SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

R O M A

AL MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento – Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

Preg.mo Sig. Capo della Polizia

con riferimento al ruolo tecnico-scientifico e professionale, con la presente ci appelliamo al profondo senso di equità che ha sempre animato il Suo modus operandi, soprattutto nell’ambito della revisione delle carriere delle Forze di Polizia, ed all’impegno dimostrato nell’arduo compito di ridare lustro a questo ruolo per troppo tempo ai margini
dell’Amministrazione, chiedendo nell’ambito degli imminenti correttivi al riordino delle carriere, un Suo risolutivo intervento in materia di decorrenza giuridica della qualifica dei neo Vice Sovrintendenti Tecnici per le ragioni che di seguito esponiamo.

Premesso che già con nota del 19.1.2018, indirizzata all’Ufficio per le Relazioni Sindacali, questa Segreteria nazionale evidenziava come atteso che ai vincitori dell’ultima selezione interna per Vice Revisore Tecnico del 22.10.2014, era stata attribuita la decorrenza giuridica dal 1° Gennaio 2006 – trattandosi del fabbisogno nel ruolo al 31.12.2005 – era necessario prevedere per le selezioni successive, che la decorrenza giuridica fosse fissata a partire dal 1° gennaio 2007 a seguire.

La ratio di tale nostro ragionamento traeva, inoltre, origine dal fatto che se per l’omologo concorso per Vice Sovrintendente l’Amministrazione aveva definito le annualità di riferimento del fabbisogno e, conseguentemente, la decorrenza della qualifica dal 1° gennaio dell’anno successivo al fabbisogno stesso, analoga previsione doveva essere estesa anche ai concorsi riservati agli assistenti capo tecnici.

Purtroppo, però, l’art. 14 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 5.10.2018 n. 126, concernente le disposizioni correttive alla revisione delle Forze di Polizia, derogando quanto previsto dall’art. 20- quater comma 7 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337, diversamente da quanto giustamente riconosciuto all’omologo ruolo ordinario, ha successivamente disposto che: “I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnicoprofessionale”.

Tale “inquadramento”, pur ricollegandosi all’individuazione del fabbisogno di Vice Sovrintendenti Tecnici al 31.12.2016, per effetto della deroga appena cennata e appositamente cucita addosso al ruolo tecnico, determina una penalizzante attribuzione della decorrenza giuridica facendola slittare addirittura al 2019.

Il divario tra i due ruoli, ordinario e tecnico, purtroppo per quest’ultimo, è ancor più evidente a causa della previsione di annualità di riferimento connesse al fabbisogno che consentono una chiara individuazione delle decorrenze giuridiche di riferimento per il ruolo che espleta funzioni di polizia (vedi annualità 2013 – 2014 – 2015 – 2016), palesemente più favorevoli rispetto a quelle previste per l’omologa qualifica dei tecnici ossia il 2019, con una penalizzazione di circa 6 anni nel ruolo.

Tale squilibrio tra ruoli è ulteriormente inasprito dal fatto che la stragrande maggioranza dei neo Vice Sovrintendenti Tecnici, provengono dal ruolo ordinario in seguito ai “transiti” degli anni ‘90 e in questo contesto, dall’inevitabile confronto con i loro pari qualifica e pari anzianità di servizio, è di tutta evidenza il trattamento fortemente penalizzante per quest’ultimi.

Tutto ciò premesso, con la presente chiediamo un Suo intervento che, come accaduto in passato, ristabilisca la par condicio e restituisca la doverosa dignità professionale del ruolo tecnico in occasione della predisposizione degli interventi correttivi al riordino delle carriere.

La lettera