OGGETTO: Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Con il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, pubblicato in pari data sulla Gazzetta
Ufficiale, serie Generale n. 96, sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti
finalizzate ad integrare il quadro normativo per la prevenzione e il contenimento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e a regolamentare la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali sul territorio, fino al 31 luglio p.v.
AI riguardo, si allega la circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno che
esamina gli aspetti più significativi del provvedimento e fornisce direttive per assicurarne
la corretta osservanza.
In merito, si richiama l’attenzione sulla nuova regolamentazione della mobilità che,
benché permanga incentrata sulla distinzione tra zone di diverso colore, consente la
possibilità di spostarsi in entrata ed uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa
oltre che per le già previste motivazioni legittimanti, anche ai soggetti muniti delle cd.
“certificazioni verdi”.
Parimenti innovativa la disciplina in materia di riapertura dei servizi di ristorazione
e quella relativa agli spettacoli aperti al pubblico.
Si evidenzia che, in base al combinato disposto del precitato Decreto Legge e
dell’art.10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche
resta consentito soltanto in forma statica.
Ciò premesso, le SS.LL., anche agli esiti delle riunioni del Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica e/o delle riunioni tecniche di coordinamento, vorranno
disporre l’intensificazione delle attività di controllo, finalizzata a garantire l’osservanza
delle nuove misure, avendo cura di modulare la pianificazione dei servizi, graduandola in
ragione delle classificazione “a rischio” delle aree e delle conseguenti misure prescrittive
cui le stesse sono sottoposte.
In particolare, si invita a dedicare particolare attenzione alle zone che, per
i consuetudine o conformazione dei luoghi, potrebbero prestarsi a fenomeni di affollamento
o ad assembramenti.
In tale contesto, andranno, altresì, pianificate specifiche attività di controllo, anche
con l’impiego di personale delle Divisioni Amministrative, presso gli esercizi pubblici, per
assicurare il rispetto delle nuove misure, nell’ottica di prevenire situazioni pregiudizievoli
per la saluta pubblica.
In tale attività andrà sollecitato anche il concorso delle polizie locali, per un’azione
sinergica e qualificata.
SI raccomanda, inoltre, di disporre specifici servizi, con il concorso dei competenti
Uffici delle Specialità, lungo la rete stradale ed autostradale, soprattutto nelle zone di
confine tra regioni cui è attribuita diversa colorazione, nonché presso gli scali aeroportuali
e ferroviari, allo scopo di verificare il rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di
mobilità.
Si richiamano infine le indicazioni di cui alle circolari nr.
555DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5370-20 del 7, novembre 2020 e nr
555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1200 del 17 marzo 2021, relative alle modalità di
espletamento dei controlli, calibrati in funzione dei differenti livelli di rischio delle aree
interessate, anche al fini della corresponsione delle relative indennità.
Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
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