OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori
disposizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021,
pubblicato in pari data sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.
52, sono state dettate misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da
COVID-19 destinate a trovare applicazione, in sostituzione di quelle previste dal d.P.C.M. del
14 gennaio 2021, a decorrere dalla data del 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.

Il d.P.C.M. di cui sopra, i cui principali aspetti vengono illustrati con la presente
circolare, fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, e tiene conto delle disposizioni ivi
contenute in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, oggetto di commento con la circolare di p. n. di questo Gabinetto
del 24 febbraio u.s.

Vale qui ricordare, in proposito, che le limitazioni agli spostamenti interregionali
e intercomunali, trovano applicazione, in attuazione dell’articolo 2 del citato decreto-legge
n,15/2021, fino alla data del 27 marzo del corrente anno.

Rispetto ai precedenti decreti presidenziali adottati in materia, il nuovo d.P.C.M.
conferma in larga parte le misure attualmente in vigore, proponendo tuttavia un nuovo ordine
espositivo dei precetti, in quanto le varie disposizioni risultano ora declinate in 56 articoli,
suddivisi in 8 Capi e riassunti nei rispettivi contenuti da rubriche descrittive dei singoli ambiti
applicativi.

Atteso il permanere dell’esigenza di modulare gli interventi di contrasto alla
pandemia in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle
misure in base alla maggiore diffusione del virus e alla capacità di tenuta dei servizi sanitari,
anche il decreto ìn esame ha previsto un regime differenziato, correlato ai diversi scenari di
rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive: zona
bianca, zona gialla, zona arancione e, infine, zona rossa.

Va peraltro evidenziato che, nella nuova architettura del decreto, il Capo I,
contenente gli articoli da 1 a 6, reca le misure di contenimento del contagio che trovano
applicazione sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dallo scenario di rischio in cui
1 singoli territori vengano a collocarsi.

Fra tali misure, che non presentano modifiche sostanziali rispetto all’attuale
disciplina, si richiamano, in particolare, le prescrizioni concernenti l’uso dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e il distanziamento interpersonale (art. 1), nonché il già
ricordato divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni e province
autonome, quale che sia il relativo colore. (art. 2).

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Zona Bianca
(Capo Il, art. 7)

Uno specifico capo, peraltro recante un unico articolo, è dedicato alla zona
bianca che, introdotta dal decreto legge 14 gennaio 2021, n.2 e dal d.P.C.M. di pari data e così
denominata dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, si aggiunge all’originaria tripartizione
comprendente le zone gialla, arancione e rossa.

Ai sensi dell’art 7 del nuovo d.P.C.M. – la cui applicazione è stata anticipata al
3 marzo 2021 – all’interno della zona bianca viene prevista, in ragione del più basso livello di
rischio epidemiologico, da attestarsi con ordinanza del Ministro della Salute, la cessazione delle
misure restrittive stabilite per la zona gialla, ferma restando l’applicazione delle generali misure
anti-contagio, nonché dei protocolli e delle linee-guida allegati al d.P.C.M.

In zona bianca, in ogni caso, restano sospesi gli eventi e le attività implicanti
assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi,
nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o
al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Si fa altresì rilevare che il comma 2 del citato art. 7 prevede l’istituzione, presso
il Ministero della Salute, di un Tavolo tecnico permanente composto da un rappresentante del
Comitato tecnico-scientifico, dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province
autonome interessate, cul è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli
effetti dell’allentamento delle misure anti contagio nei territori inseriti in zona bianca, il
permanere delle condizioni che hanno determinato tale classificazione e la necessità di adottare
eventuali misure intermedie e transitorie.

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Zona Gialla
(Capo III, artt. 8-32)

Il Capo III del nuovo d.P.C.M. reca, agli articoli da 8 a 32, le disposizioni
concernenti le misure di contenimento del contagio applicabili nella zona gialla.

È opportuno precisare, argomentando ex artt. 34 e 39 dei successivi Capi IV e
V, che il nuovo decreto ha confermato il meccanismo precettivo in base al quale le misure
previste per 1 territori in zona gialla, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dalle
disposizioni relative alle zone arancione e rossa, trovano applicazione anche in tali ultimi
contesti territoriali.

Resta, pertanto, confermato quanto già evidenziato in precedenti circolari in
ordine all’esercizio di alcune libertà, quali in particolare quelle connesse alla partecipazione
alle manifestazioni pubbliche e alle celebrazioni religiose, le quali, anche nella zona arancione
e in quella rossa, trovano la propria disciplina nelle disposizioni dettate per la zona gialla e, più
specificamente, con riguardo al nuovo provvedimento, dall’art. 10 (Manifestazioni pubbliche)
e dall’art. 12 (Luoghi di culto e funzioni religiose).

Quanto alle manifestazioni pubbliche, si ritiene di puntualizzare che qualora lo
svolgimento di tali manifestazioni preveda la concentrazione dei partecipanti in un’unica sede,
come, ad esempio, per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella Capitale, è
consentito anche lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio, fermo
restando il ricorso all’autodichiarazione.

Riguardo alle funzioni religiose, si ribadisce, invece, che lo spostamento deve
essere limitato all’indispensabile, nel senso che vada raggiunto il luogo più vicino dove sia
possibile soddisfare la propria esigenza di culto.

In un quadro complessivo caratterizzato dalla pressoché integrale conferma delle
misure già in vigore, alcuni significativi elementi di novità sono stati introdotti in tema di servizi
museali e spettacoli aperti al pubblico.

Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 14)

La disposizione in epigrafe prevede che, dal 27 marzo 2021, il servizio di
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, oggi consentito nei soli
giorni feriali, potrà essere svolto anche il sabato e nei giorni festivi, “a condizione che l’ingresso
sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo”. Resta peraltro
sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo,
del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede
il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 15)

L’art. 15 dispone, che a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-c/ub, e in altri spazi anche
all’aperto – attualmente sospesi – possano svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati
e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.
Riguardo alla condizione di convivenza, va precisato che essa potrà essere oggetto di
autodichiarazione da parte degli interessati, conformemente a quanto previsto dagli allegati 26
e 27 al d.P.C.M,, di nuova formulazione, concernenti le modalità di svolgimento in sicurezza
delle attività in questione.

La disposizione in commento pone, altresì, specifici limiti alla capienza dei
locali, che non può essere superiore al 25% rispetto a quella massima autorizzata, nonché al
numero di spettatori ammessi, che non potrà superare le 400 unità per gli spettacoli all’aperto
e le 200 unità per ogni singola sala ove si svolgano spettacoli al chiuso.

Laddove non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli
spettacoli in questione restano sospesi.

Istituzioni scolastiche (art. 21)

Un intervento significativamente innovativo è quello operato dall’art 21 che, nel
confermare la precedente disciplina riguardante lo svolgimento delle attività scolastiche, al
comma 2 attribuisce ai Presidenti delle regioni o province autonome il potere di disporre, nel
caso di significativo aggravamento della situazione epidemiologica, le più severe diposizioni
previste dall’articolo 43 del d.P.C.M. per la zona rossa; sicché, per effetto di tale rinvio, potrà
essere disposta, eventualmente, anche nel solo ambito comunale, la sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e lo svolgimento nella modalità a distanza dell’attività scolastica di ogni
ordine e grado.

Si segnala, altresì, la previsione, contenuta nel medesimo art. 21, che conferma
l’operatività del tavolo di coordinamento scuola-trasporti istituito presso le prefetture,
ampliandone le funzioni attraverso l’espressa attribuzione del compito di monitorare
l’attuazione delle misure previste dai documenti operativi, anche ai fini di un eventuale
adeguamento dei loro contenuti, in relazione al sopravvenire di nuove esigenze, correlate al
mutamento degli scenari epidemiologici in atto.

Le SS.LL. avranno poi cura di sensibilizzare, dando così attuazione al dettato del
comma 4 dell’articolo in commento, i responsabili degli Uffici Scolastici Regionali affinché,
da parte dei dirigenti scolastici, sia assunta ogni utile iniziativa finalizzata a prevenire, anche in
occasione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti dalle strutture scolastiche, situazioni di
aggregazione suscettibili di determinare l’inosservanza del distanziamento interpersonale e del
divieto di assembramenti.

Corsi di formazione (art. 25)

Degna di nota è la previsione di cui al successivo art. 25 che, al comma 7, amplia
il novero delle attività di formazione consentite anche in presenza, ricomprendendovi i corsi di
formazione aziendali, esclusivamente in favore dei dipendenti dell’azienda stessa, i corsi in
materia di protezione civile, nonché 1 corsi di formazione individuali e quelli che necessitano
di attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure tecniche precauzionali
previste dal documento dell’ INAIL cui fa riferimento la disposizione.

Attività commerciali (art. 26)

Il d.P.C.M. in commento, all’art. 26, nel confermare l’impianto regolatorio
inerente allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, prevede, quale unica
innovazione rispetto all’attuale disciplina, l’ampliamento delle tipologie di esercizi che possono
rimanere aperti, nelle giornate festive e prefestive, all’interno dei centri commerciali e strutture
assimilabili, includendovi anche le lavanderie e le tintorie.

Attività dei servizi di ristorazione (art, 27)

L’art. 27, nel disciplinare l’attività dei servizi di ristorazione, conferma la
regolamentazione dettata dal d.P.C.M. del 14 gennaio 2021. Tuttavia, viene ora introdotta una
modifica che elimina la precedente restrizione relativa al divieto di asporto dopo le ore 18,00
per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 47.25
(commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) vale a dire per le enoteche; sicché
tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti
disposizioni comunali. Restano, invece, soggette al divieto di asporto dopo le 18,00 le attività
identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).

Lo stesso art. 27, al comma 4, consente, come già previsto dal precedenti
provvedimenti presidenziali, le attività delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, purché svolte in osservanza delle generali misure anti-contagio.

Al riguardo, in forza di tale disposizione, le attività in questione possono essere
svolte, nel rispetto della legislazione vigente in tema di attività produttive, anche da quei
pubblici esercizi che Instaurino, un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell’erogazione
del servizio in favore dei relativi dipendenti.

Sì segnala l’opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica
della sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio dell’attività di mensa o di catering
continuativo, che a cura dell’esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti
sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente
individuato quale beneficiario del servizio.

Diversamente, non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile alle
succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o
libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di
somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, non essendo in questi casi configurabile un
connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione
collettiva.

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Zona Arancione
(Capo IV, artt. 33-37)

Le disposizioni del Capo IV del nuovo d.P.C.M., riguardanti i territori della
cosiddetta zona arancione, intervengono sostanzialmente sulla mobilità e sui servizi di
ristorazione, riproponendo, con alcune variazioni di cui qui si dà conto, le misure dettate
dall’art. 2 del d.P.C.M, del 14 gennaio 2021.

Attività dei servizi di ristorazione (art. 37)

Alcune modifiche si rinvengono nella disciplina relativa alle attività dei servizi
di ristorazione, recata dall’art. 37, che, nell’ultimo periodo del comma | opportunamente
precisa, ora, che negli alberghi e nelle strutture ricettive la ristorazione resta consentita senza
limiti di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati.

Lo stesso art. 37, al comma 2, in linea con quanto previsto in area gialla, non
contempla più il previgente divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali, già
citate dianzi. che svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel codice ATECO 47.25;
sicché tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, In conformità alle
pertinenti disposizioni comunali.

Indicazioni analoghe a quelle sopra fornite con riferimento alla zona gialla
valgono per lo svolgimento delle attività delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale.

Per quanto attiene a profili o ad ambiti non incisi dalle disposizioni del Capo in
commento, sì ribadisce che il quadro regolatorio rimane quello definito con riferimento alla
zona gialla, salvo che non intervengano misure più restrittive.

Si colloca in quest’ottica l’espressa previsione dell’art. 36 che prevede la
sospensione in zona arancione dei servizi museali e degli spettacoli aperti al pubblico.

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Zona rossa
(Capo V, artt. 38-48)

Gli articoli in epigrafe riguardano 1 territori ricompresi nella zona rossa,
corrispondente al più severo scenario di rischio epidemiologico. Le disposizioni recate dal Capo
in commento, come quelle precedenti relative alla zona arancione, contengono misure
specifiche già applicate nel precedente regime, per le quali, pertanto, se ne ribadisce la vigenza,
o di nuovo conio. Rispetto a queste ultime, si fornisce un breve commento.

Istituzioni scolastiche (art. 43)

Il principale elemento di novità introdotto per i territori in questione è
sicuramente rappresentato dalla sospensione, disposta a decorrere dal prossimo 6 marzo, dei
servizi educativi dell’infanzia e delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine
e grado, le quali, pertanto, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta garantita
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per gli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Attività dei servizi di ristorazione (art.46)

Anche in zona rossa, per effetto della disposizione in epigrafe, cade il divieto di
asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali che svolgono in prevalenza una delle
attività ricomprese nel già citato codice ATECO 47.25, con possibilità, pertanto, di
prosecuzione di tali attività anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti
disposizioni comunali.

Sl rinvia a quanto già rappresentato per la zona arancione con riguardo alle
attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché alla ristorazione
negli alberghi e nelle altre strutture ricettive.

Attività inerenti ai servizi alla persona (art.47)

Per quanto concerne la previsione in epigrafe, essa prevede la sospensione in
zona rossa dei saloni di barbiere e di parrucchiere, per effetto della modifica apportata
all’allegato 24 del d.P.C.M., da cui sono state espunte le predette forme di servizi alla persona.

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Il Capo VI raccoglie le disposizioni in tema di spostamenti da e per l’estero, in
relazione alle quali si segnala la previsione di cui all’art. 49, comma 6, che consente alle persone
che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, oltre
che per le circostanze eccettuative espressamente indicate nell’ordinanza del Ministro della
Salute del 13 febbraio 2021, anche per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei
figli minori.

Si ritiene altresi utile segnalare la disposizione di cui all’art. 51, comma 8, che
stabilisce, in via generale, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, l’esenzione
dall’effettuazione del test molecolare o antigenico per i bambini di età inferiore ai due anni.

Tra le disposizioni del Capo VII, concernenti i trasporti, l’art. 54, comma 3,
innova la previgente disciplina, prevedendo la possibilità di ampliare il numero delle tratte aeree
interessate dalla sperimentazione dei voli cosiddetti “COVTD tested”.

Nel Capo VIII sono contenute le disposizioni finali, fra le quali sl ritiene
opportuno segnalare, oltre all’art. 55, che conferma in capo al Prefetto le funzioni di esecuzione
e monitoraggio dell’attuazione delle misure in argomento, anche l’art. 56.

Tale disposizione prevede che, con decreto del Ministro della salute, sia istituito
un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti di quel Dicastero, dell’Istituto
Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-
scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri
per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute
del 30 aprile 2020.

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Le SS.LL. sono pregate di adottare ogni necessaria iniziativa per una puntuale
attività di controllo, volta a garantire l’osservanza delle misure in argomento, tenuto conto della
necessità di fronteggiare efficacemente i paventati rischi di recrudescenza dei contagi, legati, in
particolare, alla diffusione delle varianti del virus.

Come già raccomandato, particolare attenzione andrà riservata alle aree
territoriali interessate da provvedimenti più restrittivi, adottati dalle autorità regionali o
comunali per effetto dell’aggravamento del quadro epidemiologico. In detti casi, i controlli, nel
quadro di una generale sostenibilità che andrà scrupolosamente valuta in sede di Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dovranno principalmente riguardare le vie di
accesso e di uscita dai territori oggetto dei sopra cennati provvedimenti.

Inoltre, anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni
grandi capoluoghi nell’imminenza del “passaggio” a una zona caratterizzata da misure più
restrittive, servizi di controllo mirati andranno pianificati, con il concorso delle polizie locali,
nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze
analoghe a quelle surricordate come anche nei giorni festivi e prefestivi.

Nel confidare nella consueta puntualità dell’azione delle SS.LL., sì ringrazia per
l’attenzione.

Il decreto in pdf