OGGETTO: Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena, isolamento e delle
relative attività diagnostiche. Procedure attuative per il personale della Polizia di Stato.

La situazione epidemiologica attuale, caratterizzata da elevata incidenza dei casi
con peggioramento degli indici epidemici, ha determinato un forte incremento
dell’impiego dei test di rilevazione della presenza del SARS-CoV-2 mediante tamponi
rino-faringei, peraltro anche dovuto, negli ultimi mesi, all’intensificarsi dello screening
necessario per il rilascio della certificazione sanitaria a fini lavorativi (dal 15 ottobre è
entrato in vigore l’obbligo di possedere il c.d. Green Pass per tutti i lavoratori). A tal
riguardo, si segnala che la capacità diagnostica del Paese è aumentata in maniera
esponenziale da inizio pandemia, passando da un numero medio giornaliero di tamponi
effettuati sulla popolazione generale di 3.110 nel febbraio 2020 a 502.659 nel mese di
novembre u.s., fino a raggiungere il numero massimo da inizio pandemia di 1.228.410
test effettuati, registrato in data 04/01/2021.

Benché tra gli appartenenti alla Polizia di Stato sia stata raggiunta una quota
elevata di personale sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19, nelle ultime settimane si
è registrato un importante incremento dei casi di contagio, analogamente a quanto
osservato nella popolazione generale, confermando, tra l’altro, l’efficacia della
vaccinazione che, sebbene non lo annulli del tutto, riduce sensibilmente il rischio di
infezione e di trasmissione.

Inoltre, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n 229 e la circolare del Ministero della
Salute n. 60136 di pari data hanno apportato modifiche sostanziali alla quarantena dei
contatti stretti dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 e all’isolamento dei soggetti positivi
al SARS-CoV-2, come diffusamente analizzato e ripreso dalla circolare n. 850/A.P1-
23690 del 31/12/2021 di questa Direzione Centrale cui, ad ogni buon fine, si rimanda.

L’evidente sovraccarico delle strutture pubbliche e private identificate per la
effettuazione dei tamponi antigenici e molecolari ai fini diagnostici, per la presa in carico
e per il tracciamento dei casi e dei contatti stretti (drive-in, laboratori, farmacie,
dipartimenti di prevenzione) ha peraltro indotto diverse Regioni all’emanazione di
ordinanze che consentano l’utilizzo del test c.d. antigenico rapido per la valutazione del
termine dell’isolamento di un caso confermato di COVID-19, oltre che nei soggetti
contatti stretti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena, al fine di
alleggerire il gravoso carico dei laboratori congestionati dalle numerose richieste di
tamponi molecolari da processare.

Alla luce della situazione attuale, quindi, l’effettuazione del tampone antigenico
da parte del medico della Polizia di Stato negli uffici sanitari dell’ Amministrazione,
unitamente alla relativa e conseguenziale attività di refertazione, è divenuta
imprescindibile ai fini diagnostici sia per la determinazione di un provvedimento di
isolamento sia, in caso di esito negativo, per il rilascio della certificazione verde (c.d.
green pass) ovvero all’esito di negativizzazione successiva al riscontro di una positività
al SARS-CoV-2.

I medici della Polizia di Stato, autorizzati alla esecuzione di tamponi antigenici
rapidi adoperando le ormai note procedure di protezione e sicurezza, devono garantire,
anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test
dei soggetti positivi al Covid-19 nonché, eventualmente, dei certificati di guarigione,
nella sezione dedicata del portale “Sistema Tessera Sanitaria” del Ministero
dell’economia e delle finanze e/o nei sistemi informatici regionali, anche al fine di
permettere la corretta e tempestiva gestione dei casi.

Risulta fondamentale, infatti, la registrazione dell’esito del tampone antigenico
sul portale ‘Sistema Tessera Sanitaria” sia nei casi di esito positivo, per la sospensione di
validità della certificazione verde, sia nei casi di esito negativo, al fine del rilascio del
green pass ovvero della riattivazione della sua validità.

Per quanto concerne il rientro in servizio dei dipendenti della Polizia di Stato a
seguito della negativizzazione successiva al riscontro di positività al SARS-CoV-2 e che
abbiano trascorso il prescritto periodo di isolamento, così come previsto dal decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 229 e dalla circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data,
sì partecipa che possa ritenersi sufficiente la consegna da parte del dipendente del
certificato di negatività al tampone rino-faringeo molecolare o antigenico ai competenti
uffici amministrativi delle articolazioni periferiche dell’ Amministrazione che avranno
cura, successivamente, di trasmettere la documentazione al competente ufficio sanitario,
anche ai fini statistici e di registrazione sulla piattaforma GUS-N, senza ulteriore
valutazione da parte del medico della Polizia di Stato.

In relazione alla verifica dell’adempimento concernente l’obbligo vaccinale per
il personale della Polizia di Stato previsto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 a
cui hanno fatto seguito la nota 333-A/21554, del 10/12/2021 a firma del Signor Capo
della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e la circolare esplicativa 333-
A/23276 del 27/12/2021 della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato, si esplicita che, in occasione di malattia contratta in
concomitanza del giorno di prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, il dipendente
è tenuto ad immediata nuova prenotazione del ciclo vaccinale da effettuarsi nel più breve
tempo possibile.

In questi casi, il medico che emette il certificato (medico specialista, medico di
medicina generale, medico della Polizia di Stato) dovrà esplicitamente dichiarare,
ricorrendone le condizioni per la condizione rilevata, l’assoluta impossibilità di
raggiungere il punto vaccinale individuato.

Per quanto concerne la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate,
che controindichino in maniera permanente o temporanea la somministrazione del
vaccino anti Covid-19, si richiama alla verifica delle certificazioni di esenzione che
dovranno essere prodotte esclusivamente dai medici vaccinatori (medici di medicina
generale che abbiano aderito alla campagna di vaccinazione nazionale ovvero medici
impiegati presso i centri vaccinali) e che dovranno essere _obbligatoriamente
rispondenti alle caratteristiche formali indicate dalla circolare del Ministero della Salute
n. 35309 del 04/08/2021 che, di seguito, si specificano.

Le certificazioni dovranno contenere:

  •  idatidentificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
    valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma |, art. 3 del decreto-
    legge 23 luglio 2021, n. 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura
    “certificazione valida fino al ”” (indicare la data, attualmente al massimo
    fino al 31 gennaio 2022, cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 59069 del
    23/12/2021);
  • i dati relativi al Servizio vaccinale dell’Azienda o Ente del Servizio Sanitario
    Regionale in cui il medico opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del
    Servizio — Regione);
  • il timbro ela firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Tali certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 dovranno essere
presentate dal dipendente al proprio ufficio che le trasmetterà al medico competente per
le valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al capo
dell’ufficio presso cui presta servizio.

Alla luce dell’emanazione di norme e regolamenti di diverso rango che si sono
succeduti nell’attuale fase della contingenza epidemica che hanno interessato le
procedure vaccinali e le rimodulazioni delle quarantene e dell’isolamento, si ritiene
opportuno esplicitare, con le 2 tabelle sinottiche allegate, le diverse azioni da
intraprendere — sia di carattere sanitario sia di ordine amministrativo — nelle possibili
condizioni in cui i dipendenti della Polizia di Stato potranno trovarsi in caso di positività
al SARS-CoV-2 ovvero nel caso in cui siano identificati quali contatti stretti di un caso
positivo al SARS-CoV-2.

La circolare