OGGETTO: Emergenza COVID-19. 2.0
Linee guida sulle procedure da adottare a cura del personale sanitario della Polizia di
Stato. 2°Aggiornamento.

Come è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, a ragione del mutato quadro epidemiologico, ha esteso ie misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 all’intero territorio nazionale, senza più alcuna diversificazione in zone rispetto alla presenza di focolai epidemici.

L’adozione del citato provvedimento normativo impone una parziale revisione delle linee guida emanate da questa Direzione con circolare prot. n. 850/A.P.1-1873 del 6 marzo u.s..

In particolare, per i provvedimenti di profilassi, con specifico riferimento a quelli di quarantena, si adotteranno le procedure di seguito riportate e compendiate nello schema sottostante, che sostituisce quello della predetta circolare, raccomandando di fare stretto riferimento, nell’individuazione dei contatti, oltre che alle definizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020’, anche ai parametri di valutazione del rischio indicati in tabella, tenendo presente che i contatti indiretti (ossia 1 contatti dei contatti stretti di casi sospetti o
confermati di COVID-19) non sono da sottoporre ad alcuna misura di profilassi.
La definizione dei contatti stretti non sarà, comunque, genericamente basata sulla mera appartenenza allo stesso ufficio o unità operativa del caso sospetto o confermato di COVID-19, ma dovrà riferirsi ad un momento ben circostanziato che abbia potuto determinare un rischio effettivo di contagio.

In pratica:

  • i soggetti asintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio proseguiranno regolarmente l’attività di servizio:
  • perisoggetti asintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio, verrà disposta, in
    via precauzionale, la quarantena con sorveglianza attiva” a cura dell’Ufficio sanitario della
    Polizia di Stato di riferimento, prevedendo il monitoraggio giornaliero, per via telefonica,
    dell’eventuale insorgenza di sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, rinite, congiuntivite e
    difficoltà respiratoria), con prescrizione di misurazione della temperatura corporea mattina e
    sera, per 14 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificata l’esposizione. Solo qualora si dovessero verificare eccezionali esigenze di servizio per le quali la Forza disponibile sul territorio’ risultasse insufficiente, con compromissione di attività irrinunciabili ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica, il personale în questione sarà fatto permanere o richiamato in servizio, su richiesta motivata del Capo dell’ufficio e comunicazione alla Segreteria del Dipartimento. In tal caso, verranno poste in essere tutte le misure possibili di tutela dell’ambiente di lavoro e dei terzi, quali l’informazione agli interessati sull’importanza di attenersi alle norme generali di profilassi e di procedere all’attento monitoraggio dello stato di salute, acquisendo l’impegno tassativo da parte dei predetti di informare tempestivamente l’ufficio di appartenenza in caso di comparsa di sintomi; l’uso precauzionale di una mascherina chirurgica durante l’attività lavorativa e l’eventuale utilizzo di DPI anche da parte dei compagni di lavoro; l’attenta sorveglianza da parte dell’Ufficio sanitario competente, per 14 giorni a decorrere dal momento in cui si sia verificato il contatto a rischio;
  • i soggetti sintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio fruiranno di un
    periodo di temporanea non idoneità al servizio, concesso dal medico della Polizia di Stato o
    dal medico curante, fino a guarigione avvenuta;
  •  peri soggetti sintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio sarà disposto
    l’isolamento immediato in locali preventivamente individuati, attivando la procedura di
    accertamento dell’eventuale positività al SARS-CoV-2 attraverso chiamata al 112 o ai
    numeri regionali dell’emergenza. Qualora il tampone risulti negativo, i dipendenti in questione fruiranno di un periodo di temporanea non idoncità al servizio fino alla scomparsa della smtomatologia, concesso dal  medico della Polizia di Stato o dal medico curante; se, invece, il tampone dovesse risultare positivo, ci si atterrà alle prescrizioni fornite dall’ Autorità Sanitaria competente (ASL/ASP). I dipendenti dovranno, comunque, ottenere, prima della ripresa dell’attività lavorativa, il giudizio di idoneità al servizio, esibendo, nel secondo caso, la documentazione attestante l’esito delle misure intraprese dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Si rappresenta che provvedimenti di quarantena adottati dalle ASP/ASL territoriali nei confronti di appartenenti all’ Amministrazione in ottemperanza ad ordinanze regionali, ove non rientrino nei casi sopra prospettati, potranno essere rimodulati dai funzionari medici della Polizia di Stato in forza dell’articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9.

Si coglie, infine, l’occasione per ribadire agli operatori sanitari preposti alla valutazione dello stato di salute del personaie, la raccomandazione di indossare, in situazioni di rischio, i dispositivi di protezione individuale previsti, ossia facciali filtranti almeno di tipo FFP2 e guanti monouso è, se necessario, anche camici e occhiali protettivi.

Gli Uffici di Coordinamento Sanitario in indirizzo sono pregati di voler diramare il contenuto della presente circolare agli Uffici Sanitari ricadenti negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.