Oggetto: Covid-19, chiarimenti.

Come noto, l’attuale emergenza epidemiologica ha reso necessario adottare nuove
modalità di gestione del Personale della Polizia di Stato, così da poter contemperare la
tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento dell’ Amministrazione.

In ordine agli istituti introdotti, sono stati posti a questa Direzione centrale
numerosi quesiti per ottenere precisazioni e chiarimenti in ordine alle modalità
applicative.

All’esito delle sessioni di video conferenze tenute, nel mese di dicembre scorso,
con gli Uffici territoriali da questa Direzione centrale, unitamente alla Direzione centrale
di sanità, in cui sono state tratteggiate la logica ispiratrice e le modalità di attuazione degli
istituti volti alla gestione del Personale della Polizia di Stato, così da garantirne l’uniforme
applicazione, nonché in relazione alle interlocuzioni avvenute medio tempore con i
predetti Uffici, si ritiene utile mettere a fattor comune quanto già illustrato.

Per completezza di trattazione, si fa rinvio alla circolare n. 333-A/2020 del 12
febbraio 2021, con la quale si è dato conto delle intervenute proroghe dell’efficacia degli
istituti di interesse, specificando anche le norme che, invece, non sono più applicabili
dallo scorso 1° gennaio. Si precisa che, con la legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha
convertito con modificazioni il decreto — legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. mille
proroghe), gli articoli 87, commi 6 e 7, del decreto — legge 17 marzo 2020, n. 18, e 263
del decreto — legge 19 maggio 2020, n. 34, sono stati prorogati fino al 30 aprile 2021.

Inoltre, si richiama l’attenzione sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
d.P.C.M. 2 marzo 2021, contenente le disposizioni attuative delle misure di contenimento
e gestione della diffusione del virus applicabili dal 6 marzo al 6 aprile 2021!, e del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, contenente disposizioni in materia di assistenza ai
figli minori valide fino al 30 giugno 2021.

Infine, si dà atto dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto —
legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori connesse
all’emergenza da COVID-19.

1. REGIME TRANSITORIO DELL’ART. 87, COMMI 6 E 7 D.L. N. 18/2020

a) Applicabilità dell’art. 87, commi 6 e 7 d.I. n. 18/2020 nel periodo compreso tra
il 18 agosto e il 7 ottobre 2020.

Nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 7 ottobre 2020, le forme di congedo
straordinario speciale previste dai commi 6 e 7 dell’art. 87 d.l. n. 18/2020 non possono
trovare applicazione, poiché in tale arco di tempo le predette disposizioni non erano
vigenti, e la loro successiva reintroduzione non può considerarsi retroattiva. Pertanto, nel
suddetto periodo trovano applicazione gli ordinari istituti di gestione del Personale.

2. LOGICA DELL’ALTERNANZA E DISCIPLINA DELLE ASSENZE

a) Articolazione del servizio a giorni alterni con presenza lavorativa di durata
doppia (7-19 oppure 8-20), seguita dal riposo ricadente nel giorno
immediatamente successivo. Modalità di contabilizzazione delle assenze
effettuate a vario titolo nel giorno in cui è previsto il servizio in presenza in
ufficio.

In relazione all’articolazione del servizio in c.d. doppio turno, le assenze a ogni
titolo del personale devono essere conteggiate considerando due distinte giornate
lavorative.

Atteso l’obbligo di assicurare il completamento dell’orario di 36 ore settimanali,
senza sperequazioni tra i dipendenti, sull’intera giornata solare del dipendente impiegato
secondo il c.d. doppio turno si farà ricorso ad una assenza legittima per ciascuno dei due
turni svolti nella medesima giornata.

Ove l’assenza legittima riguardi soltanto uno dei due turni, sarà rinviabile al
giorno seguente — compatibilmente con le esigenze di diradamento della presenza negli
uffici – il “completamento” dell’orario di servizio non svolto. Ove ciò non sia possibile,
il dipendente dovrà coprire il secondo turno con un altro istituto che ne legittimi l’assenza.

b) Articolazione del servizio a giorni alterni con presenza lavorativa di durata doppia ed istituto dei riposi giornalieri cd. “per allattamento” (artt. 39 e 40 d.lgs. n. 151/2001). Compatibilità e modalità di riduzione delle ore di lavoro
giornaliero.

Il regime di articolazione del servizio a giorni alterni è compatibile con l’impiego
del personale che fruisce dei permessi giornalieri ex d.lgs n. 151/2001, fermo restando
che la riduzione delle ore di lavoro deve essere riferita, per ciascun figlio, a ogni singolo
turno (pertanto potranno essere concesse fino a 4 ore di riposo).

3. LAVORO AGILE

a) Possibilità di collocare in lavoro agile, senza la relativa domanda, il personale
che si trovi nelle condizioni di applicazione dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020.

Nell’ambito delle modalità di organizzazione del lavoro, il ricorso all’istituto della
dispensa temporanea dalla presenza in servizio, contemplato dall’art. 87, comma 6, d.l.
n. 18/2020, è previsto, in subordine, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla modalità
di lavoro agile, così come declinato, da ultimo, nella circolare del Capo della Polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza n. 14277 del 27 ottobre 2020.

In linea generale, nei casi in cui il dipendente fruisca della dispensa temporanea,
a fronte del già intervenuto parere del sanitario, non gli è preclusa la possibilità di ottenere
l’accesso allo smart working. Restano ferme le linee guida per l’applicazione del lavoro
agile (circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 3820
del 13 marzo 2020), inclusa la necessità della domanda del dipendente, ricordandosi qui
anche che non trovano applicazione l’art. 3, comma 1, lett. b) e l’art. 4, comma 2, secondo
periodo, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020,
nella sola parte in cui prevedono per i dipendenti posti in quarantena o isolamento
l’obbligo di “svo/gimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come
definite dai contratti collettivi vigenti” (cosicché è senz’altro possibile richiedere anche
al Personale della Polizia di Stato ‘“/o svolgimento di specifiche attività di formazione
professionale”).

b) Possibilità di collocare in lavoro agile, senza la relativa domanda, il personale
che si trovi nelle condizioni di applicazione dell’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020.

La circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.
15121 dell’11 novembre 2020 ha previsto l’applicabilità del decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 (efficace fino al 30 aprile 2021) anche al
personale della Polizia di Stato.

Pertanto, salvo il caso di “malattia”, coloro che si trovino nella condizione di
quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva (situazioni speculari a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo e
contemplate dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione) sono posti in
lavoro agile pur in assenza della relativa domanda.

3. LAVORO AGILE

a) Possibilità di collocare in lavoro agile, senza la relativa domanda, il personale
che si trovi nelle condizioni di applicazione dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020.

Nell’ambito delle modalità di organizzazione del lavoro, il ricorso all’istituto della
dispensa temporanea dalla presenza in servizio, contemplato dall’art. 87, comma 6, d.l.
n. 18/2020, è previsto, in subordine, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla modalità
di lavoro agile, così come declinato, da ultimo, nella circolare del Capo della Polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza n. 14277 del 27 ottobre 2020.

In linea generale, nei casi in cui il dipendente fruisca della dispensa temporanea,
a fronte del già intervenuto parere del sanitario, non gli è preclusa la possibilità di ottenere
l’accesso allo smart working. Restano ferme le linee guida per l’applicazione del lavoro
agile (circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 3820
del 13 marzo 2020), inclusa la necessità della domanda del dipendente, ricordandosi qui
anche che non trovano applicazione l’art. 3, comma 1, lett. b) e l’art. 4, comma 2, secondo
periodo, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020,
nella sola parte in cui prevedono per i dipendenti posti in quarantena o isolamento
l’obbligo di “svo/gimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come
definite dai contratti collettivi vigenti” (cosicché è senz’altro possibile richiedere anche
al Personale della Polizia di Stato ‘“/o svolgimento di specifiche attività di formazione
professionale”).

b) Possibilità di collocare in lavoro agile, senza la relativa domanda, il personale
che si trovi nelle condizioni di applicazione dell’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020.

La circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.
15121 dell’11 novembre 2020 ha previsto l’applicabilità del decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 (efficace fino al 30 aprile 2021) anche al
personale della Polizia di Stato.

Pertanto, salvo il caso di “malattia”, coloro che si trovino nella condizione di
quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva (situazioni speculari a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo e
contemplate dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione) sono posti in
lavoro agile pur in assenza della relativa domanda.

c) Possibilità di collocare in lavoro agile il personale che risulta “positivo” al
tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, ma che non presenta alcuna
sintomatologia.

Secondo le disposizioni impartite dalla Direzione centrale di sanità agli Uffici
sanitari, la positività al virus SARS-CoV-2, pur in assenza di sintomatologia da COVID-
19, costituisce una condizione di “malattia”, che non consente di collocare in smart
working il dipendente positivo, anche se asintomatico.

d) Possibilità di recuperare le ore di permesso breve richieste a norma dell’art. 7
d.P.R n. 39/2018 durante le giornate in cui l’attività lavorativa è svolta in
modalità agile.

Il dipendente in smart working, essendo in servizio, ben può chiedere di fruire di
permessi brevi ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 39/2018, con recupero delle relative ore il
giorno stesso o in altre giornate individuate, more solito, dal dirigente.

Analogamente, le ore di permesso breve fruite quando la prestazione viene
effettuata in presenza devono essere recuperate nella stessa o in altre giornate individuate,
more solito, dal dirigente.

4. LAVORATORI FRAGILI

a) Istituti applicabili ai “lavoratori fragil”.

Nel caso di dipendente avente nel proprio nucleo familiare una persona con
disabilità o immunodepressa, è possibile prevedere l’accesso al lavoro in modalità agile
secondo le circolari in materia oppure, qualora ciò non sia praticabile, fare ricorso
all’istituto della dispensa dalla presenza in servizio a norma dell’art. 87, comma 6, d.l. n.
18/2020, in base alle disposizioni vigenti.

Con riferimento ai “lavoratori fragili” 2, il comma 2-bis dell’art. 26 d.1. n.18/2020,
applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, in vigore sino al 28 febbraio 2021, è
stato prorogato dal d.l. n. 41 del 2021 fino al 30 giugno 2021, e stabilisce che essi
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Il d.I. n. 41 del 2021 ha
inoltre stabilito che anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore
dello stesso deve essere applicata la disciplina di cui all’art. 26, comma 2-bis, d.l. n.
18/2020.

Per la gestione dell’eventuale assenza del dipendente che si trovi nelle condizioni
di fragilità sopradescritte, qualora ovviamente non sia possibile in alcun modo adibirlo al
lavoro agile, il dirigente dell’ufficio di appartenenza potrà fare ricorso al citato istituto
della dispensa dalla presenza in servizio).

5. CONGEDO STRAORDINARIO SPECIALE EX ART. 87, COMMA 6, D.L. N. 18/2020

a) Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente nel caso di
“convivente asintomatico” individuato come contatto stretto in attesa di
accertamenti per la ricerca del virus (‘caso 1” della circolare della Direzione
centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020).

In questa situazione il dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in
presenza, non essendo previsto alcun accertamento medico legale. Ad ogni modo, può
essere valutata la possibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile
oppure, qualora ciò non sia praticabile, al dipendente può essere applicato l’istituto
disciplinato dall’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, come previsto dalla circolare del Capo
della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza n. 15121 dell’11 novembre
2020*.

b) Necessità del parere del medico per l’applicazione dell’art. 87, comma 6, d.l. n.
18/2020 in relazione ai casi contemplati dalla circolare della Direzione centrale
di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020.

La circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.
15121 del 11 novembre 2020 individua tre ipotesi (casi 1,2,3) di applicazione della
dispensa temporanea dalla presenza in servizio riconducibili alla casistica contemplata
dalla circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020.

Nei tre casi richiamati, il parere del sanitario della Polizia di Stato è da considerarsi
implicito, attesi il contenuto e il senso complessivo della circolare n. 14924 del 22 ottobre
2020.

È comunque utile rammentare che, in generale, ai sensi della circolare del Capo
della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 4164 del 19 marzo 2020,
l’individuazione del personale da dispensare è effettuata dai medici della Polizia di Stato
“in costante raccordo e anche su segnalazione dei dirigenti degli Uffici, Istituti e
Reparti”.

c) Regime giuridico applicabile all’istituto previsto dall’art. 87, comma 6, d.l. n.
18/2020.

La dispensa temporanea dalla presenza in servizio costituisce una forma speciale
di congedo straordinario, per esplicita previsione dell’articolo 87, comma 6, nella parte
in cui prevede che è disposta “ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”, di cui si esclude esplicitamente solo il computo dei
giorni nel tetto massimo previsto dal terzo comma dello stesso art. 37.

Ne consegue l’applicabilità del regime giuridico del congedo straordinario, |
incluso l’assorbimento delle giornate di riposo settimanale e festivo nell’arco temporale
della dispensa.

6. CONGEDO STRAORDINARIO SPECIALE EX ART. 87, COMMA 7, D.L. N. 18/2020

a) Regime giuridico applicabile all’istituto previsto dall’art. 87, comma 7, d.l. n.
18/2020.

L’istituto previsto dall’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020, benché costituisca
“servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, è espressamente individuato dalla legge, con
il letterale riferimento all’art. 37 d.P.R. n. 3/1957 (di cui si esclude esplicitamente solo il
computo dei giorni nel tetto massimo previsto), come una figura di congedo straordinario,
seppur speciale, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, incluso
l’assorbimento delle giornate di riposo settimanale e festivo.

b) Spettanza del compenso per lavoro straordinario, ove il dipendente sia nelle due
condizioni previste dall’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020 per le quali è previsto
il lavoro agile (quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva).

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working non prevede in alcun caso
la prestazione di lavoro straordinario, secondo quanto previsto dalle linee guida per
l’applicazione del lavoro agile (circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza n. 3820 del 13 marzo 2020).

7, CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA FIGLI MINORI

a) Periodo di vigenza delle disposizioni di cui all’art. 25 d.l. n. 18/2020 e regime
giuridico applicabile.

Lo speciale congedo “scuole chiuse” si è aggiunto al normale congedo parentale
previsto dall’art. 32 d.lgs. n. 151/2001, configurandosi pertanto come analoga fattispecie,
da cui deriva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 34, comma 5, del citato decreto
legislativo secondo cui “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità…”,

La totale assimilazione al congedo parentale, ribadita anche dall’INPS (messaggi
n. 1621 del 15 aprile 2020 e n. 2968 del 27 luglio 2020), comporta che i giorni di riposo
e i festivi si computino nella fruizione dello stesso.

Tale istituto ha trovato applicazione dal 5 marzo al 31 agosto 2020.

b) Periodo massimo di congedo ex art. 25 d.l. n. 18/2020 fruibile da ciascun
genitore dipendente.

La normativa prevedeva la possibilità di astenersi dall’attività lavorativa per un
periodo massimo complessivo di trenta giorni, continuativi o frazionati, in via alternata
con l’altro genitore.

c) Assistenza ai figli minori per didattica a distanza, malattia o quarantena ai sensi
dell’art. 2 del d.l. n. 30/2021.

L’art. 2 d.l. n. 30/2021, ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti che
siano genitori di figli conviventi minori di 16 anni di svolgere, alternativamente
all’altro genitore, la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo di tempo
pari o inferiore alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, della
malattia del figlio da COVID-19? oppure della quarantena dello stesso per contatti stretti,
ovunque avvenuti, con soggetti positivi’.

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, 1l
genitore di figlio convivente minore di anni 14 può assentarsi dal lavoro per un periodo
corrispondente in tutto o in parte alla didattica a distanza o alla malattia o alla quarantena
del minore, percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione. Tale indennità è
calcolata secondo le disposizioni dell’art. 23 d.Igs. n. 151/2001 e i periodi di assenza sono
coperti da contribuzione figurativa.

La medesima disposizione si applica ai genitori di figli con disabilità grave di cui
all’art. 3 1. n. 104/1992 (accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, 1. n. 104/1992), iscritti a
scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica
in presenza o che siano ospitati da centri diurni assistenziali per i quali sia stata disposta
la chiusura.

Coloro che dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 abbiano usufruito di giorni di
congedo parentale ex artt. 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001 per i periodi di sospensione
dell’attività didattica dei figli conviventi minori di anni 14 oppure per la durata della
malattia da COVID-19 o della quarantena dei medesimi, possono chiederne la
conversione in questo speciale congedo indennizzato al 50%.

Se il figlio convivente ha un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, il genitore ha diritto
di astenersi dal lavoro, senza retribuzione né indennità né contribuzione figurativa.

L’art. 2 d.l. n. 30/2021 ha, inoltre, previsto la possibilità per alcune categorie di
lavoratori, tra cui il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID — 19, di
scegliere, alternativamente alle suddette forme di tutela e congedo, la corresponsione di
uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby — sitting nel limite massimo di 100 euro
a settimana, per figli conviventi minori di anni 14 che si trovino in didattica a distanza, in
malattia da COVID—19 oppure in quarantena. Tale beneficio può essere ottenuto
direttamente dal dipendente tramite libretto famiglia dell’INPS, sempre che l’altro
genitore non acceda ad altre tutele o al congedo previsto dallo stesso art. 2.

Per i giorni in cui l’altro genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile
o fruisce delle forme di congedo previste dal menzionato art. 2, oppure non svolge alcuna
attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, il dipendente non può fruire dello stesso congedo
nè del bonus baby — sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette
misure.

Le disposizioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 30/2021 sono valide dal 13 marzo al
30 giugno 2021 ‘.

d) Cumulabilità del congedo speciale, ex art. 25 d.l. n. 18/2020 oppure ex art. 21-
bis d.l. n. 104/2020, con l’ordinario congedo parentale.

Le forme speciali di congedo previste dalla normativa d’emergenza si aggiungono
all’ordinario congedo parentale, laddove ne ricorrano i presupposti applicativi.

e) Alternatività degli speciali congedi previsti dalla normativa emergenziale
rispetto al congedo straordinario per gravi motivi, in relazione alla necessità di
accudimento dei figli minori legata alla chiusura delle scuole e/o alla quarantena
dei figli e/o alla didattica a distanza.

È affidata al dirigente la valutazione dei presupposti per l’eventuale applicazione
del congedo straordinario per gravi motivi in alternativa agli speciali congedi “parentali”
previsti dalla normativa emergenziale, in relazione alla peculiare situazione che può
essere rappresentata dall’interessato, trattandosi di istituti volti a disciplinare situazioni
diverse.

Con la presente circolare si intendono riscontrate tutte le note, pervenute a questa
Direzione centrale, con le quali sono stati posti quesiti relativi agli argomenti sopra
esposti.

La risposta in pdf

La nostra lettera del 14 marzo

Il nostro sollecito del 22 marzo