OGGETTO: Decorrenza giuridica 19° corso vice sovrintendente — Richiesta aggiornamento uffici matricolari.

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale codesta O.S. lamenta le
difficoltà riscontrate dai sovrintendenti capo del 19° corso nella compilazione della
domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per la copertura di 2662 posti
di vice ispettore, riservato al ruolo dei sovrintendenti, ossia una disparità di trattamento
con gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti fruitori dei benefici previsti dal decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, noto come “riordino delle carriere”.

In particolare, codesta sigla sindacale chiede che per 1 sovrintendenti capo in
questione – che hanno anche conseguito la denominazione di coordinatore, come
correttamente indicato anche nel foglio matricolare, a decorrere dall’1.1.2019 – venga
effettuata una correzione matricolare per anticipare la data di decorrenza della qualifica
di sovrintendente capo all’1.1.2011 e non, come invece annotata a matricola,
all’1.1.2015.

AI riguardo la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato ha rappresentato che, fino all’entrata in vigore del citato
d.lgs. n.95/2017, gli articoli 24-sexies e 24-septies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevedevano che per conseguire le promozioni a
sovrintendente e a sovrintendente capo dovessero decorrere 7 anni di effettivo servizio
nella qualifica immediatamente precedente.

Il citato d.Igs., all’art. 1, comma, lettere /) e m), ha modificato ed abbreviato tale
termine, riducendolo a 5 anni.

Successivamente, l’art. 3, comma], lettera i), del decreto legislativo 27 dicembre
2019, n. 172 – noto come “secondo correttivo al riordino” – ha ulteriormente modificato
l’art. 24-sexies, riducendo a 4 anni il periodo di effettivo servizio nella (sola) qualifica
di vice sovrintendente necessario a conseguire la qualifica superiore.

Nell’ambito di tali disposizioni transitorie, l’art. 41, comma |, ha previsto un
assegno una tantum di 430 euro per coloro che avessero già conseguito il grado apicale,
con posizioni ormai consolidate e, proprio per questo, immodificabili. In sede di
secondo correttivo, anche tale disposizione, di carattere esclusivamente economico, ha
trovato applicazione nei confronti dei frequentatori del 19° corso, confermando la
previsione, laddove non si beneficiasse della “diretta” riduzione dei tempi di
permanenza nelle qualifiche, di forme di equivalente compensazione, al fine di garantire
a tutti gli appartenenti analoghi meccanismi di beneficio.

Codesta O.S., ritiene, diversamente dalla ricostruzione sopra riportata, che anche
la decorrenza giuridica a sovrintendente capo debba essere retrodatata all’1.1.2011, per
effetto dell’art. 1, comma, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017, che tuttavia, così inteso,
non solo costituirebbe, sotto un profilo formale, applicazione retroattiva e difforme da
quanto espressamente previsto dalle disposizioni del “riordino”, ma comporterebbe,
altresì, da un punto di vista sostanziale, un ulteriore e, quindi, iniquo vantaggio rispetto
a quello già conseguito con il passaggio “accelerato” alla denominazione di
sovrintendente capo coordinatore.

In merito la citata Direzione centrale ha riferito che occorre fare riferimento ai
principi generali dell’ordinamento e, in particolare, quanto sancito dagli artt. 11 e 14
delle “preleggi”, che, rispettivamente, prevedono che la legge non disponga che per
l’avvenire e che le norme eccezionali (e, quindi, l’art. 2, comma 1, lett. n.), del d.lgs. n.
95 del 2017, in quanto norma transitoria eccezionale) “non si applicano oltre i casi e i
tempi in esse considerati”.

Nel caso in esame, la norma transitoria (art. 2, comma, lett. n), del d.lgs. n. 95
del 2017), come detto, ha previsto un equo “riequilibrio” delle posizioni, ma ha anche
posto espressamente un limite temporale perentorio (“sono applicate le riduzioni
dell’anzianità nella rispettiva qualifica (…) con decorrenza non anteriore al 10 gennaio
2017, nonché al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non
anteriore al 10 ottobre 2017″).

Il suesposto quadro normativo risponde all’esigenza di necessaria tutela della
certezza e della stabilità dei rapporti giuridici cui deve tendere l’azione amministrativa;
ragion per cui il Legislatore ha stabilito che le riduzioni dei tempi di permanenza nelle
qualifiche non potessero applicarsi ai casi in cui tale progressione fosse già stata
maturata e consolidata – nonché certificata dall’annotazione matricolare e non potessero,
quindi, estendersi anche ai passaggi di qualifica già avvenuti e conclusi.

Inoltre, sotto un profilo di equità sostanziale, la finalità di non determinare
disparità di trattamento è stata raggiunta dal legislatore garantendo una compensazione
in termini di equivalenti benefici a vantaggio di coloro che avevano già conseguito la
qualifica di sovrintendente e di sovrintendente capo in tempi più lunghi, nella
considerazione che tale “sconto di anni” (si ribadisce, in egual misura) nei tempi di
permanenza non avrebbe potuto, in questo caso, riguardare altro se non le qualifiche
ancora da acquisire.

Il nostro quesito