OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Disposizioni applicative – Aggiornamenti.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione centrale, si
forniscono aggiornamenti sulla disciplina applicabile a partire dal 1° maggio 2022 con riguardo
all’obbligo, per il Personale della Polizia di Stato, di possesso ed esibizione delle certificazioni
verdi COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

1. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL COSIDDETTO ‘GREEN PASS BASE”.

Il 30 aprile p.v. scadrà la disposizione che impone ai dipendenti della Polizia di Stato il
possesso e l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione
o test, cosiddetto “green pass base”, per l’accesso ai luoghi di lavoro1 ; pertanto, a partire dal 1°
maggio 2022 il possesso del “green pass base” non sarà più obbligatorio per accedere ai luoghi
di lavoro e le connesse attività di verifica verranno meno.

Inoltre, sempre a partire dal 1° maggio 2022, non potrà più essere applicato l’Istituto
dell’assenza ingiustificata e i dipendenti già collocati in tale posizione dovranno essere
riammessi in servizio a decorrere dalla medesima data2 .

A tal fine, le SS.LL. sono pregate di adoperarsi affinché i dipendenti in assenza
ingiustificata siano resi edotti di quanto sopra. Questi ultimi, pertanto, hanno l’obbligo di
presentarsi in servizio il primo giorno utile, salva l’applicazione degli ordinari istituti di assenza
legittima, ivi incluso il riposo settimanale.

2. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

Fino al 15 giugno 2022 resta fermo per il Personale della Polizia di Stato l’obbligo
vaccinale3 , il cui inadempimento continua a essere sanzionato unicamente con la sanzione
amministrativa, irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-
Riscossione4


1. Articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, conn modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76.
2. Ciò in quanto, dal 1° maggio 2022, non saranno più applicabili le disposizioni dell’articolo 9-quinquies del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, richiamate
dall’articolo 4-quinquies del d.l. n. 44/2021
3. Articolo 4-ter.1 del d.l. n. 44/2021.
4. Articolo 4-sexies del d.l, n. 44/2021

La circolare