OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 — Scadenza e proroga dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Chiarimenti e disposizioni.

1. Premessa

Il 31 luglio 2020 è, come noto, la data prevista per la scadenza dello stato di
emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ex art. 24 del
decreto legislativo n. 1 del 2018 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
del COVID-19.

Il Consiglio dei ministri, in data 29 luglio 2020, è nuovamente intervenuto in materia:
per un verso, con la proroga del predetto stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; per altro
verso, con la deliberazione di un apposito decreto-legge recante “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020”, poi emanato quale decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, in vigore dal
medesimo 30 luglio.

Dal congiunto operare di tali determinazioni emergono importanti modificazioni del
quadro complessivo, anche nelle parti afferenti ai temi della gestione e dello stato giuridico ed
economico del Personale della Polizia di Stato o comunque impiegato negli uffici, reparti e
istituti dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tale assetto, dunque, risulta mutato rispetto a come la normativa, onde fronteggiare il
perdurante rischio epidemiologico fino al termine di scadenza dello stato di emergenza,
suscitando la corale condivisione di tutte le componenti del Comparto, lo aveva delineato e
per come, nel corso del tempo, numerose circolari lo avevano dettagliato e attuato!.

La presente circolare, al termine di un processo di approfondimento e, ancora una
volta, di proficuo confronto, sul terreno esegetico e su quello gestionale, innanzitutto con le
altre componenti del Comparto, traccia un quadro aggiornato degli istituti in materia di
gestione del Personale, dettando, ove necessario, le conseguenti disposizioni e
raccomandazioni.

2. Istituti non più applicabili

A causa dell’intervenuta scadenza, lo scorso 31 luglio, dell’efficacia delle sottese
disposizioni normative, i seguenti istituti non sono più applicabili dal giorno successivo a
quello della presente circolare:

1) astensione facoltativa per sospensione scuole in caso di figli da 0 a 16 anni ex
art. 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, nella parte in cui richiama le
disposizioni del comma 6 (e, in parte qua, del connesso comma 7) del precedente
art. 23, modificato poi anche dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) assenza dal servizio con equiparazione al ricovero ospedaliero ex art. 26,
comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 27 del 2020 e modificato poi dal citato decreto-legge n. 34 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020, prevista per i
lavoratori dipendenti disabili gravi o particolarmente a rischio da
immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o da terapie salvavita;

3) congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio ex art.
87, comma 6, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020 (v. circolare n. 4164 del 19 marzo
2020), previsto, anche ai soli fini precauzionali, per il Personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
all’esposizione a rischio;

in merito alle predette figure di assenza speciale, si ritiene opportuno precisare che le
SS.LL. sono tenute, a partire dal giorno successivo a quello della presente circolare, a far sì
che il Personale che ne risulta beneficiario si presenti regolarmente in servizio, salvo che
ottenga, previa ordinaria istanza rivolta all’ufficio, reparto o istituto presso cui presta servizio,
la fruizione di una delle figure di assenza legittima di cui, in ciascuna specifica situazione
concreta, sussistano i presupposti (congedo ordinario, congedo straordinario o aspettativa,
incluse le perduranti figure speciali per COVID-19);

4) ferie solidali speciali ex art. 837, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (v. circolare n.
7052 del 27 maggio 2020); pertanto, il giorno della presente circolare è l’ultimo
entro il quale la dichiarazione/proposta di cessione può ancora pervenire al
dirigente del cedente per il seguito della procedura.

In merito a tale istituto, l’occasione della presente circolare risulta utile anche per
precisare che, qualora, nelle more dell’accettazione o fruizione di giorni di congedo ordinario
o riposo già oggetto di dichiarazione/proposta di cessione, sopraggiunga, per qualsiasi causa,
la cessazione dal servizio del cessionario, non avrà luogo alcuna monetizzazione, bensì
l’immediato e automatico “ritorno” nella sfera giuridica del cedente di tali giorni”, che
potranno essere dal medesimo fruiti entro i termini originariamente previsti.

Diversa è la posizione dell’istituto del congedo straordinario speciale per
sospensione scuole ex art. 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, nella parte in cui richiama le disposizioni
dei commi 1, 2, 4 e 5 (nonché, in parte qua, del connesso comma 7) del precedente citato art.
23: per espressa previsione legislativa, infatti, esso risulta applicabile fino al 31 agosto p.v.

3. Istituti ancora applicabili

Sono, invece, ancora applicabili, a tempo indefinito o fino alla data per ciascuno
indicata, i seguenti istituti e criteri applicativi:

1) lavoro agile ex art. 263 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020, per il quale a tutt’oggi continua ad
essere integralmente valida la circolare n. 3820 del 13 marzo 2020, ad eccezione
della nuova scadenza, esplicitamente prevista dalle citate disposizioni di legge nel
31 dicembre 2020*:

2) diritto di accesso al lavoro agile per lavoratori dipendenti disabili gravi o con
persona disabile grave nel nucleo familiare (ferma restando la condizione di
compatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile di suo
espletamento) ex art. 39 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, espressamente individuato tra le
disposizioni prorogate nell’efficacia fino al 15 ottobre 2020 dal citato decreto-
legge n. 83 del 2020 (v. spec. art. 1, comma 3, e connesso Allegato 1, n. 14);

3) congedo straordinario speciale, ex art. 87, comma 1, primo periodo, del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27
del 2020 (v. la citata circolare n. 4164 del 19 marzo 2020), a norma del quale, per i
‘dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, le ivi previste tipologie di assenza dovute al
COVID-19 sono equiparate ‘al periodo di ricovero ospedaliero”. Tale
disposizione, fin dalle origini priva di specifici limiti temporali di applicabilità,
per il noto principio di specialità non era applicabile, fino al 31 luglio u.s., al
Personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che, in base a più favorevole disciplina affidata al successivo
comma 7, beneficiava di una figura di congedo speciale del tutto nuova. Orbene,
l’intervenuta caducazione del comma 7 determina ora l’applicabilità anche al
Personale del Comparto del predetto comma 1, non identico nei contenuti all’altro:
in particolare, se non è più vigente l’esclusione di tali giorni di assenza dal
computo dei giorni previsti dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, è pur sempre possibile utilizzare la figura generale del congedo
straordinario/aspettativa per malattia/ricovero ospedaliero;

4) i criteri applicativi dettagliati dalla citata circolare n. 5918 del 30 aprile 2020,
relativa alle nuove misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-
19 introdotte dal d.P.C.M. del 26 aprile u.s., nel quadro della graduale ripresa delle
attività ordinarie (c.d. fase 2): le SS.LL. dovranno continuare ad attenersi ad essi,
che sono ancora validi anche nella vigenza del d.P.C.M. 7 agosto 2020 (che,
nell’alveo della medesima c.d. fase 2, è il sesto decreto adottato ai sensi dei
decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020). Pertanto:

– in primo luogo, gli ambienti di lavoro continuano a dover essere organizzati al
fine di assicurare il distanziamento sociale, secondo i parametri definiti dalla
circolare n. 3255 dell’8 maggio 2020 della Direzione centrale di Sanità. Le
SS.LL. sono chiamate, in tale contesto, ad avvalersi, nella misura più ampia
possibile, di tutti gli spazi e di tutte le postazioni di lavoro comunque a
disposizione di ogni ufficio 0, più in generale, dell’ Amministrazione, inciascuna realtà territoriale,                inclusi quelli temporaneamente non utilizzati,
rammentando che le SS.LL., nell’introdurre, caso per caso, le misure
specifiche, vorranno tenere in particolare considerazione la necessità di
limitare i rischi di contagio non soltanto tra operatori, bensì anche tra
operatori e terzi;

– in subordine, laddove l’applicazione delle misure di cui sopra non risultasse
sufficiente ad eliminare del tutto situazioni di distonia rispetto al quadro di
riferimento delineato dalla Direzione centrale di Sanità, persiste la necessità di
orientare, con i principi di flessibilità richiesti dall’emergenza sanitaria ancora
in atto e con il sostegno, sensibile e responsabile, che le OO.SS. hanno già
pienamente garantito, le programmazioni settimanali di tutti i servizi
concretamente interessati, secondo i seguenti criteri:

O per un verso, attraverso l’adozione di moduli organizzativi ispirati alla
“logica dell’alternanza”, già enunciata in precedenti circolari, da
realizzarsi:

= con orari di lavoro per servizi non continuativi, articolati con
turnazione giornaliera su due o tre quadranti, per 5 o 6 giornate
lavorative settimanali, ovvero, se necessario, a giorni alterni;
= ove occorra, con la diversificazione della tipologia di impiego
(interno o esterno).
Entrambe le opzioni sono sempre compatibili con la possibilità di ricorrere
alla prestazione di lavoro straordinario, programmato o emergente, è con
valutazione dell’opportunità di ricorso all’orario flessibile;

o peraltro verso, in subordine, con il ricorso al lavoro agile, per come sopra
delineato;

– infine, restano ferme le indicazioni già fornite in merito alla sempre sussistente
possibilità di consentire la fruizione del congedo ordinario, così come il
ricorso agli istituti, ordinari e speciali (limitatamente a quelli di perdurante
applicabilità), del congedo straordinario e di ogni altra figura di assenza
legittima, in un’ottica di costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle
esigenze, anche di natura familiare, che il Personale dovesse rappresentare.

Richiamando l’attenzione sulla necessità che l’applicazione dei criteri ora indicati sia
ispirata a principi di gradualità in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e
delle misure che dovessero essere ulteriormente adottate e confidando nella massima e
consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale
dipendente della presente circolare e assicurarne puntuale applicazione.