OGGETTO: Criticità relative alle istanze di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio,
del diritto alla PPO e della classificazione/ascrivibilità tabellare finalizzata anche
all’accertamento del presupposto per il futuro diritto alla P.P.O. del personale in servizio
ed in quiescenza.-
RICHIESTA DI INCONTRO.
Preg.mo Capo della Polizia,
preme a questa O.S. portare alla Sua attenzione la seria problematica indicata in oggetto atteso che essa ha una diretta incidenza sull’esistenza personale e professionale di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato i quali, quotidianamente, mettono a
disposizione della collettività le proprie energie e la loro stessa vita, come ha fatto il personale
attualmente in quiescenza.
A tal fine, prima di approfondire con un breve excursus le fondamenta da cui muove la presente richiesta, giova qui di seguito, per semplicità narrativa, elencare quelle che riteniamo siano le legittime necessità oggi sentite e richieste dalle Sue donne e dai Suoi uomini in servizio, nonché di quelli in quiescenza.
Per tutti i motivi che saranno esposti Le chiediamo, Signor Capo della Polizia, di valutare con ogni possibile urgenza l’opportunità/necessità, di concerto con le omologhe amministrazioni e le autorità competenti in materia:
– di istituire un tavolo tecnico per la revisione delle norme di rango secondario d’interesse, prevedendo
la partecipazione di delegati delle OO.SS. maggiormente rappresentative della Polizia di Stato e di
tutte le altre Forze coinvolte;
– di modificare il punto 4 dell’ultima circolare IGESAN, dando la facoltà agli interessati di chiedere la
completa definizione della pratica medico-legale per PPO in qualsiasi tempo, in piena aderenza al
dettato letterale dell’art. 12 del D.P.R. 29/10/2001, n° 461;
– che nei quattro anni precedenti la data di prevedibile collocamento in congedo siano assolutamente
da ricomprendere anche le situazioni di pensione di anzianità (così detta cessazione a domanda o
anticipata), consentendo al personale interessato di accedere al perfezionamento della pratica
medico-legale nel quadriennio antecedente a tale data;
– di prevedere che il personale in quiescenza ed in servizio, non sia obbligato a ripetere accertamenti
sanitari, anche di tipo invasivo, ancorché l’infermità sia già stata oggetto di accertamento definitivo
(fatta eccezione per eventuali richieste di aggravamento e/o nuove patologie);
– in recepimento dell’ennesima Sentenza della Corte dei Conti n. 12/2023/QM/PRES depositata in data
17/08/2023, di evitare patimenti economici ai dipendenti che, per approcci “leggeri e consuetudinari”
assunti dall’Amministrazione della P.S. negli ultimi anni, costringono quest’ultimi ad adire i tribunali
e supreme corti al fine di preservare il loro diritti.
Orbene, l’Ispettorato Generale della Sanità (IGESAN) nel 2020, con l’intento di placare le controversie in atto, emanava la direttiva MD SSMD REG2020 0173664 esplicando le norme e le modalità per la redazione del Verbale modello BL/B da parte delle CC.MM.OO. localmente competenti anche in relazione all’ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata ordinaria “Sezione Pensioni Privilegiate” anche per il personale non in quiescenza.
Il tutto in conformità dell’art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che nel rafforzare l’unicità di valutazione per tali attività medico-legali, riporta testualmente: “Il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nelle ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.
Ai fini del diritto alla pensione privilegiata – e posto che ex art. 67 del D.P.R. 1092/73 al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al D.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati – la sopracitata disposizione normativa in combinato disposto con le precedenti assume carattere di estrema importanza.
Infatti permetterebbe, già durante il servizio, di avere una pronuncia favorevole relativa all’accertamento e alla sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle eventuali infermità o lesioni riportate nell’adempimento del dovere, garantendo il diritto futuro alla PPO; evitando tra l’altro tediose attese all’atto del pensionamento e inutili diatribe processuali.
Proprio in tal senso, nel ribadire la necessità di ascrizione in servizio della Pensione privilegiata, la stessa IGESAN nella suddetta circolare, menzionava la Suprema Corte di Cassazione – Sez. unite, la quale anch’essa, con l’ordinanza 4325/14 del 24/02/2014 si pronunciava in tal senso e come tra l’altro già contemplato dall’art.4 della Legge n. 9 del 1980.
V’è di più.
Lo scorso anno, la IGESAN emanava la circolare M_D A0D32CC REG2023 0115316 del 06/06/2023 in comune accordo con la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL ed INPS al fine di regolare le numerose richieste prodotte dal personale in servizio con pregresse cause di servizio non ascritte a tabella per la parte PPO.
Al di là del merito della questione sino ad ora affrontata, occorre fare un piccolo excursus relativamente alle modalità ed ai criteri adottati nell’emanazione delle predette disposizioni della IGESAN. Infatti, pur avendo visto la presenza ai tavoli decisori membri della Direzione Centrale di Sanità di questa Amministrazione, l’elevatissimo carattere generale ed il conseguenziale interesse pubblico (intendendo l’enorme platea su cui sarebbero ricadute talune decisioni) della materia avrebbe dovuto quantomeno suggerire la necessità di notiziare le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, se non addirittura la presenza ai tavoli tecnici. Tale omessa attività oltre che inopportuna per le ragioni sopra indicate, parrebbe anche contraria alle disposizioni vigenti in materia e che regolano i rapporti tra le OO.SS. della Polizia di Stato e l’Amministrazione.
Tornando alla disquisizione tecnica e nel merito della vicenda, la predetta ultima circolare IGESAN ha stabilito che, pur rimanendo immutata la possibilità degli interessati a ottenere in un’unica soluzione il completamento della pratica medico-legale di ascrivibilità alla pensione privilegiata, “al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi di trattazione delle pratiche per la concessione della PPO” le CC.MM.OO. provvedano ad ascrivere a categoria tabellare anche “ai fini della PPO le invalidità accertate e definite a seguito di domande di ascrivibilità, purché le stesse siano presentate nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in congedo” da parte del personale in servizio .
In considerazione di quanto precede e nel sottolineare ancora una volta l’intenzione comunque propositiva di questa nostra lettera, ci occorre l’obbligo di evidenziare che la soluzione adottata non solo non ha risolto né circoscritto i contenziosi tra dipendenti ed Amministrazione, ma ha addirittura limitato i diritti dei primi ad ottenere in tempi congrui una pronuncia medico-legale anche in previsione dell’ottenimento della PPO. In altre parole, dietro la decantata semplificazione dell’azione amministrativa, il complesso regolamentare posto in essere dalle autorità competenti sembra aver di fatto voluto celare il mero ed unico fine perseguito ovvero l’economicità; il tutto a danno e sulla pelle dei colleghi, che magari per 40 anni hanno servito l’Amministrazione e lo Stato, procurando a se stessi malanni fisici per poi vedersi negare un sacrosanto diritto al risarcimento per il danno patito.
A completare e definire ancora meglio il disastroso quadro regolamentare e di fatto in esame, vi sono le criticità sollevate da questa O.S. nelle lettere inviate alla Direzione Centrale di Sanità nella persona del Dirigente Generale Medico dr. Fabrizio Ciprani (nota FSP prot. 1505/S.N. del 01/09/2022 e nota FSP prot. 557/S.N. del 18/04/2023, che si allegano al fine di alleggerire e facilitare la lettura di questa missiva), per le quali ha ricevuto solo risposte evasive di mero stile, fuorvianti e, a nostro avviso, prive di consistenza giuridica. Si consideri in proposito, che in quelle segnalazioni, tra le altre questioni già sollevare in precedenza, si biasima il malcostume dell’Amministrazione di voler reiterare accertamenti medici, anche invasivi, in soggetti a cui precedentemente era stato già decretato un parere definitivo.
A tal riguardo, valga quanto “statuito” nell’accennata circolare dell’IGESAN del 6 giugno 2023 nella quale è chiaramente indicato che solo <<qualora il processo verbale preveda un giudizio ai fini di PPO per un “assegno rinnovabile” (e non definito – ndr) in relazione a patologie ritenute suscettibili di miglioramento, sarà cura dei citati organismi previdenziali (PREVIMIL per l’ausiliaria ed INPS per le rimanenti posizioni di congedo) promuovere i nuovi accertamenti sanitari finalizzati ad acquisire il giudizio definitivo di ascrivibilità ai fini di PPO>>.
Relativamente agli “esami invasivi”, oltre alle varie disposizioni disattese e citate nelle note de quo, palese, a nostro avviso, è la violazione del combinato disposto dell’art. 44 lettere h, i, l, j del D. Lgs. 5/10/2000 n. 334 e degli artt. 1,5,6,7 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017), recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Difatti la ripetizione di determinate pratiche mediche può potenzialmente generare oneri economici minutili laddove vi sia già stata l’effettuazione di determinati accertamenti medico-legali e sanitari. A tale ultimo riguardo è doveroso sottolineare come certe distorsioni procedurali siano proprie della Polizia di Stato in quanto parrebbe che per quel che concerne l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le altre Forze Armate, non sussistano simili ed aberranti interpretazioni e disapplicazioni normative.
In attesa di determinazioni e chiarimenti, si rinnova la nostra disponibilità a collaborare per la piena risoluzione delle problematiche qui enunciate, che Le saranno meglio esplicitate nel corso dell’incontro che vorrà accordarci.
Distintamente.
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