IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
provvedimenti anticrisi;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da
disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti
adempimenti amministrativi;
Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della difesa, dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati
dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o
riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa
all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del
progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato
in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 20 milioni di euro
per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma
1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di
politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi
dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di
cui al comma 4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base
dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro
per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per
l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere
della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per
cento dei trattamenti, e' posto a carico delle risorse per l'anno
2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma
e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e
regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite
nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
sono aggiunti i seguenti periodi: "L'incentivo di cui al primo
periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta
per intraprendere una attivita' autonoma, avviare una auto o micro
impresa, o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.". Con decreto del Ministro del
lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e
successivo comma.
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia'
percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi
aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di
procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore
sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il
medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attivita'
autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti, e' liquidato il
trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di
mensilita' pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il
medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di
mobilita' per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
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