IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
provvedimenti anticrisi; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la  proroga  di  termini  in  scadenza  previsti  da
disposizioni di legge per  consentire  l'attuazione  dei  conseguenti
adempimenti amministrativi; 
  Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione,  nonche'  la  proroga   della   partecipazione   del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  alle  missioni
internazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della difesa, dell'interno e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
 
 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 
 
 
  1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione  del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno  al  reddito
in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono  essere   utilizzati
dall'impresa  di   appartenenza   in   progetti   di   formazione   o
riqualificazione che possono includere attivita' produttiva  connessa
all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle  attivita'  del
progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo  stipulato
in sede di Ministero  del  lavoro  della  salute  e  delle  politiche
sociali stipulato dalle  medesime  parti  sociali  che  sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo  da  parte  dei  datori  di  lavoro  la  differenza   tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 
  2. L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 20 milioni di  euro
per l'anno 2009 e in 150 milioni di  euro  per  l'anno  2010  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 
  3. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del  comma
1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del  relativo  accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con  gli  interventi  di
politica attiva a valere sulle risorse all'uopo  destinate  ai  sensi
dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009,  alle  procedure  di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo  monitoraggio  di
cui al comma 4. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  sulla  base
dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri,  anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di  cui  all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. 
  5. Per il rifinanziamento delle proroghe  a  24  mesi  della  cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di  attivita',  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito con modificazioni dalla legge  3  dicembre  2004,  n.
291, e successive modificazioni, sono destinati 25  milioni  di  euro
per l'anno 2009,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  trasferite  al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 
  6. In via sperimentale per gli anni 2009  e  2010  l'ammontare  del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di cui all'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del  trattamento  perso  a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere
della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti  per
cento dei trattamenti, e' posto a carico  delle  risorse  per  l'anno
2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera  CIPE  n.  2  del  6
marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente  comma
e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e
regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite
nel decreto di cui al presente comma, provvede  al  monitoraggio  dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto. 
  7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33
sono aggiunti i  seguenti  periodi:  "L'incentivo  di  cui  al  primo
periodo e' erogato al  lavoratore  destinatario  del  trattamento  di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne  faccia  richiesta
per intraprendere una attivita' autonoma, avviare una  auto  o  micro
impresa, o per associarsi in cooperativa in  conformita'  alle  norme
vigenti. In caso di cassa  integrazione  in  deroga,  il  lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e  prima  dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le  somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.". Con decreto del  Ministro  del
lavoro della salute e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al  presente  e
successivo comma. 
  8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia'
percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni  per  crisi
aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa,  di
procedura concorsuale o  comunque  nei  casi  in  cui  il  lavoratore
sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui  il
medesimo  ne  faccia  richiesta  per  intraprendere   una   attivita'
autonoma, per avviare una auto o micro impresa o  per  associarsi  in
cooperativa in  conformita'  alle  norme  vigenti,  e'  liquidato  il
trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero  di
mensilita' pari a quelle deliberate non ancora percepite,  e,  se  il
medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo  16,
comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  il  trattamento  di
mobilita' per un numero di mesi massimo pari  a  12.  Il  lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e  prima  dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le  somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.