Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della Pubblica sicurezza; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale e' stato approvato il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Ritenuta l'esigenza di conferire maggiore snellezza, celerita' ed efficacia alle procedure per il conferimento delle ricompense disciplinate nel titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e di individuare univoci e piu' rigorosi criteri per la formulazione e la valutazione delle relative proposte; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente: "Titolo IX RICOMPENSE Capo I Tipologie di ricompense e requisiti per il conferimento Art. 66 (Tipologie di ricompense). - 1. Agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense: a) onorificenze; b) ricompense al valor militare; c) ricompense al valor civile; d) ricompense al merito civile; e) ricompense per meriti straordinari e speciali; f) ricompense per lodevole comportamento; g) riconoscimenti per anzianita' di servizio; h) riconoscimenti al merito di servizio. Art. 67 (Ricompense al valor militare, civile, al merito civile e onoreficenze). - 1. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia. 2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia. Art. 68 (Distintivi d'onore e di specialita'). - 1. Al personale della Polizia di Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialita'. 2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi e a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi. Art. 69 (Criteri per il conferimento dei riconoscimenti). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per il conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio e per merito di servizio, nonche' le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo. Art. 70 (Ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono: a) promozione per merito straordinario; b) encomio solenne. 2. Le ricompense per lodevole comportamento sono: a) encomio; b) lode; c) premio in denaro; d) compiacimento. Art. 71 (Annotazioni matricolari). - 1. Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialita' e' annotato sullo stato matricolare, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e' attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo. 2. Al personale della Polizia di Stato e' rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialita' attribuiti ai sensi del presente regolamento. 3. La vigente normativa regola le modalita' e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie. Art. 72 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le ricompense di cui all'articolo 70 sono conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalita' e specialita', avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonche' delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attivita' svolta. 2. Le ricompense di cui all'articolo 70 non sono cumulabili tra loro. Art. 73 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, l'encomio solenne e' conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attivita' di Polizia giudiziaria e di soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita' professionali e non comune determinazione operativa. Art. 74 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per lodevole comportamento sono conferite in relazione ad eventi connessi all'espletamento di segnalate attivita' d'istituto. 2. L'encomio e' conferito al personale che, fornendo un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attivita' istituzionale, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita' professionali. 3. La lode e' conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacita' tecnicoprofessionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto. 4. Il premio in denaro e' conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacita' ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione. 5. Il compiacimento e' formulato al personale distintosi per il lodevole espletamento del servizio. Art. 75 (Gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro''). - 1. Al personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro'' di cui all'articolo 77 le ricompense indicate nell'articolo 70 possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive. Capo II Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento. Art. 75-bis (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le proposte per il conferimento della promozione per merito straordinario e dell'encomio solenne sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato. 2. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato. 3. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal dirigente dell'ufficio, di livello non inferiore a quello direttivo, da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. 4. Le proposte di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardino personale in servizio presso province diverse, sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti. 5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro'' di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato. 6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, e' allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza. 7. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attivita' cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 8. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralita' di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario. 9. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento. Art. 75-ter (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. La proposta per la promozione per merito straordinario e' sottoposta al preventivo esame della commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata alla commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 3. Qualora, dall'esame degli atti, la commissione centrale per le ricompense ravvisi i presupposti di una delle ricompense per lodevole comportamento, ne delibera il conferimento. 4. Le ricompense deliberate dalla commissione centrale per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Art. 75-quater (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode). - 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate alla commissione periferica per le ricompense di cui all'articolo 75-septies, competente per territorio. 2. La commissione periferica per le ricompense, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, alla commissione centrale per le ricompense; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne da' comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro. 3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, la commissione periferica per le ricompense ne delibera il conferimento. 4. Le ricompense deliberate dalla commissione periferica per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal dirigente dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 75-septies. Art. 75-quinquies (Procedura per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del premio in denaro e' inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento, fatta salva la competenza esclusiva della commissione centrale per le ricompense di cui all'articolo 75-sexies in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' tutti coloro che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza. 2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro, sono ripartiti, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra la commissione centrale per le ricompense e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalita' di ciascuna provincia. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina l'entita' minima e massima del premio in denaro. 4. Il compiacimento e' formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale. 5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro'' di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato. Art. 75-sexies (Commissione centrale per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e' istituita, presso la direzione centrale del personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e composta da: a) il direttore centrale della polizia criminale; b) il direttore centrale degli affari generali; c) il direttore centrale della polizia di prevenzione; d) il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; e) il direttore centrale del personale; f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione; g) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, e' garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente. 2. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato. Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, e' istituita, annualmente, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, presso ciascuno degli uffici ispettivi di cui si avvale l'ufficio centrale ispettivo indicato dall'articolo 5, primo comma, lettera b), della legge 1 aprile 1981, n. 121, una commissione periferica per le ricompense, presieduta dal dirigente dell'ufficio ispettivo e composta: a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo; b) da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra: 1) i questori di una delle altre province in cui si estende la competenza dell'ufficio ispettivo; 2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo; 3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo; 4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo; c) da sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, e' garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente. 2. La composizione della commissione periferica istituita presso l'ufficio ispettivo con sede a Roma e' integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'amministrazione e' effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entita' del personale rispettivamente dipendente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo. 4. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 giugno 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999 Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 5 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, concerne: "Approvazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza". Note alla premessa: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 111. - Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1623, e successive modificazioni. In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da amministrazione della pubblica sicurezza". - Per quanto concerne il D.P.R. n. 782/1985, v. in nota al titolo. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 75-bis: - Il terzo comma dell'art. 75 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' cosi' formulato: "La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto". Note all'art. 75-ter: - Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente: "Art. 68. - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) dell'art. 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387. I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro. Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari". - Il testo dell'art. 69 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente: "Art. 69. - Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti, e per quello del ruolo degli assistenti ed agenti, presieduta da un vice capo della polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68. In caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto". Nota all'art. 75-quinquies: - Il testo dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Forze di polizia) e' il seguente: "Art. 16. - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, fermi restando o rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
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