Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti.
AI fine di attualizzare il quadro complessivo delle indicazioni fornite, in particolare
con le circolari n. 13708 del 16 ottobre e n. 14277 del 27 ottobre 2020, rispetto alla continua
evoluzione dell’assetto normativo, si rende necessario impartire ulteriori disposizioni.
In primo luogo, si segnala l’avvenuta pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 28 ottobre 2020, del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020: le relative disposizioni sono applicabili a
decorrere dal 12 novembre p.v.
In secondo luogo, il quadro legislativo esplicato in seno al punto 3., lettera b), della
predetta circolare del 16 ottobre u.s. è andato incontro ad alcune modificazioni, apportate sia
dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre u.s., sia
dall’articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, in vigore dallo stesso 9 novembre
u.s., in relazione alle esigenze poste dal rispetto dei contorni che definiscono l’istruzione
obbligatoria nell’ordinamento vigente.
Pertanto, il diritto di accesso al c.d. /avoro agile di cui alla circolare n. 3820 del 13
marzo 2020 spetta al dipendente genitore di figlio convivente minore di 16 anni (e non più
soltanto ove minore di 14 anni) e, inoltre, anche nel caso in cui ne sia “stata disposta la
sospensione dell’attività didattica in presenza” (e non più soltanto in caso di collocamento in
quarantena per contatti con casi positivi verificatisi ‘all’interno del plesso scolastico” e nelle
altre note situazioni specificamente individuate).
Novità riguardano anche il caso in cui l’Ufficio ritenga sussistere incompatibilità tra
le caratteristiche della prestazione del singolo dipendente e la modalità agile del suo
espletamento; infatti:
- anche in relazione ai casi in cui “sia stata disposta la sospensione dell’attività
didattica in presenza” del figlio convivente minore di 14 anni (e non più soltanto
qualora il figlio sia stato posto in quarantena per “contatto verificatosi all’interno del
plesso scolastico”), è confermata la già prevista e illustrata forma speciale di
congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa
e continuativa; - in relazione ai casi in cui identiche situazioni riguardino figli di età compresa tra 14 e16 anni, è ora previsto il “diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione diretribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto dilicenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Il poi sopraggiunto citato decreto-legge n. 149 del 2020, con riferimento alle sole
aree del Territorio nazionale che risultino qualificate, da apposite ordinanze del Ministro della
salute adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020,
come zone “rosse” (livello di rischio “alto” con scenario “di tipo 4’), in cui vige la
sospensione dell’attività didattica in presenza, interviene ancora sulla predetta forma speciale
di congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa e
continuativa: mantenendone fermo il regime giuridico sotto ogni altro aspetto, a far data dallo
stesso 9 novembre u.s. ne estende l’accesso sia ai genitori di alunni di scuole secondarie di
primo grado, prescindendosi dunque dall’età, sia ai genitori di figli con disabilità grave,
prescindendosi dall’ordine e grado della scuola frequentata e con equiparazione ad essa dei
centri diurni a carattere assistenziale che vadano incontro a chiusura.
In terzo luogo, si segnala che, stante l’evoluzione dell’emergenza sanitaria occorsa
negli ultimi giorni, caratterizzata dalla significativa recrudescenza dei contagi e già postasi
all’origine di ulteriori evoluzioni dell’assetto normativo!, occorre ora includere anche il
Personale della Polizia di Stato nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 2, primo periodo (oltre che terzo)’, del decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020.
Pertanto, a decorrere sempre dal 12 novembre p.v., il dipendente che, secondo la
normativa nazionale e le connesse già diffuse disposizioni applicative, sia posto o già si trovi
collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, o
sia genitore di figlio convivente minore di 16 anni ristretto nel domicilio in quanto posto in
quarantena per contatti con casi positivi verificatisi “all’interno del plesso scolastico” e nelle
altre note situazioni specificamente individuate o destinatario degli effetti di provvedimenti di
“sospensione dell’attività didattica in presenza”, accederà alla modalità agile di svolgimento
della rispettiva prestazione lavorativa.
All’eventuale sopraggiungere della condizione certificata di malattia, ovviamente, al
predetto dipendente spetta il collocamento nel relativo congedo straordinario speciale ex art.
87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, con esclusione di ogni prestazione lavorativa,
ancorché in modalità agile.
Resta fermo che il dipendente la cui prestazione lavorativa sia ritenuta dall’Ufficio
obiettivamente incompatibile con l’espletamento in modalità agile sarà posto in congedo
straordinario speciale ex ar. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, immutata
rimanendo l’efficacia dell’obbligo di permanenza domiciliare per tutta la durata della
quarantena o dell’isolamento*.
Infine, si precisa che la casistica delle ipotesi di convivenza del dipendente con
persone a vario titolo di interesse sul piano epidemiologico, dettagliatamente delineata e
disciplinata dalla circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre u.s.
mediante apposita tabella, deve essere ricondotta al sistema delle speciali assenze ad oggi
previste nei termini seguenti:
- il caso 1. (convivente asintomatico in attesa di accertamenti che abbia avuto
‘’contatto stretto” con un terzo) può rientrare nell’alveo del congedo straordinario
speciale ex art. 87, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020; - i casi 2. e 3. (rispettivamente: convivente in attesa di accertamenti con
manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19; convivente in attesa di
accertamenti e con manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19 che abbia
avuto “contatto stretto” con un terzo) rientrano nell’alveo dello stesso congedo
straordinario speciale ex arr. 87, comma 6; - ll caso 4. (soggetto positivo) è, invece, riconducibile al congedo straordinario
speciale di cui al successivo comma 7 dello stesso articolo 87.
Nella certezza di poter fare saldo affidamento, ancora una volta, sul sostegno,
sensibile e responsabile, che le 00.SS. da tempo continuano a garantire, e confidando nella
massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il
Personale dipendente della presente circolare e assicurarne puntuale applicazione.
0 Comments