OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Indicazioni per le Aree di polizia amministrativa delle Prefetture e delle Divisioni PAS/PASI delle Questure.

Seguito a circolare n. S57/PA/U/003043/ 10089 D(1) del 3 marzo 2020

Come è moto, il duadro normativo è in continua evoluzione, in funzione dell’esigenza di adattarsi all’emergenza epidemiologica da COVID -19 e alla sua diffusione.

In questo contesto ha avuto crigine la previsione di cui all’articolo 5, comma |, lettera a) del decreto -legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVIL-19”, che ha stabilito la sospensione, per la durata di trenta giorni, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’intero e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investipazione privata, soggiorno degli stranieri, nouché dei procedimenti
asprninisirativi concementi ie iscrizioni nei registi o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento 0 negli impianti sportivi.

La cennata disposizione assolve alia funzione di garantire una piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza.

Tuttavia, come rappresentato nella circolare cui si fa seguito, gli Uffici incaricati della trattazione dei procedimenti riguardanti licenze ci pubblica sicurezza dovranno comunque proseguire nei disbrigo delle istanze e delle altre pratiche introitate.

Pertanto, al fine di coniugare l’espletamento delle ordinarie atiività aroministrative con le esigenze di contenimento e di gestione dell’emerzenza epidemiologica da COVID-i9, anche alla luce delle ultime prescrizioni dettate dal D.P.C.M in data 9 riarzo scorso, si raccomanda vivamente alle S.S.L.L. l’adozione di opportune iniziative volte a ridurre l’affluenza del pubblico.

In tal senso, potrà essere arricchito lo stock di informazioni a favore dell’urenza, disponibile sui siti istituzionali di codesti Uffici, ver fornire ogni utile chiarimento concernente i procedimenti di competenza volti al rilascio e al rinnovo delle licenze di pubblica sicurezza.

In tale contesto, andrà favorita ia presentazione di istanze e dichiarazioni relative a licenze di polizia per via telematica, in conformità a quanto già vrevisto dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 445 e dall’art.65 dei decreto legislativo 7 marzo 2905 n. 82.

Ciò potrà contribuire a contrarre la presenza dei pubblico negli uffici, nell’ottica di assicurere il rispetto del divieto di assembramente di persone in luoghi aperti al pubolico di cui all’art. i deì D.F.C.8£ 9 marzo 2020 è contenere il contagio.

Resta fermo che, per quanto concerne il ritiro dei provvedimenti autorizzatori, e în tutte le ipotesi in cui non sia possibile ricorzere a modalità telematiche per invio delle istanze, andrà adottata ogni idonea misura orgenizzativa volta a contingentare l’afflusso del pubblico.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

La circolare