OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 — Indicazioni per l’applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e dei provvedimenti amministrativi.

  1. Premessa.

Come è noto, con l’atto di indirizzo del 14 aprile scorso, meglio indicato a seguito sub a),
sono state fornite indicazioni per l’uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di
pubblica sicurezza di una serie di misure che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto al fine di
rimodulare i tempi dell’azione amministrativa durante l’emergenza causata dalla diffusione dei
virus “COVID-19”.

Ci si riferisce, in particolare, all’art. 103 del cennato D.L. n. 18/2020, il quale ha previsto
una sospensione dei termini procedimentali e la proroga del periodo di validità dei provvedimenti
amministrativi già in essere nel periodo dell’emergenza; sulla stessa falsariga si è mosso anche il
successivo art. 104 che ha prorogato il periodo di validità dei documenti di riconoscimento.

Sull’assetto delineato dall’originario testo della norma sono venuti ad incidere due interventi
regolatori.

Ci si riferisce, in primo luogo, all’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che ha prolungato al
15 maggio p.v. la scadenza della moratoria dei termini procedimentali, inizialmente fissata al 15
aprile scorso.

Inoltre, la legge 24 aprile 2020, n. 27′, nel convertire il ricordato D.L. n. 18/2020, ha, tra
l’altro, ricongegnato in termini diversi il meccanismo di proroga del periodo di validità dei
provvedimenti amministrativi, ad effetti ampliativi, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.
Ulteriori adeguamenti sono stati introdotti anche con riguardo al regime di validità temporale dei
documenti di riconoscimento.

Per effetto di questi interventi, il quadro delle misure che sono state varate per ricalibrare i
tempiì dell’azione amministrativa nel periodo dell’emergenza causata dall’epidemia da “COVID-
19” possono essere cosi sintetizzati:

(1).sospensione fino alla data del 15 maggio 2020 dei termini relativi ai procedimenti
amministrativi che risultano pendenti alla data del 23 febbraio scorso o successivamente ad essa
(art. 103, 1 comma, e art. 37 del D.L. n. 23/2020);

(2).proroga – per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza – del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi,
comunque denominati, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2,);

(3).proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 (art. 104,
comma 1).

Alla luce di queste novità, appare adesso opportuno integrare quanto già rappresentato con il
richiamato atto di indirizzo del 14 aprile u.s., rassegnando, con la presente circolare, alcuni
aggiornati orientamenti, che possono risultare utili ai fini di un’esatta applicazione delle previsioni
legislative in argomento.

Il documento per intero