OGGETTO: COVID-19: Utilizzo di sistemi di misurazione della temperatura corporea a distanza negli uffici della Polizia di Stato.

Pervengono a questa Direzione richieste di indicazioni e di pareri circa l’opportunità di
misurazione della temperatura corporea del personale in servizio e degli utenti degli uffici
dell’ Amministrazione, anche in rapporto a quanto previsto in merito da alcune ordinanze regionali.

In premessa, va precisato che la misurazione della temperatura corporea, finalizzata ad
individuare soggetti che presentino una condizione febbrile correlabile a sintomatologia da COVID-19,
rappresenta una misura di profilassi, tra le tante attuabili, per contenere la diffusione del SARS-CoV-2
ed, in tal senso, l’adozione della stessa all’interno dei luoghi di lavoro dell’ Amministrazione è
demandata non alle ordinanze regionali, ma al Servizio sanitario della Polizia di Stato, ai sensi
dell’articolo 73 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, tale valutazione si pone all’interno di un sistema di gestione che, prevedendo
misure di contenimento diverse per natura e tipologia, da quelle organizzative a quelle di protezione, in
grado di compensarsi e vicariarsi, trova adeguata soluzione, a livello locale, nel modello di gestione
rappresentato dal d.lgs. 81/08, con le procedure previste dalla circolare n. 850/A.P.1-3255 dell’8 maggio
2020 di questa Direzione.

SI ritiene opportuno, ad ogni modo, fornire, per quanto di competenza, i seguenti elementi
conoscitivi, utili per la suddetta valutazione:

  1.  la rilevazione della temperatura corporea a distanza può essere effettuata con diversi sistemi,
    quali termometri ad infrarossi frontali senza contatto (già in dotazione agli uffici sanitari della
    Polizia di Stato), termocamere e termoscanner fissi (gate) o portatili (manuali), che hanno costi
    variabili da poche centinaia a diverse migliaia di euro:
  2. l’accuratezza e la precisione degli strumenti dipendono da alcune variabili, tra le quali la cosiddetta “emissività” dell’oggetto che è sottoposto alla rilevazione della temperatura; la misurazione può essere, cioè, inficiata da fattori esterni, quali sporco, sudore, presenza di altre fonti di emissione di calore (tra cui impianti di condizionamento o luci), anche non immediatamente evidenti all’occhio umano, che sono in grado di compromettere il dato; inoltre in alcuni strumenti, a seconda del tipo di pelle e dello spessore della Stessa, vi possono essere differenze di temperatura. Tali strumenti necessitano di sorveglianza da parte di personale addetto, nonché di manutenzione periodica e, per quelli che funzionano a batteria, occorre verificare la potenza della stessa al momento dell’utilizzo, in modo da non ottenere valori errati;
  3. l’utilizzo degli strumenti di misurazione della temperatura corporea a distanza comporta un addestramento: in particolare, lo strumento va portato in equilibrio termico con l’ambiente, vanno evitate possibili interferenze con getti d’aria calda o fredda, superfici riflettenti, campi magnetici (eventualmente generati anche da televisori o telefonini), va rispettata una distanza adeguata, va evitato che la fronte del soggetto sottoposto alla misurazione sia coperta da sudore o capelli e che il soggetto si muova, ed è necessario un intervallo di tempo, a volte fino a dieci minuti, tra una misurazione e l’altra;
  4.  la soglia indicata nel dPCM del 26 aprile 2020 per la regolamentazione all’accesso ad
    uffici/aziende/locali commerciali è la rilevazione di un valore di temperatura superiore a 37,5°C;
  5. la temperatura corporea di un individuo, nel corso della giornata, in rapporto alla temperatura
    ambientale ed alle fluttuazioni fisiologiche, può variare dai 35,8 ai 37,2° C; la misurazione della
    temperatura a distanza non indica se un soggetto è stato contagiato da SARS CoV-2, ma
    dimostra solo che lo stesso presenta un innalzamento del valore che fa sospettare uno stato
    febbrile, anche se in assenza di altri sintomi simil-influenzali;
  6. i soggetti affetti da COVID-19 hanno un indice di contagiosità elevato nella fase sintomatica
    della malattia ed, ai sensi delle normative vigenti, sia i casi confermati sia i soggetti con sintomi
    simil-influenzali in attesa di conferma dovrebbero rimanere in isolamento presso il proprio
    domicilio;
  7. seppure con minore probabilità, soggetti senza alcuna sintomatologia (e senza alterazione della
    temperatura corporea) possono essere portatori del SARS-CoV-2 e possono potenzialmente
    contagiare persone con le quali vengono in contatto, più facilmente attraverso l’emissione di
    droplets;
  8. l’eventualità di cui al punto precedente viene resa ancor meno probabile dall’utilizzo dei
    prescritti dispositivi di protezione e, soprattutto, dal distanziamento interpersonale, obbligatorio
    in tutti gli uffici;
  9. l’attività burocratico-amministrativa nei riguardi di utenti esterni, negli uffici di polizia, non
    comporta, usualmente, tempi lunghi e può essere opportunamente programmata, nonché
    affiancata da procedure telematiche a distanza;
  10. la rilevazione della temperatura corporea a distanza può essere delegata anche a personale non
    sanitario, purché adeguatamente formato;
  11. la rilevazione della temperatura corporea deve comunque essere preceduta dall’acquisizione di
    un consenso al trattamento dei dati, secondo le modalità di cui all’art. 75 del decreto legislativo
    30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  12. per i dipendenti della Polizia di Stato, che rappresentano la quasi totalità del personale in servizio
    presso le relative strutture, diversamente dagli altri lavoratori, è prevista una costante e rigorosa
    valutazione dello stato di salute, in primis attraverso la certificazione dello stato di malattia, che
    prevede l’esplicitazione diagnostica, sottoposta obbligatoriamente al vaglio del medico della
    Polizia di Stato;
  13. nei luoghi di lavoro dell’ Amministrazione, nei quali viene ricevuta l’utenza ed è più facile
    l’assembramento di persone, è generalmente esistente un ufficio sanitario della Polizia di Stato,
    con personale medico e/o infermieristico, al quale possono essere sottoposte eventuali e
    particolari situazioni;
  14. la rilevazione della temperatura corporea comporterebbe anche la necessità di stabilire, qualora il
    soggetto risultasse febbrile, percorsi di gestione differenziata tra utenza e dipendenti
    dell’Amministrazione civile e della Polizia di Stato, a ragione delle diverse procedure
    assistenziali e medico-legali.

Per quanto detto, pur lasciando la declinazione al datore di lavoro di integrare le misure già
attuate con la rilevazione della temperatura corporea, questa Direzione ritiene che tale misura, nella fase
epidemica attuale, possa essere ragionevolmente adottata:

– laddove vi sia notevole affluenza di utenti negli uffici, con una permanenza prolungata degli
stessi, per molte ore, all’interno della struttura:

– In caso di variazioni epidemiologiche locali, in senso peggiorativo, quali, ad esempio,
l’insorgenza di nuovi focolai.

Sarà ovviamente opportuno limitare temporalmente la misura, fino al cessare delle predette condizioni.

La circolare