OGGETTO: D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
– Corsi in atto al 31 marzo 2022.

Il d.1. 24 marzo 2022 n. 24 prevede che solo per i corsi in atto alla data del 31 marzo
u.s., si continuano ad applicare, sino al 30 giugno 2022, le previsioni di cui all’art. 260,
commi da 2 a 6, del d.l. 34/2020.

Pertanto, fino a tale data, per gli allievi agenti, gli agenti in prova ed i frequentatori —
dei diversi corsi!, le giornate ‘di assenza effettuate per motivi comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non devono essere computate nel limite
massimo consentito.

Si raccomanda la scrupolosa diffusione ed osservanza della presente circolare in
ragione della rilevanza che riveste il computo delle assenze ai fini della dimissione dal
corso.

La circolare