I FUNZIONARI DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO ARRIVANO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Siamo rimasti positivamente impressionati dall’importantissimo risultato raggiunto oggi dai nostri colleghi commissari e vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, i quali da tempo – riuniti dapprima in Comitato (Cotipol) e poi in Associazione (Anfedipol) – stanno portando avanti una battaglia per il riconoscimento dei proprio diritti.

Stiamo parlando dei quasi 1.500 ex sostituti commissari transitati nel nuovo ruolo direttivo (ad esaurimento) istituito in sostituzione del ruolo direttivo speciale inizialmente previsto dal d.lgs. 334/2000.

Com’è noto, all’istituzione del predetto ruolo si è provveduto attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 95/2017, per i seguenti posti: 300 per l’annualità 2001; 300 per l’annualità 2002; 300 per l’annualità 2003; 300 per l’annualità 2004; 300 per l’annualità 2005.

I vincitori del concorso sono stati nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione, ossia a far data dal 26 febbraio 2018, ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, due dei quali sono già stati portati a termine.

Non accettando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina a partire dal 2018, ma pretendendo di essere inquadrati nel nuovo ruolo con decorrenza giuridica dall’anno rispetto al quale ciascuno è stato dichiarato vincitore, ossia rispettivamente a decorrere dagli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, i neo funzionari si sono rivolti all’Avvocato Pietro Celli di Firenze, specialista in materia di Forze di polizia e assai stimato nel nostro ambiente, avviando un contenzioso senza precedenti: simultaneamente sono stati presentati ben 25 ricorsi giurisdizionali dinanzi ad altrettanti Tribunali Amministrativi Regionali, sostenendo dinanzi ai vari TAR d’Italia l’incostituzionalità dell’articolo 2, comma 1, lett. t), punto 1), del decreto legislativo n. 95 del 2017, nella parte in cui prevede che gli effetti giuridici della nomina a vice commissario del r.d.e. inizino a decorrere, al pari di quelli economici, dalla data di inizio del corso di formazione (26 febbraio 2018), anziché dall’anno rispetto al quale ciascuno è stato dichiarato vincitore.

Ebbene, è notizia di oggi che il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – sede di L’Aquila, con ordinanza collegiale n. 104/2019 (pubblicata in data 13.2.2019), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 lettera t), punto 1, del decreto legislativo n. 95/2017 per violazione dell’art. 8 lettera a) della legge n. 124/2015 (legge di delegazione) e mediatamente dell’art. 76 Cost., nonché per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e ha rimesso per l’effetto la questione alla Corte Costituzionale per le determinazioni di competenza, disponendo che l’ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma 13 febbraio 2019

Il Comunicato

Ordinanza TAR L’Aquila n. 104_2019