Il Decreto Legge in G.U. n. 62 del 13-03-2021

Di seguito la direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro dell’Interno riguardante il  Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30

OGGETTO: Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

In ragione dell’andamento ancora preoccupante del quadro epidemiologico
nazionale, caratterizzato da una persistente diffusività del Covid-19 e delle cc.dd. varianti ad
esso correlate, con decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato in pari data sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 62, sono state dettate, tra le altre, ulteriori misure finalizzate a
garantire una più stringente strategia di contenimento dei contagi da coronavirus, anche in
previsione delle imminenti festività pasquali.

Il provvedimento in esame, che fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2021, n.
15, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo u.s., ha introdotto
specifici interventi destinati a trovare applicazione nel periodo intercorrente tra il 15 marzo ed
il 6 aprile 2021. Le misure in argomento, di cui appresso verranno esaminati gli aspetti più
significativi, afferiscono, in particolare, al perimetro territoriale di applicazione del vigente
impianto regolatorio e alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le
abitazioni private abitate.

Nell’ottica di un più efficace contrasto all’emergenza sanitaria, l’art. 1, comma
1, del decreto-legge in commento prevede che, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata
del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i cui territori si
collochino, per effetto di apposite ordinanze del Ministro della Salute, nella zona gialla, si
applichino, ex /ege, e pertanto in via automatica, cioè indipendentemente dall’incidenza di
parametri di aggravamento, le misure previste per la zona arancione.

La suddetta linea di rigore viene anche confermata dal successivo comma 2.
Infatti, ai sensi di tale disposizione, dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le disposizioni previste per
la zona rossa saranno applicate anche ad altri ambiti territoriali nel caso in cuì venga

| accertata, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base dell’ultimo monitoraggio
disponibile, un’incidenza cumulativa dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Nel predetto arco temporale, l’aggravamento delle misure di contenimento
potrà, altresì, discendere da provvedimenti di competenza dei Presidenti delle regioni o delle
Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 3 dell’articolo 1, infatti, stabilisce che, per effetto dei succennati
provvedimenti, verranno applicate le misure previste per la zona rossa, ovvero misure più
restrittive tra quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale abbia superato la soglia dei 250 casi
ogni 100.000 abitanti, ovvero quando la circolazione delle varianti del virus abbia raggiunto,
in determinate aree, anche sub-provinciali, un alto rischio di diffusività o sia tale da indurre
malattia grave.

Il comma 4 dell’articolo 1 è specificamente dedicato alla mobilità.

A tal riguardo, la previsione consente lo spostamento, nel periodo ricompreso
tra il 15 marzo e il 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano, soltanto in ambito comunale, verso un’abitazione
privata abitata, una volta al giorno e solo quando si tratti di aree territoriali ricomprese in zona
arancione.

Tale spostamento andrà incontro agli stessi ulteriori limiti determinati dalle
precedenti disposizioni, e vale a dire:

a) potrà avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00;

b) potrà riguardare solo due persone, salvo che non si tratti di minori di 14
anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale, ovvero di persone con
disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni sopra indicati, invece, lo spostamento in questione non potrà
avvenire nella zona rossa.

Appare utile specificare che agli spostamenti in ambito comunale nelle zone
arancione potrà comunque applicarsi il comma 3, dell’art. 2 del decreto-legge n. 15/2021,
trattandosi di disposizione a regime. Pertanto, potranno essere consentiti gli spostamenti che
avvengano dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore ai 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia.

Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge in commento è dedicato alla
disciplina del contenimento del Covid-19 in occasione delle festività pasquali, corrispondenti
alle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021.

In proposito, la norma stabilisce, anche qui in via automatica, l’applicazione a
tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la zona bianca, delle disposizioni di massimo
rigore dettate per la zona rossa.

Con riguardo allo spostamento, negli stessi giorni, verso un’abitazione privata
abitata, è previsto che esso possa avvenire, anche con riferimento alla zona rossa, nell’intero
ambito regionale.

Di rilievo, infine, il comma 7 dell’art. 1, che lascia invariato il quadro
sanzionatorio.

* * *

Tenuto conto che le disposizioni in commento introducono una disciplina più
rigorosa al precipuo fine di contenere, nella massima misura, la diffusività del virus,
contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario, la relativa applicazione dovrà essere
sostenuta da un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei
controlli.

Si raccomanda, pertanto, che i servizi territoriali vengano disposti con
accuratezza e si concentrino specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente
interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate
festive e prefestive.

Con riguardo alla circostanza che le nuove disposizioni troveranno
applicazione anche nel periodo pasquale, appare opportuno che vengano disposti mirati
controlli lungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di
traffico più intensi, onde accertare il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di mobilità.

Uguale attenzione andrà, poi, rivolta alle stazioni aeroportuali e ferroviarie,
come pure agli altri snodi della mobilità urbana.

Nel confidare nella consueta puntualità e scrupolosità dell’azione delle SS.LL.,
si ringrazia per l’attenzione.

La circolare