OGGETTO: legge 1 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Direttive attuative delle disposizioni in tema di circolazione stradale.
La legge 11 settembre 2020’, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76%, ha introdotto più modifiche al testo originario di tale norma sulla
semplificazione e innovazione digitale, che è già efficace dallo scorso 15 settembre.
Tali modifiche hanno inciso anche sul codice della strada e su alcune disposizioni a
esso complementari con lo scopo, in particolare, di;
- incrementare le condizioni della sicurezza stradale;
- snellire alcuni procedimenti relativi allo stato giuridico dei veicoli;
- definire una disciplina transitoria delle operazioni sui veicoli, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del COVID-19.
Sulla scia di quanto già rappresentato dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale,
si forniscono brevi chiarimenti sulle principali modifiche intervenute in materia di
circolazione stradale, poi approfondite in apposite schede a remia (da 1a 16),
In ognuna di dette schede sono riportate:
- l’attuale formulazione delle norme d’interesse;
- una sintetica descrizione delle novità introdotte c del loro impatto sul piano applicativo;
- le prime indicazioni operative relative all’applicazione delle sanzioni.
Un primo, consistente intervento è stato dedicato dal legislatore allo sviluppo della
mobilità ciclabile, così da riservare maggiori garanzie alla circolazione dei velocipedi,
nonché alla tutela degli utenti deboli, assicurando ai pedoni c all’ambiente una più
efficace protezione nei pressi delle scuole (scheda 1).
Per quanto concerne la mobilità ciclabile, l’obiettivo di preservare maggiormente
l’incolumità dei conducenti dei velocipedi, tra cui figurano i monopattini elettrici con
determinate caratteristiche, è stato perseguito attraverso:
- la previsione di una nuova tipologia di strada, la strada urbana ciclabile’ ove, in
presenza di specifici requisiti costruttivi, è assicurata priorità alla circolazione dei
velocipedi; - la modifica della definizione di corsia ciclabile®, al fine di definire meglio le
modalità di impegno di tale corsia da parte di altri veicoli; - la previsione, nei centri abitati, della nuova corsia ciclabile per doppio senso
ciclabile’. Si tratta di una porzione della carreggiata a senso unico ove, con
ordinanza del Sindaco, può essere consentita la circolazione dei velocipedi in
senso contrario a quello di marcia; - lapossibilità peri velocipedi di circolare su strade o parti di esse riservate ai mezzi
pubblici, purché queste abbiano una determinata conformazione; - l’adeguamento di una serie di norme di comportamento, come quelle in tema di
precedenza, sorpasso e incrocio malagevole,
Per quanto attiene gli utenti deboli, al fine di salvaguardare maggiormente i
pedoni nei pressi delle scuole è stata introdotta la zona scolastica”, ove con ordinanza del
sindaco può essere interdetta o limitata la circolazione, la sosta o la fermata di tutti o
alcune categorie di veicoli.
Altro intervento è stato riservato dal legislatore al miglioramento delle condizioni
generali di sicurezza stradale e alla semplificazione di taluni procedimenti, mediante
più norme che prevedono:
- la possibilità di (scheda 2):
- accertare violazioni in materia di sosta e fermata, riconoscendola a
dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate, delle imprese addette
alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade; - definire ì limiti entro cui possono essere accertate violazioni sulle corsie
e strade ove transitano 1 veicoli adibiti al servizio di linea;
- accertare violazioni in materia di sosta e fermata, riconoscendola a
- il rilascio del permesso provvisorio di guida da parte delle commissioni mediche
locali, che possono anche provvedere direttamente a declassare la categoria di
patente posseduta (scheda 3); - l’ampliamento delle violazioni accertabili tramite l’uso di dispositivi di controllo (scheda 4);
- la possibilità di rilevare a distanza, con dispositivi o apparecchi omologati, le
violazioni dei fimiti di velocità su tutte le tipologie di strade e, quindi, anche su
quelle urbane (scheda 5).
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