OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Sanzioni.
Con riferimento al d.P.C.M in oggetto è emersa su alcuni organi
d’informazione la questione riguardante l’asserita mancanza di disposizioni che
prevedano l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza
dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento,
con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate
25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano
testualmente le previsioni contenute nell’articolo i, comma 2, del decreto legge 2
dicembre 2020, n.158.
AI riguardo, si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma
cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è –
e continua ad essere – l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35.
Detta norma è, infatti, richiamata dall’articolo 1, comma 3, del decreto
legge n. 158/2020, ai sensi del quale il d.P.C.M., 3 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 2
del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento
della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020.
Ora, non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro
sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero
territorio nazionale per il periodo natalizio.
Le SS.LL. sono pregate di voler partecipare il contenuto della presente
anche ai Sigg.ri Sindaci, per la necessaria informazione ai relativi organi accertatori
dagli stessi dipendenti.
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