DECORRENZA GIURIDICA DELLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO.

SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

Caro collega che stai frequentando il corso di formazione tecnico-professionale per Vice Sovrintendente tecnico, con questo scritto ti invitiamo a diffidare, per le ragioni che di seguito ti esporremo, dai soliti noti che solo nelle fasi iniziali dei corsi si attivano per proporre ricorsi amministrativi o giurisdizionali al solo fine di farti aderire alle loro OO.SS., esponendoti al rischio di condanna per lite temeraria nonché al pagamento delle spese di lite.

Abbiamo appreso che saranno presentati dei gravami avverso i provvedimenti di attribuzione della decorrenza
giuridica della qualifica che, a nostro avviso, sono privi di fondamento giuridico.

Per far comprendere meglio la nostra posizione, riteniamo necessario partire da lontano ossia da quando nelle riunioni dipartimentali in materia di riordino delle carriere nessun’altra OO.SS. ha proposto osservazioni o dubbi in ordine a quanto l’Amministrazione aveva deciso per il ruolo tecnico, mentre noi di F.S.P. Polizia di Stato abbiamo indirizzato diversi articolati documenti al Prefetto Gabrielli chiedendo il suo intervento a tutela del personale tecnico scientifico e professionale.

In particolare, all’indomani della pubblicazione del concorso interno per 300 posti di Vice Sovrintendente tecnico, atteso che il D. Lgs. 95/2018 nulla disponeva in ordine alla decorrenza giuridica della qualifica, siamo subito intervenuti (con nota del 19.1.2018) mettendo in evidenza che ai vincitori dell’ultima selezione interna per Vice Revisore Tecnico era stata attribuita la decorrenza giuridica dal 1° Gennaio 2007, conseguentemente era
necessario prevedere per le tre selezioni del 2017 – 2018 – 2019, in maniera continuativa e, quindi, rispettivamente 1° gennaio 2008 – 1° gennaio 2009 e 1° gennaio 2010.

Abbiamo, infatti, sostenuto che mentre per l’omologo concorso per Vice Sovrintendente l’Amministrazione aveva definito le annualità di riferimento del fabbisogno e, quindi, la decorrenza della qualifica dal 1° gennaio dell’anno successivo al fabbisogno stesso, analoga previsione non era stata estesa ai concorsi riservati agli assistenti capo tecnici.

L’Amministrazione, purtroppo, ha calcolato il fabbisogno del ruolo Sovrintendenti Tecnici cui sarebbero conseguiti i 3 concorsi interni, in maniera forfettaria, conseguentemente nel D. Lgs. 5.10.2018 n. 126, concernente le disposizioni correttive alla revisione delle Forze di Polizia, è stato inserito l’art. 14 comma 1 lettera mm-ter) che dispone: “i vincitori dei corsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis) sono nominati vice sovrintendenti tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all’art. 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore ai sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell’articolo 28 della legge
10 ottobre 1986 n. 668”.

Orbene, l’art. 25-ter sopra richiamato, seppur relativo alla al concorso interno per Vice Ispettore Tecnico, dispone che “Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l’ordine di graduatorie dell’esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione” tuttavia, come dianzi comunicato, il fabbisogno quantificato dall’Amministrazione in complessivi 900 posti non ha riferimento di annualità, pertanto, decorrenza giuridica ed economica coincideranno.
Solo noi che abbiamo seguito le diverse fasi della revisione delle carriere con riferimento al ruolo tecnico possiamo fornirvi queste precise indicazioni evitandovi di cadere nella trappola di chi dei fumosi e artefatti ricorsi amministrativi e giurisdizionali ha fatto la sua politica sindacale.
Alla luce di quanto precede, pur non ritenendo che sussistano i presupposti per la proposizione di un qualsivoglia ricorso, qualora tu intendessi comunque sottoscrivere quelli proposti da altre OO.SS., “per tua tutela” ti suggeriamo, di pretendere, un impegno “in forma scritta” da parte del Sindacato proponente a farsi carico delle spese di soccombenza che, di certo, verranno disposte dal Giudice amministrativo con la sentenza di rigetto delle censure proposte.

Restiamo a tua disposizione presso la Segreteria nazionale per ogni eventuale ulteriore chiarimento che potrai, in ogni caso, trasmettere a mezzo email all’indirizzo segreterianazionale@fsp-polizia.it

Roma, 15 Febbraio 2019

Il comunicato