OGGETTO: Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 180 e 181. Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri”.

La legge n. 213/2023 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2024
e bilancio pluriennali per il triennio 2024-2026” ha introdotto all’articolo 1, commi 180
e 181, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico
delle lavoratrici madri:

  • di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio
    più piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (art. l
    comma 180);
  • di due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più
    piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma
    181). Per tale casistica l’esonero di cui trattasi è riconosciuto per il corrente anno in
    via sperimentale.

Sulla concreta applicazione della norma è intervenuta l’INPS che ha fornito
Istruzioni operative con circolare n. 27 del 31.1.2024 che, per pronta consultazione, si
allega alla presente.

Circa la verifica del requisito l’INPS ha chiarito che lo stesso si cristallizza:

  • alla data di nascita del terzo figlio per le lavoratici di cui al comma 180,
  • alla data di nascita del secondo figlio per le lavoratrici di cui al comma 181.

SI precisa inoltre che la misura dell’esonero di cui sopra è pari al 100% della
contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro
annui. In proposito si ritiene utile chiarire che, comunque, l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche resta pari al 100% (art. 1, comma 182 legge 213/2023).

Si comunica altresì che per consentire il riconoscimento del beneficio, che spetta
a decorrere dal 1° gennaio 2024, NoiPA ha avviato le attività per l’adeguamento del
sistema e che l’attribuzione dell’esonero avverrà a seguito di segnalazione da parte degli
Uffici che gestiscono la partita stipendiale delle dipendenti.

Ciò premesso, il personale interessato dovrà far pervenire al proprio Ufficio
Amministrativo-contabile la domanda per l’applicazione del beneficio corredata di tutte
le informazioni utili alla segnalazione sul sistema dei dati relativi al propri figli,
comprensiva, pertanto anche del codice fiscale degli stessi.

SI fa presente inoltre che, come indicato nel messaggio 035/2024 del 11.3.2024
di NoiPA (che si allega), la funzionalità di cui si è detto sarà rilasciata nell’applicativo
Gestione Stipendi nel prossimo mese di aprile e consentirà di applicare l’esonero a
decorrere dalla rata di maggio 2024, con decorrenza 1/1/2024.

Nelle more, qualora gli Uffici competenti siano già in possesso delle domande
di applicazione del beneficio in parola, potranno da subito intervenire nella funzione di
Anagrafica Unica — Lista Familiari, provvedendo ad inserire, se non già presenti, 1
codici fiscali del figli per 1 quali spetta la decontribuzione.

Tale attività, come precisato nel suddetto messaggio NoiPA, è propedeutica alle
informazioni che dovranno essere comunque inserite nella funzionalità che dovrebbe
essere messa a disposizione a decorrere dal mese di aprile p.v. Si raccomanda, pertanto,
a codesti Uffici di adoperarsi in tal senso.

Allo scopo si allega un modello fac-simile che potrà essere utilizzato da parte
delle dipendenti qualora la richiesta non sia già stata presentata o non contenga tutte le
informazioni necessarie.

Al fine di garantire la corretta e celere applicazione del beneficio in oggetto
codesti Uffici sono pregati di dare la più ampia e necessaria informazione a tutto 1l
personale amministrato.

La presente circolare è disponibile sul portale di questo Ufficio all’indirizzo
http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php link Servizio TEP.

La circolare