Attuazione della delega prevista dall’art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza .

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per il passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, nonché dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza;

Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all’art. 109 della citata L. 1° aprile 1981, n. 121;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell’agricoltura e delle foreste e del tesoro;

 

Emana il seguente decreto:

 

Art. 1. 

Il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile può chiedere di passare nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, o di altre amministrazioni dello Stato.

Il personale di cui al comma precedente è inquadrato in soprannumero – riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa – mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell’amministrazione di provenienza prima dell’attuazione dei decreti delegati di cui all’art. 36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessiva maturata e la posizione economica acquisita.

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio, l’eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio (4).

(4)  Per la soppressione delle posizioni soprannumerarie vedi l’art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3 dell’art. 40 del medesimo decreto ha inoltre disposto che, dalla data della sua entrata in vigore, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento. Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l’art. 132, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

 

Art. 2. 

L’accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all’articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.

Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all’accesso o alla progressione.

Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l’eventuale frazione è arrotondata per eccesso all’unità (5).

(5)  Per la soppressione delle posizioni soprannumerarie vedi l’art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3 dell’art. 40 del medesimo decreto ha inoltre disposto che, dalla data della sua entrata in vigore, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento. Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l’art. 132, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

 

Art. 3. 

Gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dai ruoli ordinari del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono chiedere di passare nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il personale trasferito assume lo stato giuridico della forza di polizia in cui viene inquadrato.

Art. 4. 

Il personale di cui all’art. 3 viene inquadrato nel corrispondente ruolo dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in soprannumero all’organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, mantenendo il grado rivestito nell’amministrazione di provenienza prima dell’attuazione dei decreti delegati di cui all’art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assumendo una anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento.

Il predetto personale viene collocato in ruolo dopo l’ultimo pari grado del ruolo ricevente, conservando nei confronti del parigrado del ruolo di provenienza la precedente anzianità relativa.

Il personale di cui al presente articolo conserva in ogni caso l’anzianità di servizio ai fini esclusivamente economici.

 

Art. 5. 

A fini dell’avanzamento viene considerata, per il personale in questione passato nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, un’anzianità di grado o di servizio comunque non superiore a quella del parigrado, non proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che lo precede immediatamente in ruolo.

Il personale di cui al comma precedente, qualora iscritto in quadro, viene promosso in eccedenza al numero delle promozioni previste per l’anno, restando nella posizione soprannumeraria.

Gli ufficiali provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza promossi ai gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, non vengono computati nei contingenti massimi, di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed ai successivi decreti presidenziali, previsti per la forza di polizia in cui vengono inquadrati.

Il numero degli ufficiali di cui al precedente comma, posti in soprannumero nei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, non può, comunque, superare i contingenti fissati dall’art. 3 della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

Art. 6. 

Il passaggio nel ruolo degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri è consentito nei soli gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente, nella misura massima rispettivamente del 5%, 7%, 10% e del 15% dell’organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Il passaggio nel ruolo degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è consentito nei soli gradi di cui al comma precedente, nella misura massima dello 0,50% dei tenenti colonnelli, dell’1% dei maggiori, dell’1% dei capitani, e dell’1% dei tenenti, dell’organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della L. 2 dicembre 1980, n. 794.

 

Art. 7. 

Il trasferimento nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza è subordinato al possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali necessari per prestare servizio nella forza di polizia ricevente.

Il personale trasferito dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento.

 

Art. 8. 

Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva, possono chiedere di passare nella stessa posizione nelle altre forze di polizia, assumendone il relativo stato giuridico.

Possono chiedere altresì di passare nella stessa posizione nelle armi e nei corpi presso cui avevano prestato servizio prima dell’arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assumendone il relativo stato giuridico.

 

Art. 9. 

Il personale di cui all’art. 3 che passa nel Corpo degli agenti di custodia viene inquadrato in un apposito ruolo parallelo ad esaurimento la cui dotazione organica è fissata nella tabella A, annessa al presente decreto, mantenendo il grado rivestito nell’amministrazione di provenienza prima dell’attuazione dei decreti delegati di cui all’art. 36 della L. 1° aprile 1981, n. 121, nonché l’anzianità assoluta e relativa posseduta al momento del passaggio nel Corpo degli agenti di custodia.

Il personale di cui al comma precedente dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi.

 

Art. 10. 

Il passaggio nel ruolo parallelo ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia è consentito soltanto fino al grado di tenente colonnello.

Sono esclusi dal passaggio nel ruolo di cui al comma precedente gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva.

 

Art. 11. 

L’avanzamento del personale di cui all’art. 9, inquadrato nell’apposito ruolo parallelo ad esaurimento, avviene secondo la normativa vigente per il personale del ruolo ordinario del Corpo degli agenti di custodia.

L’avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario, di maresciallo capo e di maresciallo maggiore del ruolo parallelo ad esaurimento ha luogo nel limite dei posti determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili negli stessi gradi del ruolo ordinario e il personale avente diritto all’avanzamento nel ruolo stesso.

 

Art. 12. 

Il trasferimento nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, ove le domande superino i contingenti fissati nell’art. 6, o nella tabella A, annessa al presente decreto, ha luogo secondo l’ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.

 

Art. 13. 

L’indennità di buonuscita del Fondo di assistenza finanzieri è liquidata ai militari passati nel Corpo della guardia di finanza ai sensi del presente decreto nei limiti dell’effettivo servizio prestato nel Corpo medesimo dalla data di passaggio alla data del congedo.

 

Art. 14. 

Qualora il personale che chieda di avvalersi delle precedenti disposizioni superi il 5 per cento delle dotazioni organiche del rispettivo ruolo di appartenenza, il passaggio nelle altre amministrazioni o nelle altre forze di polizia dovrà essere disciplinato, d’intesa con le amministrazioni interessate, secondo l’ordine di anzianità e per contingenti annuali che non superino la percentuale sopra indicata.

 

Art. 15. 

Il personale di cui agli articoli precedenti, per avvalersi delle disposizioni del presente decreto, deve presentare apposita domanda entro tre mesi dall’applicazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della L. 10 aprile 1981, n. 121, nei confronti dei singoli interessati.

 

TABELLA A

 

Organico del ruolo parallelo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia

Tenente colonnello               2

Maggiore                               3

Maresciallo maggiore                       50

Maresciallo capo                  »

Capitano                                10

Tenente, sottotenente                     10

 

Maresciallo ordinario                       50

Brigadiere                              »

Vice brigadiere                                 »

Appuntato                             300

Guardia                                             »