Oggetto: informazione preventiva ricevuta con nota n. 555/V-RS/Area 1^/01/16, prot. 995 del 28 febbraio scorso con riferimento alla bozza di un ulteriore decreto del Ministro dell’interno relativo all’individuazione dei posti di funzione riservati alle qualifiche dirigenziali. -Richiesta esame ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 164/2002.

Signora Direttore,

con riferimento alla bozza in oggetto ci preme innanzitutto ribadire quanto già comunicato nel corso della riunione sulla medesima materia tenutasi il 28 aprile 2020 con una delegazione di codesto Dipartimento presieduta dal coordinatore dell’apposita struttura di missione, prefetto Luigi Savina.

Avevamo chiesto un chiaro progetto unitario e, quindi, posti di funzione distinti per vice questori e vice questori aggiunti insieme alla bozza dei decreti attuativi che specificano quali uffici o articolazioni di uffici possono essere affidate a commissari capo e a commissari.

Come noto, infatti, l’art. 2, co. 2, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 come sostituito dall’art. 1, co. 5, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 prevede tra l’altro che gli appartenenti alla carriera dei funzionari, fino alla qualifica di commissario capo, svolgono tra l’altro «con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell’ufficio cui è assegnato» e che «Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza…» specificando altresì che «Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo».

Da ultimo, ma non ultimo, non si può sottacere che l’art. 2, co. 1, lett. t) del medesimo d.lgs. 95/2017, nell’istituire il «ruolo direttivo della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario … di commissario e di commissario capo» specifica altresì che agli appartenenti a detto ruolo sono attribuite «funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari»

A distanza di due anni da quell’incontro e a ben cinque anni dall’entrata in vigore del riordino del 2017 non si ritiene giustificabile procedere ancora una volta con interventi parziali che non delineino un assetto chiaro, unitario e coordinato dell’impiego dei funzionari della Polizia di Stato, né un ulteriore procrastinarsi dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge.

Analoghe considerazioni valgono anche per i funzionari che espletano attività tecnica, tecnicoscientifica o professionale.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.