Il Tar Abruzzo dà ragione ai colleghi trasferiti per soppressione del proprio Ufficio.

Come disse in un discorso John Fitzgerald Kennedy “un errore non diventa uno sbaglio finché non ti rifiuti di correggerlo”.
Ma qui, purtroppo, gli sbagli continuano ad essere reiterati.

Così, anche per eventuali altri colleghi che potrebbero essere coinvolti in futuro e subire la stessa sorte, segnaliamo una storia che, per noi, ha dell’incredibile e che vede coinvolti sette colleghi che hanno avuto la sventura di lavorare presso un Ufficio di polizia che l’Amministrazionr ha deciso di sopprimere. E fin qui, tutto sta nella logica della razionalizzazione.

Quel che invece stride e molto è che, a fronte della soppressione di quell’Ufficio con invito ai dipendenti a presentare domanda “obbligata” di trasferimento, l”Amministrazione si sia poi rifiutata di pagare le richieste e dovute indennità per trasferimento d’ufficio, dal momento che gli “obbligati” colleghi, vista la disposta soppressione, avevano presentato domanda di strasferiemento.

Della serie: io sopprimo l’Ufficio dove lavori, ti chiedo di esprimere delle preferenze e in virtù di quelle preferenze non ti pago neanche l’indennità di trasferimento d’ufficio, quasi come ti avessi fatto un piacere a trasferirti altrove!!

Purtroppo, e bisogna dirlo forte e con dispiacere, non è stata l’Amministrazione a correggere un proprio sbaglio, e se questa brutta storia ha iniziato a prendere una piega giusta è solo grazie alla convinta tenacia, oltre alla spesa economica sostenuta, dei colleghi trasferiti dal posto di polizia di Ortucchio (AQ) al commissariato di Avezzano nel 2014 da dove, visto il rifiuto ad adempiere da parte dell’Amministrazione, hanno proposto un ricorso al Tar, unitamente a questa Sigla sindacale, per il giusto riconoscimento dell’indennità spettante per l’oggettivo trasferimento d’ ufficio.

Ad oggi, pertanto, ed augurandoci che nessuno voglia impugnare il provvedimento, con la sentenza giustamente favorevole ai colleghi del Tar Abruzzo si è definita favorevolmente una situazione di ingiustizia.
Fare sindacato per noi è anche questo, è esporsi e, affianco dei colleghi, combattere contro tutti i soprusi e le ingiustizie.

Siamo soddisfatti che il Tar abbia riconosciuto la ragione dei ricorrenti dato che, come abbiamo sempre detto e sostenuto “il trasferimento ad altra sede di servizio, disposto a seguito di soppressione di reparto, si connota sempre e necessariamente come trasferimento d’ufficio, in quanto consegue ad una scelta organizzativa effettuata dall’Amministrazione – e quindi esclusivamente funzionale alla tutela di un pubblico interesse – rispetto alla quale non assume e non può assumere alcun rilievo il fatto che il personale coinvolto sia stato richiesto di presentare domanda di trasferimento con indicazione delle sedi gradite….”.