OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo in materia di
comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla positività al virus
SARS-Cov-2 del personale della Polizia di Stato.

Pervengono a questa Direzione Centrale richieste di parere circa le determinazioni
da assumere in merito alle richieste con cui i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
del personale della Polizia di Stato (RLS). che ad oggi sono quelli designati dalle
Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più
rappresentative sul piano nazionale, chiedono che vengano loro comunicati i dati
numerici afferenti alla positività del personale della Polizia di Stato, talora associati ad
altre informazioni a vario titolo correlate al tema del contagio da COVID-19 come la
posizione lavorativa del dipendente, le procedure di quarantena in atto e tanto altro riferito
specificamente al tema della prevenzione.

Va premesso che per espressa previsione dell’art. 50, lettera e), del D.Lgs.
n.81/2008. il RIS ha diritto di ricevere ©… /e informazioni e lu documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative. nonché quelle
inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti. alla
organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali”.

Scopo della disposizione è assicurare al RLS la conoscenza di informazioni
indispensabili e necessarie al fine di assicurare al datore di lavoro una consulenza ed un
servizio costruttivo riguardante i temi e le scelte inerenti la sicurezza e la salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.

Con specifico riferimento ai casi di infezione da nuovo coronavirus (SARS-Cov-
2). l’obbligo del datore lavoro di adempiere alla loro comunicazione al RLS sussisterebbe,
a termini di legge, qualora fossero disponibili casi accertati come tali all’esito del
procedimento di riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità o lesione
fisica contratte a causa del servizio prestato’.

In assenza di siffatta tipologia di informazioni giuridicamente riconducibili alla
nozione di infortunio sul lavoro nei termini vigenti per il personale della Polizia di Stato,
il datore di lavoro non ha obblighi di comunicazione da adempiere nel senso richiesto dal
RLS. da tanto derivando che il diritto di informazione dal medesimo vantato incontra un
limite nella materiale indisponibilità dei dati richiesti.

Vero è, d’altro canto, che il RLS svolge un ruolo consultivo, di verifica e di
promozione della salute e sicurezza sul lavoro e, per espressa previsione normativa”. la
partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono
misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
intese. entrambe. come metodo di condivisione di tutte le fasi che caratterizzano la
prevenzione in termini di analisi e individuazione dei rischi e delle misure, di
programmazione e di gestione del rischio.

E° in occasione della riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008,
sede deputata ad un confronto sostanziale sul tema della sicurezza, che l’’RLS ha diritto
di ricevere per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria’ effettuata
dal medico competente, unitamente alle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori.

Invero. se la normativa interna riconosce il diritto del RLS di ricevere i dati
numerici afferenti alla positività del personale della Polizia di Stato nella sede di
confronto indicata dalla norma. individuando nel medico competente il referente
privilegiato nella trattazione di tali informazioni. si ritiene che, qualora 1 medesimi dati
siano chiesti al datore di lavoro. la relativa richiesta possa essere riscontrata anche da
quest’ultimo, veicolando la risposta d’intesa con il medico competente. sia pure al di fuori
della sede di confronto indicata dalla norma. al fine di mantenere un costante rapporto
collaborativo ed informativo con tale figura della sicurezza nell’attuale emergenza
epidemiologica che richiede unità di intenti.

La circolare