OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Procedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada
dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative.

Il DL 25.3.2020 n. 19 (di seguito indicato come DL) all’articolo 4 ha previsto che tutti i
comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento
dell’epidemia disciplinate con DPCM (art. 2 DL 19/2020), ovvero con provvedimenti
‘temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi
dell’art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettate nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal
26.3.2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del DL, ai comportamenti
indicati non si possono applicare le pene previste dall’art. 650 CP, né qualsiasi altra
pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle
prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.

L’articolo 4, comma 8, disciplina anche la sorte di tutti gli illeciti relativi a fatti
accertati in precedenza, prevedendo l’applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni di cui al DLG 507/1999.

L’attività di accertamento degli illeciti previsti dall’art. 4 del DL e quella di irrogazione
delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole
dell’art. 202 CdS, come espressamente indicato dall’articolo 4 comma 3.

Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che
assumono una rilevante importanza nell’ambito dell’azione di controllo del rispetto
delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le
seguenti indicazioni operative.

1 Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal DL è commessa senza l’utilizzo di un veicolo (è il
caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all’interno di una stazione
ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come
definito dall’articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall’art. 202,
comma 1, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell ‘art.202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dall’art.108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

2 Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del DL (cfr. art. 4, comma |, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione
delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia
effettuata con l’utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la
persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia
semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di tale disposizione, se la violazione
è commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per
l’operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata
prevedendo l’aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo
possibile per questi definire, in misura discrezionale, l’entità della maggiorazione.
Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000)
ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione 0
notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano
applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il
pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione 0 notificazione del verbale
(fino al 31 maggio 2020), come previsto dall’art. 202, comma 1, CDS. La somma da
pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

3. Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall’art. 13
della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei
delle regioni o dei sindaci, 1 soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. SI
applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle
norme regionali.
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e
quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

  • al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi
    dell’art. 2 del DL;
  • al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a
    provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell’art.
    3 del DL, ciascuno nell’ambito della propria competenza, in attesa di un
    DPCM che regolamenti la situazione d’emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi
dell’articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione 0
notificazione.

In questa fase dell’emergenza sanitaria relativa all’epidemia del virus, il procedimento
d’irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe).
Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi
(v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l’attività di accertamento e di contestazione immediata degli
illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti
che, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la
redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione
(salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

Per la verbalizzazione degli illeciti possono essere utilizzati gli stampati in dotazione, a
cui dovranno essere apportate, Ove necessario, modifiche o integrazioni per rendere
l’illustrazione della procedura coerente con le disposizioni descritte nella presente.
4 Modalità di pagamento.

Il DL stabilisce che, per il pagamento ‘n misura ridotta delle sanzioni amministrative, Si
faccia riferimento alle norme dell’art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento
‘n forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell’agente accertatore, se munito di
idoneo strumento elettronico di pagamento. Perciò, il pagamento della sanzione può
avvenire, alternativamente:

  • presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è
    presente un ufficio cassa, OVVero mediante strumenti di pagamento
    elettronico;
  •  a mezzo di versamento in conto corrente postale;
  • se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la cestione amministrativa degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento
La circolare