Oggetto: Congedo Straordinario, Fase 2.

Pregiatissimi Direttori,

come è notorio il DPCM del 26 Aprile ha reintrodotto la possibilità per la popolazione di muoversi legittimamente sul territorio nazionale, anche al di fuori della regione, per una più ampia gamma di motivazioni, per raggiungere la residenza, il domicilio o la propria abitazione, a partire dal 4 Maggio.

Nello specifico elenca, per giustificare lo spostamento al di fuori della regione in cui ci si trova, le seguenti motivazioni:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Analogamente, appare chiaro che il personale della Polizia di Stato abbia il diritto, come il resto della popolazione, di spostarsi anche presso abitazioni, domicili o residenze in regioni diverse da quella in cui presta servizio.

In questo contesto, tuttavia, molte regioni, hanno emanato ordinanze relative all’obbligo di sottostare ad un periodo di quarantena preventiva obbligatoria tutti i cittadini che provengano da altre regioni, soprattutto del nord Italia.

In proposito, la circolare con numero di protocollo 850/A.P:1-2097 in forza dell’articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, stabilisce chiaramente che il personale della Polizia di Stato possa essere posto in quarantena solo con l’assenso del medico della Polizia di Stato e perciò non sarebbe, evidentemente, sottoposto in modo automatico alle misure di quarantena imposte dalle regioni tramite le aziende sanitarie locali.

A ciò si aggiunga che, a parere della scrivente, qualora fosse necessario, i periodi di quarantena preventiva obbligatoria dovranno rientrare esplicitamente nelle fattispecie previste per l’applicazione del congedo straordinario istituito con l’articolo 87 del decreto legge del 17 marzo 2020 che al comma 7 specifica che: “nell’ipotesi in cui il personale sia assente dal servizio per le cause previste dall’articolo 19 comma 1 del decreto legge del 2 marzo 2020 n.9 (periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero) è prevista la collocazione d’ufficio in licenza straordinaria o in congedo straordinario” con esclusione di tali periodi di assenza dal computo massimo dei giorni previsti per gli altri istituti.

Tutto ciò premesso, al fine di fornire maggiore chiarezza, si chiede di conoscere se:
– allo stato attuale, i dipendenti che anche in congedo ordinario decidessero di tornare dai propri affetti e/o congiunti residenti in altre regioni debbano rispettare i rigidi protocolli che impongono la quarantena, imposti dalle diverse Ordinanze di Sindaci e Governatori, ovvero resta fermo il presupposto normativo secondo cui le quarantene per il personale della Polizia di Stato possano essere decise e imposte solo dagli stessi medici della Polizia di Stato.
– gli eventuali periodi di quarantena imposti dalle citate Ordinanze rientrino nelle fattispecie sopra menzionate di cui all’art.87/comma 7 del D.L.17/3/2020.
In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

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