OGGETTO: D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 – Organizzazione dei flussi informativi e
chiarimenti.

Come noto, il decreto del Ministro dell’interno del. 6 febbraio 2020 concernente “il
numero e le competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del’ Dipartimento della
pubblica sicurezza” all’articolo 85 ha demandato, alla Direzione centrale di sanità “attività
di studio, consulenza e indirizzo relativamente all’applicazione, nell’ambito
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e
delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”; all’articolo 86, in relazione
allo svolgimento dci compiti menzionati, è stata istituita, nell’ambito di quel Servizio affari
generali di sanità, la 3* Divisione. che ha di fatto assorbito cd ampliato le competenze
dell’Osservatorio centrale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i
cui compiti e attribuzioni, in relazione alla delicata quanto complessa tematica, sono
espressamente e chiaramente definiti nell’Atto ordinativo unico citato1 .

La scelta regolatoria compiuta dall’Amministrazione promana, in primis, dalla
opportunità di aggiornare l’assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza
stante l’esigenza di rafforzare la funzione di coordinamento, allo stesso demandata
dall’articolo 4, primo comma, numero 2) della legge n. 121 del 1° aprile 19812 .

Secondariamente, rileva l’urgenza di soddisfare, tra le altre, esigenze di carattere
prettamente applicativo c/o interpretativo della legislazione riferite a specifici settori della
materia, connotata, come noto, da una intrinseca interdisciplinarità e da una stratificazione
normativa che l’ha interessata nel corso del tempo e che tutt’ora la riguarda. Ciò anche in
ragione della peculiarità e complessità ordinamentale della Polizia. di Stato,
opportunamente declinata dal decreto.interministeriale n. 127 del 21 agosto 20193 , le cui
disposizioni, come noto. danno attuazione, nelle Articolazioni centralie periferiche del
Dipartimento della pubblica sicurezza, alla normativa generale della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Stante quanto precede, ben si comprende come la 3% Divisione del Servizio affari.
generali della Direzione centrale di sanità soddisfi esigenze di raccordo e supporto in
termini di studio, consulenza ed indirizzo nella specifica materia c risponda, pertanto, alle
esigenze di continuità ed vmogeneità dell’Amministrazione, rese ancora più stringenti dal
decreto del Ministro dell’interno del-2 febbraio 2022 di individuazione dei datori di lavoro.

Appare evidente, quindi, la necessità di ribadire il ruolo di centralità della Direzione
centrale in parola in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non:salo.per. quanto
concerne gli uspetti di natura squisitamente sanitaria, ma anche per i profili della materia
più prettamente tecnici è/o giuridici.

Profili di opportunità suggeriscono, pertanto, che tutti i quesiti posti in relazione
alla tematica di specic, sia di carattere generale che afferenti argomenti specifici, vengano
esaminati dalla Direzione centrale di sunità, che ne condividerà le risultanze peri doverosi
e qualificati contributi, con gli Uffici dipartimentali competenti. |

Ulteriore aspetto che necessita di precisazione, è il c.d. obbligo formativo in materia
di salute e sicurezza del lavoro. Sul tema, l’articolo 13.del decreto legge.21-ottobre 2021,
n. 1464 , ha introdotto importanti modifiche, intervenendo sul’comma 7 dell’artticolo‘37:del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 815 .

La recente disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli
obblighi formativi, il datore di lavoro, il quale. unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve.
ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodica in’relazione
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto
dall’accordo6 di cui al comma 2, secondo periodo “. Per quanto concerne il datore di lavoro,
quindi, la formazione è condizionata, quanto ai contenuti, alle modalità e alla. durata, al
nuovo accordo, che sostituirà anche il vigente n. 221 del 2011, ma che allo stato, non
risulta ancora approvato.

Diversamente, in relazione all’individuazione degli obblighi formativi per i
dirigenti e preposti, va evidenziato che la precedente formulazione del comma 7
dell’articolo 37 citato, già li prevedeva, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a
cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute è sicurezza del lavoro”.

La nuova formulazione risulta ampliata limitatamente all’espresso riferimento ai
contenuti, da definire “secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo
periodo”, pertanto, benchè il legislatore ne abbia rimesso la disciplina ad una ‘successiva
intesa della Conferenza Stato – Regioni, tale previsione non fa venire meno l’obbliga
formativo a loro carico nelle more della definizione dell’accordo di:cui trattasi.

I dirigenti ed i preposti dovranno e potranno quindi essere formati secondo quanto
già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, adottato dalla Conferenza
permanente ai sensi del comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
che, di fatto, non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal decreto legge n. 146 del
2021.

In relazione a quanto sopra, stante l’esigenza non procrastinabile di adempiere agli
obblighi formativi sulla tematica di specie. sono in corso dì definizione dedicati percorsi
formativi per le nominate figure giuridiche di garanzia.

Ie considerazioni sopra espresse dimostrano che il preventivo svolgimento del
periodo di formazione non costituisce propriamente una condicio sine qua non per
l’adozione dei provvedimenti di delega di funzioni ai dirigenti di cui all’art. 3 del D.M. n.
127/2019. E difatti, ai fini dell’attribuzione di tale delega assume rilievo — come indicato
da alcune pronunce della Corte di Cassazione (si veda da ultimo Corte Cass., Sez. IV, 7
aprile 2022, n. 13199)-il possesso da parte del delegato di tuttii requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura dellc funzioni delegate. o |

Alla luce di ciò, le SS.LL., nell’individuare i soggetti cui conferire la ripetuta delega
di funzioni, nei limiti e con le modalità dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, vorranno.tenere
conto dei requisiti professionali e delle capacità del delegato, delle esperienze lavorative
da questi maturate, nonché della specifica conoscenza dell’organizzazione e. delle
condizioni del lavoro.


1. La 3° Divisione “provvede alle attività di studio, consulenza e dl’indirizzo in materia di applicazione della normativa concernente la sicurezza e da tutela della salute nei luoghi di-lavoro: cura l’elaborazione di protocolli operativi e linee guida per l’omugenza e uniforme attuazione delle attività di-cui al decreto legislativo 9 aprile 2048, n: 87; provvede all’esecuzione di sopralluoghi e rilevazioni tecnico-strumentali ai sensi dell’articolo del preiletto decreto legislativo n.81 del 2008; cura la raccolta e l’elaborazione di dati e statisliche. anche epidemiologiche, nelle materie di competenza”.
2. Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
3.Regolamento recante l’applicazione del decreto legislarivo 9 aprile 2008, n. BI, in maseria di tutela della saluto e della sicurezza nci luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali c periferiche della Palizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico c della difesa civile, Jel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
4. “Misure urgenti in materia economica c fiscale, a tutela dei lavoro € per esigenze inditeribili” convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
5. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Alla Conferenza è demandato il compito di adottare, entro il 30-giugno 2022, un accordo nel. quale.
provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accoedi ‘attuativi del presente decreto in.
materia di formazione, in. modo da garantire: l’individuazione della durata, dei. contenuti minimi:c delte
modalità della formazione obbligatoria a carico del dutore di lavoro, l’individuazione delle modalità della
verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i potcorsi formativi e di aggiornamento
obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della
formazione durante to svolgimento della prestazione lavorativa.

La circolare