OGGETTO: Congedo Straordinario – Aspettativa per malattia. Effetti della decorrenza della certificazione medica prodotta nella giornata prestabilita per la fruizione del riposo settimanale o giorno libero.

QUESITO

Sono state evidenziate a questa Segreteria Nazionale alcune problematiche in merito alle conseguenze giuridiche che comporta la produzione di un certificato medico con data coincidente con quella in cui il dipendente avrebbe dovuto fruire del riposo settimanale o del giorno libero.

In merito il quadro normativo vigente prevede che il personale della Polizia di Stato, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.

Inoltre, per orientamento consolidato, qualora il dipendente si assenti dal servizio per congedo straordinario o aspettativa per malattia nella giornata prestabilita per la fruizione del riposo settimanale o giorno libero, questi restano assorbiti dall’istituto che giustifica l’assenza e, pertanto, non sorge alcun diritto al recupero.

Fermo restando quindi il principio della mancata insorgenza del diritto al recupero riposo, nel particolare caso in cui il primo giorno di assenza per malattia coincide con la giornata in cui il dipendente avrebbe dovuto fruire del riposo settimanale o del giorno libero, la decorrenza della certificazione medica produce alcune conseguenze giuridiche relative al computo dei giorni di congedo straordinario o aspettativa per malattia – soggetti a limiti prestabiliti di durata massima – che consiglierebbe una diversa interpretazione.

In particolare questa O.S. ritiene che, nella ipotesi sopra richiamata (certificato medico con data coincidente con il riposo settimanale o giorno libero), la certificazione sanitaria, configurandosi come giustificazione di una prestazione lavorativa che NON deve essere prestata, dovrebbe produrre conseguenze esclusivamente sulle giornate di effettiva assenza del dipendente e pertanto appare legittimo, a giudizio di questa O.S., scorporare dal computo dei giorni di prognosi indicati sul certificato, la prima giornata in cui l’assenza del dipendente risulta già giustificata ad altro titolo (per fruizione riposo settimanale o giorno libero), non essendo opportuno considerare la stessa come giorno di congedo straordinario o aspettativa per malattia, con tutte le conseguenti implicazioni sui limiti massimi di durata del congedo straordinario o aspettativa, fruibili dal dipendente.

In merito si rappresenta che sul tema potrebbe essere estesa, per analogia, l’interpretazione fornita con nota N. 333-A/9807.F.4/8410 del 28.08.2008 dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane Ufficio I° – Affari Generali e Giuridici, che si allega, in esito ad un quesito riguardante gli effetti della decorrenza della certificazione prodotta in una giornata in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.

In relazione a quanto sopra esposto, nel rimanere in attesa di una risposta sulla problematica prospettata, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il quesito