OGGETTO: Convenzione avvocato De Fusco

 

Questa Segreteria Nazionale ha stipulato una convenione esclusiva con:

Avv. Tommaso De Fusco

PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

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Tel./fax 089-254499 Cell. 3351445532

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lo Studio Legale dell’Avv. Tommaso De Fusco è stato particolarmente orientato a quei settori in cui la prontezza e la speditezza nel fornire un riscontro puntuale risulta essere essenziale. Da molti anni fornisce ai propri assistiti una consulenza legale altamente qualificata e personalizzata, patrocinando numerosi ricorsi in difesa degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Laureato in giurisprudenza con Lode.

Avvocato Cassazionista dall’anno 2007.

 

Il sito web www.avvocatodefusco.it offre una panoramica della attività dello studio legale dell’avvocato De Fusco e consente al visitatore di contattare agevolmente lo studio mediante appositi link.

 

Si elencano alcune recenti importanti vittorie di ricorsi patrocinati dall’avvocato Tommaso De Fusco.

 

  1. Concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato: accolto il ricorso del candidato escluso alla valutazione psicologica. In sede cautelare, il TAR ha disposto una “verificazione” al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della causa di inidoneità. La verificazione dava esito positivo ed il TAR accoglieva la domanda cautelare ai fini dell’ammissione del ricorrente alle successive fasi concorsuali.   Il TAR del Lazio, con sentenza n. 3624 pubblicata il 3 febbraio 2024 ha accolto il ricorso motivando, tra l’altro, che una patologia con caratteristiche ben definite e suscettibile di un riscontro oggettivo, può formare oggetto di accertamento tecnico mediante “verificazione” ai sensi degli articoli 19 e 66 del codice del Processo Amministrativo, ammessa dalla giurisprudenza prevalente (anche del Consiglio di Stato) per integrare le evidenze già offerte dalle risultanze documentali.

 

  1. 42 bis d.lgs. 151/2001 assegnazione temporanea del genitore con figli fino a tre anni di età. Il TAR del Lazio-Roma, con sentenza n. 17708 pubblicata il 27 novembre 2023 ha accolto il ricorso del dipendente a cui era stata negata l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. Il Tar ha spiegato che la motivazione del diniego deve riprodurre le specificità del caso concreto, consentendo di cogliere le sfumature della dimensione fattuale confluita nell’istruttoria procedimentale, in modo da palesare la corrispondenza biunivoca tra la decisione e l’istanza ricevuta; pertanto sono illegittime motivazioni stereotipate adattabili ad una pluralità di casi, che andrebbero a snaturare l’essenza del provvedimento reso nell’ambito di un procedimento che è connotato da specifici elementi soggettivi posti a base della domanda.

 

  1. Legge 104/92, art. 33 comma 5 – trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Il TAR Puglia-Lecce, con sentenza n. 757 pubblicata il 7 giugno 2024 ha accolto il ricorso del dipendente, arruolato nella Polizia di Stato, a cui era stato negato il trasferimento previsto dell’art. 33 comma 5 della L. 104/1992 per poter assistere il parente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della stessa legge n. 104/92. , ha ricordato che la misura è prevista a vantaggio e nell’interesse esclusivo del disabile, non dell’amministrazione o del richiedente; il movimento, dunque, ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell’assistito, consentendo al familiare lavoratore la scelta di una sede di lavoro compatibile con le esigenze di costante assistenza di una persona disabile (in tal senso già Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2017, n. 4671).

 

  1. TAR per la Toscana, art. 42 bis della L. 104/1992 bis del d.lgs. 151/2001 assegnazione temporanea del genitore con figli fino a tre anni di età. Il TAR per la Toscana – Firenze, con sentenza n. 630 pubblicata il 24 maggio 2024 ha accolto il ricorso dell’arruolato nella Polizia di Stato difeso dall’avvocato Tommaso De Fusco a cui era stata negata l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. L’interessante pronuncia si sofferma in particolar modo sulla scopertura di organico che va valutata non termini assoluti, ma in via proporzionale in modo da apprezzarne le ricadute effettive sulla dotazione di personale dell’Ufficio, in uno alla fungibilità delle mansioni del dipendente.

 

  1. Ricostruzione della carriera sotto il profilo economico e previdenziale; decorrenza economica e giuridica dell’arruolamento. Il TAR per la Toscana – Firenze, con sentenza n. 551 pubblicata il 14 maggio 2024 ha accolto il ricorso del dipendente difeso dall’avvocato Tommaso De Fusco volto ad ottenere la ricostruzione della carriera ai fini economici e previdenziali conseguente al ritardato arruolamento del Corpo della -omissis-. Il ricorrente era stato illegittimamente espulso dal Corso di formazione e veniva riammesso in servizio a seguito dell’accoglimento del ricorso giurisdizionale, senza però ricevere il riconoscimento della decorrenza economica dal giorno della illegittima espulsione. Il TAR per la Toscana, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato la giurisprudenza consolidatasi in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 10 dicembre 1991, n. 10), che ha spiegato che all’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in essere consegue, in favore del pubblico dipendente, il diritto alla restitutio in integrum, vale a dire al pagamento di tutti gli emolumenti che gli sarebbero stati erogati laddove il rapporto si fosse regolarmente svolto. Ciò diversamente da quanto accade nella ipotesi di illegittima mancata o tardiva costituzione del rapporto di lavoro.