OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Per opportuna conoscenza e le iniziative di competenza, anche ai fini della
proposizione di eventuali interventi emendativi, si porta a conoscenza che nella Gazzetta
Ufficiale n. 70, del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto in
vigore dalla predetta data.

Il decreto-legge, composto di 127 articoli e di un Allegato, emana ulteriori misure
necessarie ed urgenti, finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando disposizioni di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Per i profili di interesse di questo Dipartimento, si rende necessario richiamare
l’attenzione, in particolare, sui seguenti dispositivi:

  • articolo 12, in cui sono introdotte misure straordinarie per la permanenza in servizio
    del personale sanitario, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalla diffusione del
    COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza. La novella prevede (al
    comma 1) che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare
    dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
    2020, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale possano
    trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti
    previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. In particolare,
    per i profili di specifico interesse, è previsto — al comma 2 — che il personale del ruolo
    dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in
    servizio anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti sul collocamento
    In quiescenza;
  • articolo 13 che reca deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche
    professionali sanitarie. In dettaglio, per la durata dell’emergenza epidemiologica da
    COVID-19, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai
    professionisti che intendano esercitare sul territorio nazionale una professione
    sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea, in
    deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
    1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo
    6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni (comma 1);
  • articolo 24, in cui è disposto l’incremento, di ulteriori dodici giornate complessive (in
    aggiunta alle tre mensili già previste) fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, del
    numero di giorni di permesso retribuito, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5
    febbraio 1992, n. 104;
  • articolo 25, recante – al comma 1 – una norma finalizzata a prevedere, per 1 genitori,
    anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, la fruizione dello specifico
    congedo e della relativa indennità – di cui al precedente articolo 23, commi 1, 2, 4, 5,
    6 e 7 – previsti a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
    l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
    Sulla base di quanto previsto nel richiamato articolo 23, il congedo in argomento può
    essere fruito, sin dal 5 marzo 2020 – per un periodo continuativo o frazionato
    comunque non superiore a quindici giorni – per i figli minori infradodicenni.
    In caso di fruizione dello speciale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per
    cento della retribuzione ed i periodi di assenza sono coperti da contribuzione
    figurativa. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di
    fruizione del congedo sono a cura dell’ Amministrazione con la quale intercorre il
    rapporto di lavoro. La fruizione è riconosciuta, nell’ambito del totale complessivo di
    quindici giorni, alternativamente ad entrambi i genitori, ed è subordinata alla
    condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti
    di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o
    altro genitore disoccupato o non lavoratore.
    Alla medesima condizione è sottoposto il diritto ad astenersi dal lavoro, senza
    corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, nel caso di
    figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Eventuali periodi di congedo
    parentale già fruiti in occasione della richiamata sospensione sono convertiti nel congedo de quo con diritto alla prevista indennità e non vengono computati né
    indennizzati a titolo di congedo parentale.
    In alternativa alla fruizione del predetto congedo speciale, la novella – al comma 3 –
    prevede anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
    impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un
    bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei
    figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.
  • articolo 74, recante misure per la funzionalità del personale delle Forze di polizia,
    delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e
    dei ruoli dell’ Amministrazione civile dell’interno. La norma è finalizzata a garantire,
    per un periodo di 90 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in oggetto,
    l’espletamento dei maggiori compiti istituzionali svolti dal predetto personale, per le
    esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, compresi il
    pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed ogni altro generico onore
    connesso al predetto impiego (comma 1). La novella prevede inoltre – al comma 2 – appositi stanziamenti finalizzati ad operare la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
    in uso alle Forze di polizia (ed anche alle Forze armate e al Corpo delle Capitanerie di
    Porto — Guardia Costiera) nonché ad assicurare un’adeguata dotazione di dispositivi di
    protezione individuale e un idoneo equipaggiamento operativo al relativo personale.
    Infine, prevede — al comma 5 – l’autorizzazione al pagamento delle prestazioni di
    lavoro straordinario, rese dal personale dell’ Amministrazione Civile dell’Interno
    operante nell’ambito dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza;
  • articolo 83 recante nuove misure urgenti in materia di giustizia civile, penale,
    tributaria e militare, in cui — ai commi 1 e 2 — è disposto che, dal 9 marzo 2020 al 15
    aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
    giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, e che, nel
    medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto
    dei procedimenti civili e penali. La novella in esame precisa — al comma 3 – che le disposizioni sopra richiamate non operano nei seguenti casi:

a) nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni specificamente elencate
dalla norma e relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non
accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave
pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da
rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti
cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una
motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di
provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di
età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
nei procedimenti di cui all’articolo 12, della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei
procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini
di paesi terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e
373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata
trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la
dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in
calce alla citazione o al ricorso; con decreto non impugnabile e, per le cause già
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,
egualmente non impugnabile;

b) nei procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di
procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è
pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando 1
detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che sì
proceda, altresì nei seguenti:

⇒ procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione
cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354;

⇒ procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

⇒ procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali
sono disposte misure di prevenzione.

c) nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere
prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.

  • articolo 87 che introduce – al comma 1 – specifiche misure in materia di lavoro agile,
    rendendolo, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la modalità ordinaria
    di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale delle pubbliche
    amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente
    per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. La disposizione,
    inoltre, specifica che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale
    dipendente in modalità smart working sia effettuato anche attraverso strumenti
    informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati
    forniti dall’amministrazione (comma 2). Si tratta di una misura calibrata in effetti sulla
    seneralità del pubblico impiego. La disposizione contiene, però, anche norme di
    diretto interesse per il personale del Comparto “Sicurezza-Difesa-Soccorso pubblico”.
  • La novella – nel comma 6 — prevede che fino alla data di cessazione dello stato di
    emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e fuori dei casi di
    cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il personale delle
    Forze di polizia (ed anche delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco) possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai
    soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37
    del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento
    dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza,
    adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti,
    in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19
    connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nei rispetto delle preminenti
    esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate.
    La disposizione chiarisce che tale periodo è equiparato – agli effetti economici e
    previdenziali – al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità
    sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37,
    terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. |
    Nell’ipotesi in cui il personale sia assente dal servizio per le cause previste
    dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (periodo di malattia o
    quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
    sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero) è prevista — al
    comma 7 —- la collocazione d’ufficio in licenza straordinaria o in congedo
    straordinario, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo massimo dei giorni
    previsti per i richiamati istituti. Tale periodo di assenza costituisce servizio prestato a
    tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva
    di mensa, ove prevista.
    In ultimo, la novella – al comma 9 – reca la modifica del comma 4, dell’articolo 19 del
    decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, prevedendo per i servizi sanitari delle Forze di
    polizia, (come, anche, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
    la “possibilità” di svolgere, sui propri dipendenti, gli accertamenti diagnostici
    funzionali all’applicazione delle disposizioni del comma 1, del citato articolo 19;
  • articolo 92 che, nel recare disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di
    pubblico di persone, autorizza fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli da
    sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e
    78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di
    cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
  • articolo 103, recante speciali disposizioni in materia di sospensione dei termini
    ordinatori o perentori. propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
    allo svolgimento dei procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi
    in scadenza. La novella — al comma I – chiarisce che ai fini del computo dei termini
    relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
    pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la predetta data e quella del 15 aprile 2020. Il
    dispositivo anzidetto demanda alle singole pubbliche amministrazioni l’adozione delle
    misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione
    dei predetti procedimenti, assegnando priorità a quelli considerati urgenti, anche sulla
    base di motivate istanze degli interessati. Allo stesso modo, sono prorogati o differiti 1
    termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del
    silenzio significativo previste dall’ordinamento.
    Il dispositivo stabilisce inoltre — al comma 2 – che tutti i certificati, attestati, permessi,
    concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il
    31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.
    Si precisa che le suddette disposizioni superano la più circoscritta sospensione dei
    termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle
    autorizzazioni di polizia di competenza di questo Ministero e dell’ Autorità di pubblica
    sicurezza, nonché in materia di permesso di soggiorno.
    La novella prevede infine — al comma 5 – che la sospensione, fino alla data del 15
    aprile 2020, si applica anche ai termini dei procedimenti disciplinari del personale
    delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto
    legislativo, tra i quali, come noto rientra il personale militare e delle Forze di polizia,
    nonché il personale della carriera preiettizia;
  • articolo 104 che detta una speciale disposizione volta a prorogare, sino al 31 agosto
    2020, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità – di cui all’articolo 1,
    comma |], lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445 – rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza
    successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Viene esclusa la
    proroga della validità ai fini dell’espatrio, Ia quale resta limitata alla data di scadenza
    indicata nel documento:
  • articolo 116 recante la proroga dei termini per l’adozione dei provvedimenti di
    riorganizzazione dei Ministeri, mediante il ricorso allo strumento del decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri. In dettaglio, il dispositivo prevede che i termini
    previsti dalla normativa vigente, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, siano
    prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni
    normative.
  • articolo 123 che – con la finalità di alleggerire il sovraffollamento degli istituti
    penitenziari, aggravato anche dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 — prevede
    — al comma 1 – la possibilità di eseguire la pena detentiva, su istanza dell’interessato,
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, presso
    l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e
    accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua
    di maggior pena. La norma, che riproduce parzialmente il modello operativo già sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, esclude da tale facoltà alcune
    categorie di detenuti.
    La novella in esame — al comma 5 – prevede che con provvedimento del Capo del
    dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa
    con il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – adottato entro
    il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame e
    periodicamente aggiornato – sia individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri
    strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
    legislazione vigente, che possano essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le
    modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie
    rappresentate dalle autorità competenti. L’esecuzione del provvedimento nei confronti
    dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene
    progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
    Premesso quanto sopra, si precisa che eventuali direttive o, comunque, gli atti a
    contenuto generale da adottarsi in attuazione del decreto legge in esame dovranno essere
    sottoposti alla preventiva visione del Signor Capo della Polizia, Direttore Generale della
    Pubblica Sicurezza, con apposita trattazione.
    In ogni caso, tali direttive ed atti dovranno essere emanate solo a seguito della
    circolare di indirizzo del Gabinetto del Ministro in corso di definizione.
    Si rappresenta infine che l’inoltro delle circolari operative adottate dovranno essere
    inoltrate anche a questo Ufficio per 1’ Amministrazione Generale, ai fini della necessaria
    conoscenza delle iniziative intraprese.

La circolare