OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – Art. 1, comma 485.
Flessibilità del congedo di maternità.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018,
n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Per la parte d’interesse si richiama l’art. 1, comma 485, che prevede:

“All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:

“I.1. In alternativa a quanto disposto dal comma I, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di
astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo
stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro”. |

Tale disposizione integra la vigente disciplina in materia di congedo di maternità che spetta
alle lavoratrici durante la gravidanza ed il puerperio.

Per effetto di tale novella, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà — alternativa alle ipotesi previste fino all’entrata in vigore della legge di bilancio in oggetto —
di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, alle condizioni previste dalla legge stessa.

Già l’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aveva introdotto un
criterio di flessibilità al congedo di maternità, consentendo alle lavoratrici madri di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi
all’evento, a condizione che, con idonea certificazione medica, fosse attestato che tale opzione non
arrecasse alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Con circolare n. 333-A/9807.F.6.1/9296-2011 del 6 dicembre 2011 è stato reso applicabile il
beneficio di cui sopra anche alle lavoratrici gestanti appartenenti alla Polizia di Stato le quali, per
esercitare l’opzione della flessibilità del congedo di maternità, devono trovarsi nelle condizioni
illustrate nella medesima ministeriale.

Tanto premesso, anche la novella introdotta dal comma 485 dell’art. 1 della legge di
bilancio, inserendosi nel contesto dell’istituto della flessibilità del congedo di maternità già
riconosciuto da questa Amministrazione, è applicabile alle appartenenti alla Polizia di Stato.

Il personale interessato potrà, quindi, a richiesta, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo
l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, in presenza di determinati
presupposti che risultano essere analoghi a quelli già previsti nella originaria formulazione della
legge ed illustrati nell’allegata circolare del 6 dicembre 2011, che, ad ogni buon fine, si elencano:

– assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della

lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;

– assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della
competente Direzione Provinciale del Lavoro;

– venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di
interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;

– assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle
mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro
previsto;

– assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il
raggiungimento del posto di lavoro.

Infine, si precisa che la richiesta di fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo
l’evento del parto, seppure già accordata, può essere successivamente oggetto di totale o parziale
rinuncia su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti.

Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela.

La Circolare