OGGETTO: Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. recante ‘Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche ”.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, la
direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro riguardante il Decreto legge 23 luglio 2021, n.
105, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, seme Generale. n. 175. con cui sono
introdotte misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (d’ora in avanti certificazioni
verdi) è disciplinata dall’art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (di qui in poi 4P.C.M),
contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge
n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla,
il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona
bianca, in virtù dell’art. 9-bis del citato DL n.52/2021, inserito dall’art. 3 del decreto-legge 23
luglio 2021. n.105.

Il ricorso alle certificazioni verdi, com’è noto, è divenuto operativo dallo scorso
6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l’esigenza di opportuni chiarimenti che si
intendono qui fomire, rinviando, per le perti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ
pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi c al loro utilizzo, occorre
innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all’uopo, due diverse e succesive
fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da perte
dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.

Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata
dalla disposizione dell’art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti
ad essa deputati. specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella
dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità
personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di
un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni
in commento.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi
soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non ricorre indefettibilmente. come dimostra la
locuzione “a richiesta dei verificatori”, contenuta nel predetto comma 4.

Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un
documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale
verifica in primo luogo – ossia alla lettera a) del comma 2 dell’art. 13 – “i pubblici ufficiali
nell’esercizio delle relative funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle
persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Inoltre, lo stesso art. 13 indica. di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti
a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fomire alcune ulteriori
precisazioni.

Riguardo alla categoria suò b), cssa è riferita al personale addetto ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009. n.94.

Appare opportuno rammentare come la stessa legge n.94/2009 vieti per tale
personale l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle
Prefetture, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche
saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’iscrizione nel
suddetto cienco.

Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell’art. 13 del
d.P.C.M,, si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da
qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del
DL n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all’aperto, nonché per l’asporto
e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre
disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

In merito all’applicazione del citato comma 4, giova ribedire che la verifica
dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è
rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà
comunque necessaria nei casi di abuso o clusione delle norme, come, ad esempio, quando
appaia manifesta l’incongruenza coo i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che
tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto
all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella
categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato d.P.C.M.

Si richiama altresi l’attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 dei prù
volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in
commento ai soggetti di cui all’art. 4. comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale
munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare
che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e
l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 dei citato decreto-legge n. 52/2021
risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi
responsabilità anche a carico dell’esercente.

Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi. cui
si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle
verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti sfeward, ossia il personale,
iscritto negli appositi clenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze
di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall’art. 2-ter del decreto-legge 8
febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M.
13 agosto 2019.

Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di
genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M.. potranno innanzitutto
avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell’impianto, ovvero che ne abbiano la
disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni,
enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.

Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le
verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz’altro ricompresi. benché non
espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward.

Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le
verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell’art. 13, comma 2, del
d.P.C.M,, si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto
formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica

* * *

Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire
l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rapprescntando,
pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare
condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di
contenimento del contagio.

Ne discende l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle
attività di verifica c controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, anche con
specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a
verifica ai sensi dell’art. 13 del d.P.C.M,, facendone oggetto di apposita programmazione in
sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti
pianificazioni di carattere operativo a cura dei Sigg. Queston.

Nel confidare nella consucta, puntuale collaborazione, si ringrazia.

La circolare