OGGETTO: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso, pubblicata sulla
medesima Gazzetta Ufficiale.
Il suindicato decreto-legge, ai sensi dell’art. 7, è entrato in vigore l°8 ottobre 9
U.S.
Il medesimo provvedimento, all’art. 1, comma |, nel prorogare al 31 gennaio Y
2021, le disposizioni di contenimento del virus già in vigore, introduce quale possibile O
misura l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con d
possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle È
abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cul, per le o
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la #
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi 1 protocolli e linee- è
guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, o
nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. ”
Tale misura di profilassi, in forza dell’art. 5 del predetto decreto-legge, trova di
applicazione immediata (ancorchè non oltre il 15 ottobre 2020) e generalizzata, sia pure con I
alcuni casi di esclusione relativi a: soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; bambini o
di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della E
mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Ciò premesso, appare opportuno fornire al riguardo alcuni chiarimenti in A
merito ai profili più strettamente inerenti ai controlli amministrativi sulla corretta c
osservanza del quadro regolatorio, statale e regionale.
La disposizione în commento esenta dall’obbligo di utilizzo del dispositivo è
solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata,
invece, dall’obbligo in questione .
Il decreto-legge n. 125/2020 interviene, poi, anche sulla facoltà delle Regioni sd
di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more 0
dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Modificando la precedente previsione, la novella legislativa (art.1, comma 2, a
lett.a), stabilisce che tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile al fini o
dell’introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo
potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati dd.P.C.M. e
d’intesa con il Ministro della Salute.
Il provvedimento in esame, inoltre, differisce al 31 dicembre 2020 la vigenza
di varie disposizioni normative, fra le quali si segnalano l’art. 87, commi 6 e 7, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv., con mod., dalla legge 24 aprile 2020, n.27) in tema di
trattamento giuridico del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo Ss
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e l’art. 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.
In forza della proroga di tale ultima previsione, proseguirà fino al prossimo
31 dicembre l’utilizzo, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, del contingente o
incrementale di 753 unità di personale militare, collegato ai maggiori compiti inerenti al s
contenimento della diffusione del COVID-19.
Infine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. su possibili condotte elusive di
quanto previsto dall’Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministro della Salute (pubblicata sulla
G.U., S.G. n.204, del 17.8.2020), in tema di sospensione, all’aperto o al chiuso, dell’attività
del ballo, nei locali e nei luoghi indicati dall’art.1, comma 1, lett. b) della citata Ordinanza
AI riguardo, si evidenzia che, ai sensi della predetta disposizione, l’eventuale
offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e |
simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.
DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020 – CIRCOLARE GABINETTO MINISTRO AI PREFETTI
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