatica, il candidato potra’ accedere unicamente tramite il
Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovra’ previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni
presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato potra’ scaricare e stampare copia della domanda inviata.
3. Qualora il candidato volesse modificare la domanda gia’
trasmessa, la dovra’ annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
ricevera’ piu’ dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi’ il recapito
e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2,
primo comma, lettera C) del presente bando. A tal fine, il candidato
in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4, terzo
comma, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, dovra’ specificare la lingua, italiana o tedesca, che
preferisce per sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove
d’esame;
g) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2,
primo comma lettere A), B), D) del presente bando;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso, conseguito o da conseguire, entro la prima prova
concorsuale, anche se preselettiva, con l’indicazione
dell’Universita’, o dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
i) se iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
j) eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso positivo, il candidato dovra’
precisare la data di ogni provvedimento e l’autorita’ giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
k) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici
uffici, o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma
dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
l) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio
civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di
obiettore;
m) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza
della lingua straniera, in sede di prova d’esame orale;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all’art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto
compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nei ruoli della
Polizia di Stato nonche’ all’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98 del 20 agosto 2013;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita’ penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata, dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, con
apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando a tal fine
copia di un proprio documento d’identita’ valido.
7. L’Amministrazione non sara’ responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell’indirizzo o recapito.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza ed e’ presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso, ed e’ cosi’ composta:
a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a
primo dirigente;
b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o
piu’ delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di
informatica, la commissione esaminatrice, sara’ integrata da un
esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato, esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita’, e’ riservato alle
donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli
articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva, stabilita
dall’art. 7 del presente bando, il concorso si articolera’ nelle
seguenti fasi:
prova preselettiva;
accertamento dell’efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
2. Se la prova preselettiva non sara’ disposta, il concorso si
articolera’ nelle seguenti fasi:
accertamento dell’efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
3. In relazione al numero dei candidati o per motivi
organizzativi, l’Amministrazione puo’ procedere alla verifica
dell’efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova
orale e comunque nell’ordine ritenuto piu’ funzionale allo
svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e
secondo comma, comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».

Art. 7

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sara’ svolta una prova
preselettiva, volta a selezionare i candidati da ammettere ai
successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale,
diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo.
3. Le modalita’ di predisposizione dei quesiti e di attribuzione
dei relativi punteggi, sono stabilite dall’art. 9 del decreto del
Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del
17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento della prova
preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it il giorno 11 gennaio 2019.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara’ pubblicata
almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 8

Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgera’ per gruppi di candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il questionario conterra’ quaranta quesiti per ciascuna delle
discipline indicate nell’art. 7, comma 2 del presente bando. I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo
complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sara’
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalita’ di svolgimento della prova preselettiva sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche’ di un valido documento di identita’.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e’ permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.

Art. 9

Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno
effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione
esaminatrice formera’ la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria sara’ pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione
relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara’
visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sara’ approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sara’ dato
avviso sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli
effetti.

Art. 10

Convocazioni alla prova di efficienza fisica

1. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sara’ convocato, al successivo accertamento
dell’efficienza fisica, un numero di candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso, nonche’, in soprannumero, i
candidati che hanno riportato un punteggio pari all’ultimo degli
ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta.
2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, tutti i
candidati saranno convocati, salvo quanto stabilito dall’art. 6,
comma 3 del presente bando, al previsto accertamento dell’efficienza
fisica secondo le modalita’ pubblicate sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario dell’accertamento dell’efficienza fisica saranno pubblicati,
almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it

Art. 11

Svolgimento della prova di efficienza fisica

1. La commissione per le prove di efficienza fisica e’ composta
da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un
funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o
qualifiche equiparate, nonche’ da un appartenente ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato – Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di
direttore tecnico del settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un
funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile
dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza
fisica i candidati convocati saranno sottoposti agli esercizi
ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+===================+===========+=========+=========================+
| | | Tempo | |
| | Tempo max | max 4′ | |
| Corsa 1000 m | 3′ 55″ | 55” | – |
+——————-+———–+———+————————-+
| Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi |
+——————-+———–+———+————————-+
| Sollevamento alla | | | |
| sbarra | n. 5 | n. 2 | Continuativi (Max 2′) |
+——————-+———–+———+————————-+

4. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi
ginnici, determinera’ l’esclusione dal concorso per inidoneita’,
disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore
generale della pubblica sicurezza.
5. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di
efficienza fisica» sono pubblicate sul sito www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio delle stesse.
6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza
fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo
abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e
dovranno altresi’ consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un
certificato di idoneita’ sportiva agonistica per l’atletica leggera,
conforme al decreto del Ministero della sanita’ del 18 febbraio 1982
e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica,
saranno esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che,
per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 12

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza
fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura
di una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame
clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e
di laboratorio, secondo le modalita’ indicate nelle «Disposizioni per
l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli
accertamenti.
3. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti
accertamenti, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento
e, a pena dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della
relativa presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermita’ pregresse o attuali elencate nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito il candidato potra’
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini
della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. La commissione potra’, inoltre, disporre, ai fini di una piu’
completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche’ chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
5. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita’ del
candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 13

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a
direttore tecnico superiore che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a
direttore tecnico superiore.
2. Per le finalita’ di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta commissione e’ integrata con due appartenenti alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in possesso della qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un
funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile
dell’Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l’attivita’ di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in
un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e’ sottoposto,
altresi’, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un
funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e’ riportato in un’apposita scheda riepilogativa oggetto di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita’.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo’
richiedere al presidente della commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
5. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualita’
attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita’ del candidato, che sara’ disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
7. Le modalita’ di svolgimento degli accertamenti attitudinali
sono riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli
accertamenti.

Art. 14

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza
fisica e agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti,
saranno convocati alle prove scritte, come da diario che sara’
pubblicato sul istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 15
aprile 2019. Quest’ultima pubblicazione varra’ come notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche’ di un valido documento di identita’.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.

Art. 15

Prove d’esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a. diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
b. diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto
processuale penale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno
21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede
alla valutazione dell’altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della
navigazione; ordinamento dell’amministrazione della pubblica
sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell’Unione
europea e di diritto internazionale. Il colloquio comprende anche
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal
candidato tra quelle indicate nel presente bando, nonche’
dell’informatica.
6. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un
testo, nonche’ in una conversazione. L’accertamento della conoscenza
dell’informatica e’ diretto a verificare il possesso, da parte del
candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse, in
linea con gli standard europei e puo’ prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu’ noti applicativi di
supporto all’attivita’ d’ufficio.
7. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione
di almeno 18/30.

Art. 16

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne’
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche’ i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo, il giorno precedente a quello fissato per la
prima prova scritta.
2. Durante le prove scritte non e’ permesso ai candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. inoltre, non e’ consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E’ vietato, altresi’ portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita’, con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di
un componente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell’elaborato, e’ escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o piu’ candidati abbiano
copiato, l’esclusione e’ disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della
prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.

Art. 17

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita’ alla normativa
vigente, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed
equipollenti, rilasciato da un’istituzione universitaria statale o
riconosciuta in conformita’ alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o
riconosciute in conformita’ alla normativa vigente, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita’ alla normativa
vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di
professioni, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di
dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche’ da altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall’amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta
servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica,
amministrativa o l’assunzione di particolari responsabilita’ e che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle
prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale ai sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove d’esame scritte. Il punteggio
attribuito ai titoli di ciascun candidato e’ comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare,
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova
orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati
potranno utilizzare un’apposita funzionalita’ presente all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it oppure trasmettere i citati
documenti mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
5. Nell’ambito delle categorie di cui al precedente comma uno, la
commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei
titoli, sara’ comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

Art. 18

Svolgimento della prova orale

1. L’ammissione alla prova d’esame orale sara’ comunicata al
candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova.
2. Il colloquio non si intendera’ superato se il candidato non
avra’ ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice
formera’ l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e’ affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 19

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d’esame scritte e orali saranno
invitati a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni dall’avviso che riceveranno in tal
senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno
diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di
preferenza, gia’ indicati nella domanda di partecipazione al
concorso. A tal fine i candidati potranno utilizzare un’apposita
funzionalita’ presente all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it oppure trasmettere i citati
documenti mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 20

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d’esame scritte e orali la commissione
elabora la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e’ data
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il
voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
terranno conto delle riserve dei posti previste dall’art. 2 del
presente bando, nonche’ dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
3. La graduatoria del concorso e’ approvata con decreto del Capo
della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
all’impiego.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara’ pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara’ avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – con valore di notifica a
tutti gli effetti.

Art. 21

Corso di formazione iniziale per l’immissione nella carriera dei
funzionari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 4 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni, e 2, comma 1, lettera cc), del citato decreto
legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione
dell’Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge
n. 121/1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione saranno effettuati secondo i criteri di cui all’art.
4, comma 7 e comma 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000, e
successive modificazioni, come da ultimo modificato dall’art. 6,
comma 1, lettera d), n. 3), del citato decreto legislativo n.
126/2018, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive
modificazioni.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le
finalita’ di gestione del concorso e saranno trattati mediante una
banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno –
Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le
risorse umane – Ufficio attivita’ concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell’esercizio dei
diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile, le
previsioni di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003, come
modificato dal citato decreto legislativo n. 101/2018.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 23

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo’
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche’ differire
o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera’ a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 24

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento e’ esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita’ di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla
datadella pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 10 dicembre 2018

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli